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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione
Contenzioso civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto contratti di finanziamento
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avv. Giovanni Marfella ed elettivamente domiciliato in Casal di Principe alla Via Nevio n.13;
- Parte attrice
E
già , ora Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sepe in Via Carlo Poerio n. 90;
-Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, n.q. di parte Parte_1 mutuataria, citava in giudizio la (ora ), premettendo di aver CP_2 Controparte_3 stipulato con l'istituto di credito, in data 28.08.2007, un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria dell'importo di euro € 650.000,00 da estinguersi in
198 rate mensili e chiedendo di accertare la nullità del contratto di mutuo, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi
1 corrisposti, imputandoli a capitale, nonché al risarcimento del danno morale da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto con pagamento delle spese di lite.
A fondamento della sua pretesa, parte attorea eccepiva: 1) l'illegittimità delle condizioni contrattuali del mutuo fondiario, per essere l'Isc difforme da quello espresso nel documento di sintesi e per mancata allegazione del piano di ammortamento;
2) la nullità dell'accordo per indeterminatezza degli oneri, compreso il tasso di mora, di cui viene allegata l'usurarietà; 3) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di indicizzazione riferito all'Euribor.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1
già , ora che deduceva la fondatezza
[...] CP_2 Controparte_3 della pretesa creditoria vantata e chiedeva il rigetto della domanda proposta dal il tutto con vittoria di spese ed onorari. Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c.6
c.p.c., espletata l'istruttoria, anche a mezzo di CTU contabile concessa dalla dott.ssa n.q. di giudice titolare del fascicolo al momento dell'istruttoria, all'esito Per_1 dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 13.5.2025, il Giudice riservava la causa in decisione con termini di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna vicenda processuale può essere qualificata come una azione di nullità
(parziale) di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.08.2007, registrato a
Teano il 04.09.2007 al n. 2377/1T e iscritto a Santa Maria Capua Vetere il 05.09.2007
n. 51948/16809 tra e la (ora ), Parte_1 CP_2 Controparte_3 successivamente incorporata in ed infatti dalla prospettazione Controparte_2 dell'attore emerge che egli fa valere la nullità di clausole contrattuali inerenti alla determinazione degli oneri previsti, nonché del tasso corrispettivo e/o moratorio, deducendone la usurarietà, per ottenere la restituzione degli interessi in applicazione delle clausole nulle o illegittime.
Conseguenze di questa doglianza sarebbero, in tesi, la nullità del contratto di mutuo fondiario, in quanto avrebbe ad oggetto un credito privo del requisito della determinabilità, ed il diritto della parte mutuataria alla ripetizione di somme illegittimamente percepite dalla società bancaria oltre al risarcimento danni.
2 Il mutuo in questione è regolato dalle seguenti condizioni consultabili dal documento di sintesi del mutuo fondiario edilizio allegato dalla stessa parte attrice: “tasso annuo di ingresso pari al 5,39% e Indice Sintetico del Costo del Credito del 5,563%”.
Ciò posto, la domanda va rigettata nel merito per i motivi che di seguito si esporranno.
1. Sulla discrasia tra l'ISC pattuito e quello effettivamente applicato.
Risulta versato in atti il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28.08.2007 tra le parti in causa per l'importo di euro 650.000,00 da rimborsare in 198 rate mensili posticipate a decorrere dal 1.9.2007, ad un tasso di interesse d'ingresso stabilito nella misura del 5,39% annuo ed un ISC dichiarato nella misura del 5,563%, con un tasso di mora pattuito nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due punti percentuali (cfr. contratto in atti “interessi di mora”).
Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di mutuo stipulato tra le parti, Par invocando l'applicazione difforme tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato, il quale sarebbe superiore a quello pattuito.
L'assunto è infondato.
Va innanzitutto precisato che tale indice è proprio dei mutui e dei contratti di finanziamento, come quello in esame.
A tal riguardo, il maggioritario indirizzo giurisprudenziale ha confermato che l'erronea Par
o omessa indicazione dell' non può determinare la nullità totale o parziale del contratto (cfr. Cassazione n. 26585.2022).
Par Ed invero, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Par finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB. (cfr.
Tribunale di Napoli, 10630/2024).
3 L'ISC, difatti, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25199).
Stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione de tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte appello
Torino sez. I, 05/10/2020, n. 973).
