Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23749 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4808 del 2025, proposto da A. Vespucci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub B);
B) Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOOUSPNA 2574 del 24/02/2025, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui è stato negato il riconoscimento della parità scolastica ai due corsi completi Sezione B del Liceo delle Scienze Umane e Sezione B dell’Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;
C) Qua tenus opus del D.M.n.267/07 “Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell''articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” laddove giustificativo della determinazione gravata sub B);
C) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la nota del 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RO LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi al diniego del riconoscimento della parità scolastica di alcune classi collaterali per l’a.s. 2024/2025;
2. Con nota depositata in data 25 novembre 2025 la predetta parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del gravame.
3. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
4. La peculiarità della vicenda e la definizione in rito giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV CA, Presidente FF
Francesca Dello Sbarba, Referendario
RO LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LE RO | OV CA |
IL SEGRETARIO