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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. , cittadino Persona_1 italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896 (cfr all. 002), figlio
[...]
e , Pt_1 Parte_2
Hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana, nonché il loro albero genealogico quali discendenti da quest'ultimo l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il
pagina 1 di 3 decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, risulta che l'avo italiano . , cittadino italiano, nato a [...], Comune in Persona_1
Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi pagina 2 di 3 bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896 ; Persona_1 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il Parte_3
01/10/1990, RG: 46.626.402-1, CF: 395.892.758-00, residente in [...]n° 316 - Casa 1 -
Jardim Adelaide - São Paulo - SP - CAP 08220-350 - Brasile, nel proprio diritto e insieme a
[...]
, nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 29/03/1988, RG: 44335711, CF: Controparte_2
, residente in [...]n° 316, Casa 1, Jardim Adelaide, São Paulo, SP, CAP C.F._1
08220-350 - Brasile, in qualità di genitori e rappresentanti legali del figlio minore
[...]
, nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 31/07/2021, CF: Persona_2
595.306.728-37, residente in [...]n° 316 - Casa 1 - Jardim Adelaide - São Paulo - SP -
CAP 08220-350 - Brasile;
nato/a a São Paulo/SP - Controparte_3
Brasile, il 18/06/1985, RG: 42.100.257-8, CF: , residente in [...]n° 316 - C.F._2
Casa 3 - Jardim Adelaide - São Paulo - SP - CAP 08220- 350 - Brasile. sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. , cittadino Persona_1 italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896 (cfr all. 002), figlio
[...]
e , Pt_1 Parte_2
Hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana, nonché il loro albero genealogico quali discendenti da quest'ultimo l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il
pagina 1 di 3 decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, risulta che l'avo italiano . , cittadino italiano, nato a [...], Comune in Persona_1
Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi pagina 2 di 3 bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il 14.10.1896 ; Persona_1 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il Parte_3
01/10/1990, RG: 46.626.402-1, CF: 395.892.758-00, residente in [...]n° 316 - Casa 1 -
Jardim Adelaide - São Paulo - SP - CAP 08220-350 - Brasile, nel proprio diritto e insieme a
[...]
, nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 29/03/1988, RG: 44335711, CF: Controparte_2
, residente in [...]n° 316, Casa 1, Jardim Adelaide, São Paulo, SP, CAP C.F._1
08220-350 - Brasile, in qualità di genitori e rappresentanti legali del figlio minore
[...]
, nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 31/07/2021, CF: Persona_2
595.306.728-37, residente in [...]n° 316 - Casa 1 - Jardim Adelaide - São Paulo - SP -
CAP 08220-350 - Brasile;
nato/a a São Paulo/SP - Controparte_3
Brasile, il 18/06/1985, RG: 42.100.257-8, CF: , residente in [...]n° 316 - C.F._2
Casa 3 - Jardim Adelaide - São Paulo - SP - CAP 08220- 350 - Brasile. sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3