Par L'eventuale erronea o omessa indicazione dell' , quindi, può al più rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell'esercizio di rimedi ablativi contro i vizi del consenso (Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018) o sotto l'aspetto della responsabilità precontrattuale (Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391), profili circa i quali l'attore ha avanzato deduzioni assolutamente generiche.
La non corretta indicazione dell' determina la nullità della relativa clausola Pt_3 contrattuale solo ove ricorra ipotesi di credito al consumo.
L'art. 125 bis, comma 6, TUB sancisce infatti espressamente la nullità della clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, che contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e) non sono stati inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in ottemperanza alla previsione dell'art. 124 (anche in questo caso, tuttavia, la nullità della clausola non determina ex sé la nullità dell'intero contratto).
Ma questa previsione riguarda i soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad euro 75.000,00 e successivi al 19 settembre
2010, e, quindi, non al mutuo per cui è causa, che disattende questi requisiti.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha 4 demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento
25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato, non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e, quindi, non è applicabile all'ISC, che non
è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di
Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nel quale l'art. 125-bis comma VI TUB, per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al
5 consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle.
A ben vedere, solo dal 1/7/2016, infatti, la disciplina del TAEG è stata estesa ai contratti di mutuo non garantiti stipulati con i consumatori, senza limite di importo, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis dell'art. 122, il quale prevede che "In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro" (introdotto dal D.Lgs. n. 72/ del 21/4/2016).
Tutto ciò premesso, è di palmare evidenza che alla fattispecie oggetto di causa non può applicarsi l'art. 125 bis TUB, trattandosi di un finanziamento stipulato nel 2007 di importo superiore a Euro 75.000,00 e garantito da ipoteca su beni immobili, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).
2. Sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese con rate costanti e sulla determinatezza dell'oggetto .
Il mutuatario lamenta genericamente l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in caso di piano di ammortamento alla francese previsto nei mutui a tasso variabili.
Fermo quanto già statuito dalle SS.UU della Cassazione (cfr. SS.UU n. 15130 del 2024), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i principi enunciati in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del finanziamento, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (cfr. Cassazione, ordinanza n. 7382 del 2025).
6 Peraltro, l'allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento non è un elemento essenziale della pattuizione nei limiti in cui il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, la trasparenza di condizioni ed infine in modo che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (cfr. Cass.
n. 8322/2025).
Venendo al caso di specie, il contratto di mutuo concluso dal nel 2007, Pt_1 contiene puntuale indicazione di un tasso di interesse debitorio variabile, dell'importo erogato, del TAEG, del numero delle rate (cfr. art.2, 3 e 4 del contratto di mutuo allegato alla citazione ed allegato documento di sintesi).
Inoltre, delle rate viene esattamente indicato l'importo della rata (euro 5.273,15), precisando che, attesa la natura variabile del tasso di interesse, detta indicazione non può che essere approssimativa.
Ebbene, dette informazioni garantiscono "la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria", rispondendo quindi esattamente ai dettami indicati dalla Suprema Corte.
Conseguentemente, è infondata anche l'eccezione relativa all'impossibilità di conoscere i costi dell'estinzione potendo ricostruire in qualsiasi momento dell'ammortamento la porzione di capitale ancora da restituire ed essendo all'art. 6 previste le percentuali applicabili in caso di estinzione anticipata.
Inoltre la ha comunque allegato i piani di ammortamento, confutando in modo CP_1 condivisibile le allegazioni dell'attore (cfr. pagina 11 dell'atto di citazione avversario, e chiarendo che i suddetti piani di ammortamenti sono il frutto dell'intervenuto frazionamento dell'originario contratto di mutuo fondiario (cfr. pagina 7 della comparsa di costituzione)
3. Sulla validità del tasso Euribor
Parte attrice, nell'atto di citazione (cfr. pag. 8), ha dedotto l'illegittimità del riferimento all'Euribor quale parametro di indicizzazione del tasso d'interesse, rilevando, da un lato, l'indeterminatezza della clausola e, dall'altro, la natura illecita del tasso stesso, in quanto determinato nell'ambito di un'intesa restrittiva della concorrenza realizzata da vari istituti bancari. 7 Sotto il primo profilo, la doglianza deve essere rigettata atteso che “il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultra legali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche per relationem, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito”(cfr. ex multis, Trib. Catania, 14 ottobre 2020).
Nel caso di specie le parti hanno sottoscritto tutta la documentazione contrattuale, così dimostrando di conoscerla ed accettarla, anche relativamente agli aspetti non già determinati ma comunque determinabili.
