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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 285 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 52, rappresentati e difesi dall'avv. Italia D'Auria, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni economiche contenute nella sentenza n. 1158/04 del 22 novembre 2004, resa nell'ambito del procedimento n. 1805/2004 RG, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 5 agosto
1979 tra le parti.
Nel ricorso viene esposto che, a suo tempo, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutti i rapporti economici, dichiarando di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, poiché i figli risultavano già maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Tale accordo era stato recepito nella sentenza di divorzio del 2004, nella quale veniva dato atto della volontà comune dei coniugi di chiudere ogni pendenza economica.
Tuttavia, con il presente ricorso, i due ex coniugi, in via consensuale, chiedono che venga modificata quella parte della sentenza relativa alle condizioni economiche, introducendo ora un assegno divorzile in favore della a carico del pari alla somma mensile di Pt_2 Pt_1
€ 100,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, si stabilisce che le spese del procedimento siano interamente a carico del Pt_1
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.., senza quindi previsione di comparizione personale.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Le condizioni non risultano contrarie all'interesse di parti deboli e a norme imperative;
del resto, l'assegno divorzile costituisce oggetto di diritto disponibile.
Ne consegue che le modifiche delle condizioni di divorzio possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
2 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa la modifica delle condizioni di divorzio tra le parti e Parte_1 Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 285 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 52, rappresentati e difesi dall'avv. Italia D'Auria, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni economiche contenute nella sentenza n. 1158/04 del 22 novembre 2004, resa nell'ambito del procedimento n. 1805/2004 RG, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 5 agosto
1979 tra le parti.
Nel ricorso viene esposto che, a suo tempo, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutti i rapporti economici, dichiarando di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, poiché i figli risultavano già maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Tale accordo era stato recepito nella sentenza di divorzio del 2004, nella quale veniva dato atto della volontà comune dei coniugi di chiudere ogni pendenza economica.
Tuttavia, con il presente ricorso, i due ex coniugi, in via consensuale, chiedono che venga modificata quella parte della sentenza relativa alle condizioni economiche, introducendo ora un assegno divorzile in favore della a carico del pari alla somma mensile di Pt_2 Pt_1
€ 100,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, si stabilisce che le spese del procedimento siano interamente a carico del Pt_1
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.., senza quindi previsione di comparizione personale.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Le condizioni non risultano contrarie all'interesse di parti deboli e a norme imperative;
del resto, l'assegno divorzile costituisce oggetto di diritto disponibile.
Ne consegue che le modifiche delle condizioni di divorzio possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
2 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa la modifica delle condizioni di divorzio tra le parti e Parte_1 Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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