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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22503/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MICHELA PARZANI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MICHELA PARZANI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_1
2. L'abitazione sita in Chiari (BS) in via Villatico 5, adibita a casa coniugale e di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi ad esclusione dei beni mobili Parte_1 personali che il sig. Conte provvederà ad asportare;
Parte_2
3. La sig.ra unitamente ai figli minori e resterà nell'abitazione di Parte_1 Per_2 Per_3 proprietà della stessa.
4. Il sig. si impegna a spostare la propria residenza, nel termine dallo stesso individuato di Parte_2 tre mesi.
1 5. I ricorrenti stabiliscono concordemente che sino a quando il sig. rimarrà nella casa coniugale, lo Pt_2 stesso parteciperà alle spese di mantenimento dei figli minori e della gestione dell'abitazione unitamente alla sig.ra secondo le modalità dagli stessi sempre attuate. Pt_1
6. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_2 Per_3 eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso ex art 155 c.c e vivranno con la madre. I coniugi si impegnano reciprocamente affinché i figli e possano mantenere un rapporto con Per_2 Per_3 ciascun genitore e le proprie famiglie d'origine.
7. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, ognuno secondo le proprie disponibilità e capacità economiche e/o lavorative, ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e le attività sportive dei minori.
8. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli e a week-end Per_2 Per_3 alternati dalla giornata del sabato (ore 9,00) fino alla domenica sera (22,00), inoltre, il padre potrà tenere i figli durante la settimana ogni volta che gli stessi lo richiederanno e comunque non meno di due volte alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e degli impegni lavorativi del padre, onde consentire al padre ed ai figli di frequentarsi regolarmente. Le parti si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, ogni cambiamento di residenza o domicilio e comunque gli stessi genitori dovranno notiziarsi in caso di eventuali spostamenti in località quando hanno con se i figli minori.
9. Durante le vacanze Natalizie, i figli trascorreranno almeno 7 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, mentre il giorno di Natale con la madre, il giorno di capodanno, sarà trascorso ad anni alterni con la madre e con il padre.
Per quanto concerne le vacanze Pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con il padre compreso il giorno di Pasqua ed i successivi quattro giorni con la madre, comprensivi del giorno di Pasquetta, seguendo ogni anno il criterio dell'alternanza.
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli e almeno due Per_2 Per_3 settimane anche non consecutive, precisando che la data di inizio delle ferie e la durata di esse dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio dei genitori, le risorse economiche di entrambi ricorrenti, la maggior permanenza dei figli con la madre, la valenza dei compiti domestici, la cura assunti prevalentemente dalla madre, i coniugi concordano che il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli e fino al raggiungimento delle Per_2 Per_3 loro indipendenza economica, la somma di euro 900,00 mensile (450,00 cad.uno) mediante bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (doc. n.3 dichiarazione dei redditi congiunta).
2 11. Le parti concordano che l'assegno unico, ad oggi percepito dal sig. per la somma di euro 212,70 Pt_2 sarà dallo stesso bonificato alla sig.ra quale genitore collacatorio dei figli minori. Pertanto il Pt_1 sig. si obbliga e si impegna a versare alla sig.ra il valore del medesimo in aggiunta al Pt_2 Pt_1 versamento della somma di cui al punto n.10) quale somma per il contributo al mantenimento dei figli minori, per un totale complessivo di euro 1.100,00.
12. Il sig. dichiara di farsi carico del pagamento delle utenze telefoniche e del traffico Parte_2 internet collegato, relativo ai dispositivi in dotazione ai figli ed alla sig.ra Pt_1
13. Il sig. , risulta essere titolare di due autovetture: Nissan, carta di circolazione Parte_2
TG:FS415RC, nella disponibilità dello stesso e della , carta di circolazione Numero_1 Parte_3
TG: DG623GE in uso alla sig.ra Lo stesso dichiara di farsi carico del Numero_2 Parte_1 pagamento delle relative assicurazioni e pagamento bollo di entrambi le autovetture (doc. 4).
14. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, oggettivamente necessarie nell'interesse dei figli e precedentemente concordate tra le parti, saranno poste nella misura del 100% a carico del padre, sig.
, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
15. Le parti concordano che le agevolazioni fiscali, essendo il sig. , unico soggetto avente Parte_2 un'assunzione con contratto a tempo indeterminato, saranno dallo stesso godute interamente.
16. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegni alimentari o mantenimento.
