Art. 30. (Trasporti postali). 1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.
2. Allo stesso articolo 74 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La misura dei canoni di cui ai commi precedenti puo' essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro".
3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' sostituito dal seguente:
"Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilita', da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale".
4. Allo stesso articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non e' in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa puo' assumere direttamente la gestione dei servizi citati".
5. Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti".
6. Allo stesso articolo 132, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non e' in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa puo' assumere direttamente la gestione dei predetti servizi".
7. L'ammontare del canone annuo di cui all' articolo 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467 , gia' fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto 5 ottobre 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1985, n. 301, e' maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo la data di entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note all'art. 30:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Allo stesso articolo 74 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La misura dei canoni di cui ai commi precedenti puo' essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro".
3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' sostituito dal seguente:
"Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilita', da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale".
4. Allo stesso articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non e' in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa puo' assumere direttamente la gestione dei servizi citati".
5. Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti".
6. Allo stesso articolo 132, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non e' in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa puo' assumere direttamente la gestione dei predetti servizi".
7. L'ammontare del canone annuo di cui all' articolo 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467 , gia' fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto 5 ottobre 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1985, n. 301, e' maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo la data di entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note all'art. 30:
Parte di provvedimento in formato grafico