Il contratto di mutuo fondiario 28.08.2007, registrato a Teano il 04.09.2007 al n.
2377/1T e iscritto a Santa Maria Capua Vetere il 05.09.2007 n. 51948/16809 tra e la è stato redatto dal Notaio dinnanzi Parte_1 CP_2 Persona_2 al quale le parti hanno dichiarato di approvare e confermare il contenuto.
È esattamente ciò che si profila nel caso di specie, ove l'art. 4 del contratto si indica precisamente il procedimento per individuare il tasso: “il tasso annuo nominale che verrà applicato sarà determinato maggiorando dei seguenti spread la media aritmetica semplice, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori, dei valori giornalieri del tasso
Euribor a 3 mesi (360) rilevati alle date e con le modalità anche di revisione previste al precedente art. 3.: 1,25 punti percentuali per le quote frazionate di finanziamento aventi durata fino a mesi 600. Resta comunque inteso che la durata delle quote regolate a tasso variabile non potrà superare i 50 anni dalla data di scadenza della rata in corso al momento della stipula dell'atto di frazionamento”. (cfr. art. 4 contratto di mutuo allegato all'atto di citazione).
Vale la pena menzionare sul punto quanto già sopra evidenziato sulla sufficienza che il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, la trasparenza di condizioni ed infine in modo che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (cfr. Cass. n. 8322/2025).
Diverso è il profilo, paventato nel ricorso ma genericamente allegato, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell'Euribor, per violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l'altro, “le intese tra imprese che abbiano per
8 oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
La suddetta doglianza appare infondata.
Pur consapevole del contrasto giurisprudenziale in atto, questo Giudice ritiene che basta a confutare l'eccezione la mancata allegazione e prova che dell'intesa sia parte la banca in questione e della stessa intesa manipolativa.
Inoltre, appare maggiormente condivisibile l'orientamento secondo il quale l'alterazione dell'Euribor potrebbe, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso, ma non la nullità del contratto, come invece richiesto dall'attore.
4. Sull'usurarietà degli interessi
Resta infine da esaminare la doglianza del la cui formulazione risulta peraltro Pt_1 generica e poco circostanziata, sulla usurarietà dei tassi previsti.
La Suprema Corte ha da tempo statuito il seguente principio di diritto in punto di oneri di allegazione incombenti in capo al debitore che eccepisca o chieda l'accertamento dell'usurarietà degli interessi: "il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi" (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020). Anche la giurisprudenza di merito, che si condivide, ha precisato che è onere della parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento dello specifico tasso soglia (sul tema cfr. Trib. di Ferrara, Sentenza, 5 dicembre 2013).
9 L'attore non ha richiamato né prodotto il decreto ministeriale di riferimento ( cfr.
Cassazione n. 5709/2025; sulla necessità di produrre i Dm cfr. Cassazione n. 26525 del
2024: “il tasso soglia usura, come stabilito dai decreti ministeriali del MEF, non costituisce un fatto notorio, in quanto tale nozione implica un fatto di comune conoscenza pubblica, non desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche. Inoltre, il tasso soglia non può rientrare nel principio iura novit curia, poiché i decreti ministeriali che lo fissano non hanno natura normativa e non sono soggetti alla conoscenza d'ufficio da parte del giudice).
L'eccezione è, dunque, inammissibile.
Posto che le deduzioni dell'attore devono essere specifiche sin dalla fase introduttiva e senza che possano nuove allegazioni essere contenute in comparsa conclusionale, la cui funzione è solo quella di compendiare le difese a seguito dell'istruttoria svolta, nel merito va anche aggiunto che la prospettazione dell'istante, che muove dal cumulo degli interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie (cfr. citazione pag. 13), è infondata.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. SS.UU Cass. civ. n.
19597/2020).
Si rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente
10 la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.
Non è dirimente sul punto la Ctu espletata dal Gop istruttore del fascicolo precedentemente all'assunzione in decisione.
Alla luce di tutte le conclusioni esposte, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori minimi) tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (indeterminato, complessità media), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
Le spese di CTU, come liquidate da decreto separato del 05.07.2023, sono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a pagare in favore di P.IVA Parte_1 Controparte_2
, fusasi per incorporazione in le spese P.IVA_1 Controparte_4 processuali, che si liquidano in euro € 5.431,00 (indeterminato complessità bassa) per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge se dovuti;
- le spese di CTU, così come liquidate da apposito decreto separato, sono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione
Contenzioso civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto contratti di finanziamento
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avv. Giovanni Marfella ed elettivamente domiciliato in Casal di Principe alla Via Nevio n.13;
- Parte attrice
E
già , ora Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sepe in Via Carlo Poerio n. 90;
-Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, n.q. di parte Parte_1 mutuataria, citava in giudizio la (ora ), premettendo di aver CP_2 Controparte_3 stipulato con l'istituto di credito, in data 28.08.2007, un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria dell'importo di euro € 650.000,00 da estinguersi in
198 rate mensili e chiedendo di accertare la nullità del contratto di mutuo, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi
1 corrisposti, imputandoli a capitale, nonché al risarcimento del danno morale da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto con pagamento delle spese di lite.
A fondamento della sua pretesa, parte attorea eccepiva: 1) l'illegittimità delle condizioni contrattuali del mutuo fondiario, per essere l'Isc difforme da quello espresso nel documento di sintesi e per mancata allegazione del piano di ammortamento;
2) la nullità dell'accordo per indeterminatezza degli oneri, compreso il tasso di mora, di cui viene allegata l'usurarietà; 3) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di indicizzazione riferito all'Euribor.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1
già , ora che deduceva la fondatezza
[...] CP_2 Controparte_3 della pretesa creditoria vantata e chiedeva il rigetto della domanda proposta dal il tutto con vittoria di spese ed onorari. Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c.6
c.p.c., espletata l'istruttoria, anche a mezzo di CTU contabile concessa dalla dott.ssa n.q. di giudice titolare del fascicolo al momento dell'istruttoria, all'esito Per_1 dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 13.5.2025, il Giudice riservava la causa in decisione con termini di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna vicenda processuale può essere qualificata come una azione di nullità
(parziale) di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.08.2007, registrato a
Teano il 04.09.2007 al n. 2377/1T e iscritto a Santa Maria Capua Vetere il 05.09.2007
n. 51948/16809 tra e la (ora ), Parte_1 CP_2 Controparte_3 successivamente incorporata in ed infatti dalla prospettazione Controparte_2 dell'attore emerge che egli fa valere la nullità di clausole contrattuali inerenti alla determinazione degli oneri previsti, nonché del tasso corrispettivo e/o moratorio, deducendone la usurarietà, per ottenere la restituzione degli interessi in applicazione delle clausole nulle o illegittime.
Conseguenze di questa doglianza sarebbero, in tesi, la nullità del contratto di mutuo fondiario, in quanto avrebbe ad oggetto un credito privo del requisito della determinabilità, ed il diritto della parte mutuataria alla ripetizione di somme illegittimamente percepite dalla società bancaria oltre al risarcimento danni.
2 Il mutuo in questione è regolato dalle seguenti condizioni consultabili dal documento di sintesi del mutuo fondiario edilizio allegato dalla stessa parte attrice: “tasso annuo di ingresso pari al 5,39% e Indice Sintetico del Costo del Credito del 5,563%”.
Ciò posto, la domanda va rigettata nel merito per i motivi che di seguito si esporranno.
1. Sulla discrasia tra l'ISC pattuito e quello effettivamente applicato.
Risulta versato in atti il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28.08.2007 tra le parti in causa per l'importo di euro 650.000,00 da rimborsare in 198 rate mensili posticipate a decorrere dal 1.9.2007, ad un tasso di interesse d'ingresso stabilito nella misura del 5,39% annuo ed un ISC dichiarato nella misura del 5,563%, con un tasso di mora pattuito nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due punti percentuali (cfr. contratto in atti “interessi di mora”).
Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di mutuo stipulato tra le parti, Par invocando l'applicazione difforme tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato, il quale sarebbe superiore a quello pattuito.
L'assunto è infondato.
Va innanzitutto precisato che tale indice è proprio dei mutui e dei contratti di finanziamento, come quello in esame.
A tal riguardo, il maggioritario indirizzo giurisprudenziale ha confermato che l'erronea Par
o omessa indicazione dell' non può determinare la nullità totale o parziale del contratto (cfr. Cassazione n. 26585.2022).
Par Ed invero, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Par finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB. (cfr.
Tribunale di Napoli, 10630/2024).
3 L'ISC, difatti, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25199).
Stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione de tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte appello
Torino sez. I, 05/10/2020, n. 973).
Par L'eventuale erronea o omessa indicazione dell' , quindi, può al più rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell'esercizio di rimedi ablativi contro i vizi del consenso (Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018) o sotto l'aspetto della responsabilità precontrattuale (Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391), profili circa i quali l'attore ha avanzato deduzioni assolutamente generiche.
