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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7548/2024 tra
(C.F: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081- 5525515, PEC C.F._1
; Email_1
APPELLANTE
e
, CF. e P.IVA , in persona del Dr. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura CP_2 Pt_2 speciale, autenticata per atto Notaio - repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1 Per_2
25/07/2024, ed elettivamente domiciliata in alla via Alcide De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
RI ES;
APPELLATA nonché
nato il [...] a [...]: rapp.to e difeso, giusta Controparte_3 C.F._2 mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Di Tella Umberto CF: con studio in C.F._3
Frignano (CE) alla via S. Antonio Abate;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 12593/2024
(depositata il 12/09/2024) all'esito del giudizio recante R.G. n. 1415/2020
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ha convenuto, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, ed il signor , proponendo appello avverso la CP_4 Controparte_3 sentenza n.12593/2024 depositata in data 12.09.2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona della
Dott.ssa Baffico, non notificata. Con detto provvedimento il Giudicante, decidendo il giudizio recante il nrg
1415/2020 avente ad oggetto opposizione ex art.615 cpc ad estratto ruolo, relativamente a cartella esattoriale n°02820070029775391, ha accolto domanda, ritenendo ammissibile l'opposizione proposta, e prescritta la pretesa creditoria dell'Amministrazione, condannando i convenuti in solido alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Si è costituita l' dichiarando di aderire all'appello proposto. CP_4
Si costituiva altresì l'appellato al fine di dedurre l'inammissibilità dell'appello e comunque Controparte_3
l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. (secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris'. Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Sempre in via preliminare si evidenzia che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. n°02820070029775391, connessa al mancato di sanzioni per violazioni al CDS.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del Controparte_3 credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7548/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 12593/2024 (depositata il
12/09/2024) all'esito del giudizio recante R.G. n. 1415/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7548/2024 tra
(C.F: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081- 5525515, PEC C.F._1
; Email_1
APPELLANTE
e
, CF. e P.IVA , in persona del Dr. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura CP_2 Pt_2 speciale, autenticata per atto Notaio - repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1 Per_2
25/07/2024, ed elettivamente domiciliata in alla via Alcide De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
RI ES;
APPELLATA nonché
nato il [...] a [...]: rapp.to e difeso, giusta Controparte_3 C.F._2 mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Di Tella Umberto CF: con studio in C.F._3
Frignano (CE) alla via S. Antonio Abate;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 12593/2024
(depositata il 12/09/2024) all'esito del giudizio recante R.G. n. 1415/2020
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ha convenuto, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, ed il signor , proponendo appello avverso la CP_4 Controparte_3 sentenza n.12593/2024 depositata in data 12.09.2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona della
Dott.ssa Baffico, non notificata. Con detto provvedimento il Giudicante, decidendo il giudizio recante il nrg
1415/2020 avente ad oggetto opposizione ex art.615 cpc ad estratto ruolo, relativamente a cartella esattoriale n°02820070029775391, ha accolto domanda, ritenendo ammissibile l'opposizione proposta, e prescritta la pretesa creditoria dell'Amministrazione, condannando i convenuti in solido alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Si è costituita l' dichiarando di aderire all'appello proposto. CP_4
Si costituiva altresì l'appellato al fine di dedurre l'inammissibilità dell'appello e comunque Controparte_3
l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. (secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris'. Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Sempre in via preliminare si evidenzia che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. n°02820070029775391, connessa al mancato di sanzioni per violazioni al CDS.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del Controparte_3 credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7548/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 12593/2024 (depositata il
12/09/2024) all'esito del giudizio recante R.G. n. 1415/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo