Sentenza 29 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026REG.PROV.COLL.
N. 04038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4038 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Grazioli, n. 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Trentino - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n. 254/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RD ER e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante, maresciallo dei Carabinieri in f.v. quadriennale, ha impugnato avanti il TRGA per la Provincia autonoma di Bolzano il provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente (n. prot. 377639/M2-4 del 7 marzo 2024, notificato in data 11.3.2024); nonché altri atti connessi, tra cui la proposta di proscioglimento per non ammissione al servizio permanente del 17 ottobre 2023 e il parere reso dalla Commissione di valutazione e avanzamento con verbale n. 1/1 CC del 23 febbraio 2024.
2 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto: i) la violazione degli artt. 948, 949, 957 e 960 del Codice dell’Ordinamento Militare; ii) l’eccesso di potere per carenza di motivazione e dei presupposti della non ammissione al servizio permanente e iii) l’eccesso di potere per vizio della motivazione, travisamento del fatto e violazione del diritto di partecipazione al procedimento.
3 - Il TRGA adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 - L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 - Con il primo motivo è censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso che la valutazione discrezionale di “meritevolezza” (presupposto per l’ammissione al servizio permanente) sia stata svolta in violazione degli artt. 948, 949, 957 e 960 del C.O.M., stante l’assenza di uno “scarso rendimento” e/o di una “cattiva condotta”.
4.2 - Con il secondo motivo è censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, valorizzando una valutazione complessiva degli atti, soprattutto dell’ultimo periodo di ferma, ritenuto indicativo di un calo di rendimento e di meritevolezza. La ricorrente contesta tale conclusione, evidenziando che il rendimento non era scarso, che le valutazioni negative sono parziali e contraddette da giudizi positivi, attestazioni di professionalità, impegno e spirito di sacrificio.
4.3 - Con il terzo motivo, l’appellante lamenta la carenza di motivazione con riferimento al dedotto eccesso di potere per violazione del diritto di partecipazione e difesa, per non aver l’amministrazione tenuto debitamente conto dell’impegno della ricorrente nella formazione accademica e professionale, nonché la sua forte adesione ai valori dell’Istituzione.
5. L’appello è infondato.
L’art. 948, commi 1 e 2, del C.O.M. (inserito nel Titolo V “Stato giuridico e impiego”, Capo IV “Servizio temporaneo”, Sez. IV, “Personale in ferma dell’Arma dei Carabinieri”) recita: “1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo. 2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.”
Il successivo art. 949 stabilisce che: “1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l’interessato è carabiniere in ferma. 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.”
L’ammissione al servizio permanente dipende, pertanto, da un giudizio sul possesso dei requisiti previsti dalla legge, che consegue necessariamente alle valutazioni sulla “meritevolezza”, espressi dagli organismi preposti, in ordine, in particolare, all’idoneità psicofisica, alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, all’attitudine e al rendimento.
5.2 - Sotto il profilo giuridico, va ricordato che il provvedimento di ammissione ha natura ampliativa, in quanto attribuisce all’interessato un bene della vita prima non spettante, e consegue a una valutazione complessiva sia della persona nei suoi attributi “morali e culturali”, sia del militare nella sua “condotta, attitudine e rendimento” (tra le tante Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 752/2021).
Il giudizio di “meritevolezza” introdotto dall’art. 949 C.O.M. ha, secondo unanime giurisprudenza, natura ampiamente discrezionale e risponde al prevalente pubblico interesse di far transitare in servizio permanente effettivo, dopo il periodo di ferma quadriennale, solo militari che diano pieno e sicuro affidamento e mostrino qualità umane e professionali significative (ex multis Cons. St., sez. IV, sentenza n. 752/2021).
Avuto riguardo ai rilievi dell’appellante, si osserva che per la giurisprudenza “persino l’avere un rendimento professionale ‘nella media’ o ‘sufficiente’ non equivale a essere meritevole di continuare a prestare servizio nell’Arma, specie se il militare in ferma volontaria risulti essere manchevole sotto altri profili” (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 3459/2020).
Sempre sotto il profilo prettamente giuridico, il Giudice di primo grado ha già correttamente rilevato che non sussiste alcuna violazione degli artt. 957 e 960 del C.O.M. e della direttiva ministeriale citata dall’appellante, trattandosi della diversa disciplina applicabile ai “Volontari in ferma prefissata” delle altre Forze Armate, rubricata alla sezione V, del capo IV, Titolo V, del C.O.M., mentre il “Personale in ferma dell’arma dei carabinieri” è regolato alla precedente Sezione IV, e la sua ammissione in servizio permanente è governata dagli artt. 948 e 949 C.O.M.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato e non denota alcuna incongruenza tale da inficiarne l’illegittimità nel senso prospettato dall’appellante.
Lo stesso risulta in linea con il dettato degli artt. 948 e 949 C.O.M. che regolano l’esercizio del relativo potere, come orientato dalle “Nuove disposizioni afferenti la ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri”, emanate il 26.4.2021 dal Comando Generale. Queste, muovendo in premessa dagli approdi giurisprudenziali sopra citati, hanno evidenziato che la valutazione volta a verificare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” di cui all’art. 948 cit., consiste in un esame globale dell’intero quadriennio in ferma che (i) rientra nell’azione di controllo da svolgere ad opera dell’intera scala gerarchica; (ii) non può prescindere dall’analisi della documentazione caratteristica e di eventuali sanzioni disciplinari; (iii) deve tenere conto della condotta e del rendimento come anche del comportamento nella vita privata; (iv) deve essere scevro da ogni sorta di automatismo.
Le nominate Direttive sottolineano “l’elevata importanza della valutazione connessa, che deve essere svolta con la massima scrupolosità per la concreta definizione dei profili di affidabilità delle risorse disponibili”.
In fatto, giova ricordare che la proposta di non ammissione al servizio permanente dell’appellante, ai sensi dell’art. 949 del D.lgs. n. 66/2010, risulta, tra l’altro, motivata dalle seguenti circostanze:
(i) diverse evidenze emergenti dalla sua documentazione caratteristica, tra cui il “Rapporto Informativo n. 12” che rivelavano una carenza di requisiti complessivi, l’inadeguatezza nel comportamento, in particolar modo nella vita privata e un rendimento “non sempre adeguato” sin dal periodo d’istruzione alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze;
(ii) richiesta di rinvio a giudizio (per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di calunnia fatti commessi in un contesto nel quale l’appellante, libera dal servizio, si era trovata in un locale pubblico in stato di alterazione “dovuto anche all’assunzione di bevande alcoliche” e, alla presenza di altri militari dell’Arma inferiori a lei per grado, anch’essi liberi dal servizio, aveva tenuto “un comportamento non consono al suo status di militare, peraltro qualificandosi come tale ai civili presenti”);
(iii) provvedimenti disciplinari a suo carico, tra i quali, durante il periodo formativo, un giorno di consegna inflitto in data 5.10.2020 perché, durante un esame, aveva portato con sé un dispositivo elettronico; un rimprovero inflitto in data 27.4.2021 perché era stata sorpresa in una camera diversa dalla propria; un ulteriore rimprovero inflitto in data 9.11.2021 perché, durante un’ispezione, era stata colta nella sua camerata con del cibo senza alcuna autorizzazione; un giorno di consegna inflitto in data 17.12.2021 perché non si era presentata all’inizio della lezione; successivamente alla fase formativa, sette giorni di consegna inflitti in data 9.6.2023 perché, libera da servizio, in un locale pubblico, in presenza di più persone e di altri militari dell’Arma dei Carabinieri di grado inferiore, anch’essi liberi dal servizio, versando in stato di alterazione per l’assunzione di bevande alcoliche, aveva tenuto un comportamento non consono al suo status di militare, peraltro qualificandosi come tale ai civili presenti; altri sette giorni di consegna inflitti il 3.7.2023 perché all’interno di una discoteca, accompagnata da più persone tra le quali una ragazza nota come assuntrice di sostanze psicotrope, anziché intervenire a fronte della sottrazione, da parte delle persone che l’accompagnavano, di alcune bottiglie rimaste incustodite su un banco del bar, aveva consumato quanto da questi offertole, per poi, alcuni giorni dopo, risarcire il danno a seguito d’interlocuzione con il comandante del N.O.R.M.