La non corretta indicazione dell' determina la nullità della relativa clausola Pt_3 contrattuale solo ove ricorra ipotesi di credito al consumo.
L'art. 125 bis, comma 6, TUB sancisce infatti espressamente la nullità della clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, che contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e) non sono stati inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in ottemperanza alla previsione dell'art. 124 (anche in questo caso, tuttavia, la nullità della clausola non determina ex sé la nullità dell'intero contratto).
Ma questa previsione riguarda i soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad euro 75.000,00 e successivi al 19 settembre
2010, e, quindi, non al mutuo per cui è causa, che disattende questi requisiti.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha 4 demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento
25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato, non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e, quindi, non è applicabile all'ISC, che non
è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di
Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nel quale l'art. 125-bis comma VI TUB, per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al
5 consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle.
A ben vedere, solo dal 1/7/2016, infatti, la disciplina del TAEG è stata estesa ai contratti di mutuo non garantiti stipulati con i consumatori, senza limite di importo, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis dell'art. 122, il quale prevede che "In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro" (introdotto dal D.Lgs. n. 72/ del 21/4/2016).
Tutto ciò premesso, è di palmare evidenza che alla fattispecie oggetto di causa non può applicarsi l'art. 125 bis TUB, trattandosi di un finanziamento stipulato nel 2007 di importo superiore a Euro 75.000,00 e garantito da ipoteca su beni immobili, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).
2. Sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese con rate costanti e sulla determinatezza dell'oggetto .
Il mutuatario lamenta genericamente l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in caso di piano di ammortamento alla francese previsto nei mutui a tasso variabili.
Fermo quanto già statuito dalle SS.UU della Cassazione (cfr. SS.UU n. 15130 del 2024), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i principi enunciati in materia di ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso fisso si applicano anche nel caso in cui il tasso convenuto sia variabile. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta, al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del finanziamento, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (cfr. Cassazione, ordinanza n. 7382 del 2025).
6 Peraltro, l'allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento non è un elemento essenziale della pattuizione nei limiti in cui il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, la trasparenza di condizioni ed infine in modo che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (cfr. Cass.
n. 8322/2025).
Venendo al caso di specie, il contratto di mutuo concluso dal nel 2007, Pt_1 contiene puntuale indicazione di un tasso di interesse debitorio variabile, dell'importo erogato, del TAEG, del numero delle rate (cfr. art.2, 3 e 4 del contratto di mutuo allegato alla citazione ed allegato documento di sintesi).
Inoltre, delle rate viene esattamente indicato l'importo della rata (euro 5.273,15), precisando che, attesa la natura variabile del tasso di interesse, detta indicazione non può che essere approssimativa.
Ebbene, dette informazioni garantiscono "la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria", rispondendo quindi esattamente ai dettami indicati dalla Suprema Corte.
Conseguentemente, è infondata anche l'eccezione relativa all'impossibilità di conoscere i costi dell'estinzione potendo ricostruire in qualsiasi momento dell'ammortamento la porzione di capitale ancora da restituire ed essendo all'art. 6 previste le percentuali applicabili in caso di estinzione anticipata.
Inoltre la ha comunque allegato i piani di ammortamento, confutando in modo CP_1 condivisibile le allegazioni dell'attore (cfr. pagina 11 dell'atto di citazione avversario, e chiarendo che i suddetti piani di ammortamenti sono il frutto dell'intervenuto frazionamento dell'originario contratto di mutuo fondiario (cfr. pagina 7 della comparsa di costituzione)
3. Sulla validità del tasso Euribor
Parte attrice, nell'atto di citazione (cfr. pag. 8), ha dedotto l'illegittimità del riferimento all'Euribor quale parametro di indicizzazione del tasso d'interesse, rilevando, da un lato, l'indeterminatezza della clausola e, dall'altro, la natura illecita del tasso stesso, in quanto determinato nell'ambito di un'intesa restrittiva della concorrenza realizzata da vari istituti bancari. 7 Sotto il primo profilo, la doglianza deve essere rigettata atteso che “il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultra legali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche per relationem, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito”(cfr. ex multis, Trib. Catania, 14 ottobre 2020).
Nel caso di specie le parti hanno sottoscritto tutta la documentazione contrattuale, così dimostrando di conoscerla ed accettarla, anche relativamente agli aspetti non già determinati ma comunque determinabili.