17. Le parti inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
VILLACHIARA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH PO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22503/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MICHELA PARZANI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MICHELA PARZANI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_1
2. L'abitazione sita in Chiari (BS) in via Villatico 5, adibita a casa coniugale e di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi ad esclusione dei beni mobili Parte_1 personali che il sig. Conte provvederà ad asportare;
Parte_2
3. La sig.ra unitamente ai figli minori e resterà nell'abitazione di Parte_1 Per_2 Per_3 proprietà della stessa.
4. Il sig. si impegna a spostare la propria residenza, nel termine dallo stesso individuato di Parte_2 tre mesi.
1 5. I ricorrenti stabiliscono concordemente che sino a quando il sig. rimarrà nella casa coniugale, lo Pt_2 stesso parteciperà alle spese di mantenimento dei figli minori e della gestione dell'abitazione unitamente alla sig.ra secondo le modalità dagli stessi sempre attuate. Pt_1
6. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_2 Per_3 eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso ex art 155 c.c e vivranno con la madre. I coniugi si impegnano reciprocamente affinché i figli e possano mantenere un rapporto con Per_2 Per_3 ciascun genitore e le proprie famiglie d'origine.
7. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere, ognuno secondo le proprie disponibilità e capacità economiche e/o lavorative, ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e le attività sportive dei minori.
8. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli e a week-end Per_2 Per_3 alternati dalla giornata del sabato (ore 9,00) fino alla domenica sera (22,00), inoltre, il padre potrà tenere i figli durante la settimana ogni volta che gli stessi lo richiederanno e comunque non meno di due volte alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e degli impegni lavorativi del padre, onde consentire al padre ed ai figli di frequentarsi regolarmente. Le parti si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, ogni cambiamento di residenza o domicilio e comunque gli stessi genitori dovranno notiziarsi in caso di eventuali spostamenti in località quando hanno con se i figli minori.
9. Durante le vacanze Natalizie, i figli trascorreranno almeno 7 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, mentre il giorno di Natale con la madre, il giorno di capodanno, sarà trascorso ad anni alterni con la madre e con il padre.
Per quanto concerne le vacanze Pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con il padre compreso il giorno di Pasqua ed i successivi quattro giorni con la madre, comprensivi del giorno di Pasquetta, seguendo ogni anno il criterio dell'alternanza.
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli e almeno due Per_2 Per_3 settimane anche non consecutive, precisando che la data di inizio delle ferie e la durata di esse dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno.
10. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio dei genitori, le risorse economiche di entrambi ricorrenti, la maggior permanenza dei figli con la madre, la valenza dei compiti domestici, la cura assunti prevalentemente dalla madre, i coniugi concordano che il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli e fino al raggiungimento delle Per_2 Per_3 loro indipendenza economica, la somma di euro 900,00 mensile (450,00 cad.uno) mediante bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (doc. n.3 dichiarazione dei redditi congiunta).
2 11. Le parti concordano che l'assegno unico, ad oggi percepito dal sig. per la somma di euro 212,70 Pt_2 sarà dallo stesso bonificato alla sig.ra quale genitore collacatorio dei figli minori. Pertanto il Pt_1 sig. si obbliga e si impegna a versare alla sig.ra il valore del medesimo in aggiunta al Pt_2 Pt_1 versamento della somma di cui al punto n.10) quale somma per il contributo al mantenimento dei figli minori, per un totale complessivo di euro 1.100,00.
12. Il sig. dichiara di farsi carico del pagamento delle utenze telefoniche e del traffico Parte_2 internet collegato, relativo ai dispositivi in dotazione ai figli ed alla sig.ra Pt_1
13. Il sig. , risulta essere titolare di due autovetture: Nissan, carta di circolazione Parte_2
TG:FS415RC, nella disponibilità dello stesso e della , carta di circolazione Numero_1 Parte_3
TG: DG623GE in uso alla sig.ra Lo stesso dichiara di farsi carico del Numero_2 Parte_1 pagamento delle relative assicurazioni e pagamento bollo di entrambi le autovetture (doc. 4).
14. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, oggettivamente necessarie nell'interesse dei figli e precedentemente concordate tra le parti, saranno poste nella misura del 100% a carico del padre, sig.
, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
15. Le parti concordano che le agevolazioni fiscali, essendo il sig. , unico soggetto avente Parte_2 un'assunzione con contratto a tempo indeterminato, saranno dallo stesso godute interamente.
16. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegni alimentari o mantenimento.
17. Le parti inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
VILLACHIARA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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