Il contratto di mutuo fondiario 28.08.2007, registrato a Teano il 04.09.2007 al n.
2377/1T e iscritto a Santa Maria Capua Vetere il 05.09.2007 n. 51948/16809 tra e la è stato redatto dal Notaio dinnanzi Parte_1 CP_2 Persona_2 al quale le parti hanno dichiarato di approvare e confermare il contenuto.
È esattamente ciò che si profila nel caso di specie, ove l'art. 4 del contratto si indica precisamente il procedimento per individuare il tasso: “il tasso annuo nominale che verrà applicato sarà determinato maggiorando dei seguenti spread la media aritmetica semplice, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori, dei valori giornalieri del tasso
Euribor a 3 mesi (360) rilevati alle date e con le modalità anche di revisione previste al precedente art. 3.: 1,25 punti percentuali per le quote frazionate di finanziamento aventi durata fino a mesi 600. Resta comunque inteso che la durata delle quote regolate a tasso variabile non potrà superare i 50 anni dalla data di scadenza della rata in corso al momento della stipula dell'atto di frazionamento”. (cfr. art. 4 contratto di mutuo allegato all'atto di citazione).
Vale la pena menzionare sul punto quanto già sopra evidenziato sulla sufficienza che il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, la trasparenza di condizioni ed infine in modo che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (cfr. Cass. n. 8322/2025).
Diverso è il profilo, paventato nel ricorso ma genericamente allegato, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell'Euribor, per violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l'altro, “le intese tra imprese che abbiano per
8 oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
La suddetta doglianza appare infondata.
Pur consapevole del contrasto giurisprudenziale in atto, questo Giudice ritiene che basta a confutare l'eccezione la mancata allegazione e prova che dell'intesa sia parte la banca in questione e della stessa intesa manipolativa.
Inoltre, appare maggiormente condivisibile l'orientamento secondo il quale l'alterazione dell'Euribor potrebbe, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso, ma non la nullità del contratto, come invece richiesto dall'attore.
4. Sull'usurarietà degli interessi
Resta infine da esaminare la doglianza del la cui formulazione risulta peraltro Pt_1 generica e poco circostanziata, sulla usurarietà dei tassi previsti.
La Suprema Corte ha da tempo statuito il seguente principio di diritto in punto di oneri di allegazione incombenti in capo al debitore che eccepisca o chieda l'accertamento dell'usurarietà degli interessi: "il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi" (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020). Anche la giurisprudenza di merito, che si condivide, ha precisato che è onere della parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento dello specifico tasso soglia (sul tema cfr. Trib. di Ferrara, Sentenza, 5 dicembre 2013).
9 L'attore non ha richiamato né prodotto il decreto ministeriale di riferimento ( cfr.
Cassazione n. 5709/2025; sulla necessità di produrre i Dm cfr. Cassazione n. 26525 del
2024: “il tasso soglia usura, come stabilito dai decreti ministeriali del MEF, non costituisce un fatto notorio, in quanto tale nozione implica un fatto di comune conoscenza pubblica, non desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche. Inoltre, il tasso soglia non può rientrare nel principio iura novit curia, poiché i decreti ministeriali che lo fissano non hanno natura normativa e non sono soggetti alla conoscenza d'ufficio da parte del giudice).
L'eccezione è, dunque, inammissibile.
Posto che le deduzioni dell'attore devono essere specifiche sin dalla fase introduttiva e senza che possano nuove allegazioni essere contenute in comparsa conclusionale, la cui funzione è solo quella di compendiare le difese a seguito dell'istruttoria svolta, nel merito va anche aggiunto che la prospettazione dell'istante, che muove dal cumulo degli interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie (cfr. citazione pag. 13), è infondata.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. SS.UU Cass. civ. n.
19597/2020).
Si rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato;
pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente
10 la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.
Non è dirimente sul punto la Ctu espletata dal Gop istruttore del fascicolo precedentemente all'assunzione in decisione.
Alla luce di tutte le conclusioni esposte, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori minimi) tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (indeterminato, complessità media), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.
Le spese di CTU, come liquidate da decreto separato del 05.07.2023, sono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a pagare in favore di P.IVA Parte_1 Controparte_2
, fusasi per incorporazione in le spese P.IVA_1 Controparte_4 processuali, che si liquidano in euro € 5.431,00 (indeterminato complessità bassa) per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge se dovuti;
- le spese di CTU, così come liquidate da apposito decreto separato, sono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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