Il Comandante aveva, pertanto, concluso che (iv) “il comportamento posto in essere nel tempo” dalla ricorrente aveva “manifestato carenza nelle qualità militari, professionali e caratteriali”; (v) la medesima “si era resa protagonista di più comportamenti negativi” che avevano “arrecato disdoro all’Istituzione”; (vi) “tutti i tentativi posti in essere per migliorare il comportamento e il rendimento” della ricorrente erano “risultati vani”; (vii) il suo rendimento si era “attestato su livelli insoddisfacenti, in quanto non sempre adeguati”, come testimoniava “il contenuto del documento caratteristico, del tipo ‘Rapporto Informativo’, redatto per il periodo dall’11.03.2023 al 18.06.2023”, nel quale la ricorrente era stata valutata “inferiore alla media”; (viii) essa, inoltre, era stata ammonita in data 14.10.2023; (ix) la medesima, in definitiva, non era “meritevole di continuare a prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri per comportamento, attitudine e rendimento”.
Su tale proposta avevano concordato il Comando provinciale di Bolzano, l’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” e il Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.
Si era espressa, con parere favorevole alla proposta di non ammissione al servizio permanente, anche la Commissione di Valutazione e Avanzamento, dopo aver esaminato la proposta medesima e tutta la documentazione raccolta, in particolare la comunicazione all’interessata dell’intervenuto avvio del procedimento, le sue memorie difensive, fatte pervenire il 23 e il 30 novembre 2023.
Al termine dell’esame, la Commissione, precisato che “il provvedimento di ammissione al servizio permanente implica”, ai sensi dell’art. 948 del D.lgs. n. 66/2010, “la formulazione di un giudizio di meritevolezza sulla base dei requisiti di cui il militare è in possesso e del suo rendimento in servizio” e che, in questa prospettiva, “le note caratteristiche assumono un’importanza risolutiva”, poiché “rispecchiano il reale e inequivocabile ritratto del militare in termini di qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento” e bilanciano, “per l’intero periodo valutativo, tutti gli elementi espressi dal valutando, così da pervenire a una sintesi con la formulazione di un giudizio finale”, assumendo, a tale riguardo, “una pregnanza maggiore” “il periodo finale” della ferma volontaria, “ovvero quello più recente o comunque più prossimo alla scadenza della ferma”, ha ritenuto che i precedenti di carriera della ricorrente fossero caratterizzati da alterne vicende, come dimostravano il suo collocamento al 563° posto della classifica composta da 613 frequentatori del corso d’istruzione.
L’alternanza di giudizi “inferiore alla media”, con giudizi “nella media”, laddove l’ultimo periodo della ferma quadriennale, ritenuto il più significativo nella descrizione del profilo attuale della ricorrente, registrava un “decadimento delle prestazioni, descritto nel Rapporto Informativo n. 12 … che reca un giudizio equivalente a ‘inferiore alla media’, durante il servizio prestato alla Stazione di Bolzano”; constatato, poi, che “la valutazione negativa nei citati periodi” aveva “contemplato l’intervento dei rispettivi superiori, unanimi nel rilevare le carenze dell’interessata”, la Commissione, “operando una valutazione globale del rendimento offerto durante il suo impiego nell’ambito dell’organizzazione territoriale (Stazione CC Ortisei)”, aveva osservato come l’interessata si fosse “limitata ad assolvere ai propri compiti senza mai dimostrare le attitudini e le qualità professionali richieste dal ruolo, palesando alcun aspetti negativi, come rimarcato dai superiori gerarchici nelle aggettivazioni interne della relativa documentazione caratteristica, tra i quali ‘aspetto esteriore: non sempre decoroso’, ‘gestione del personale: non sempre razionale’, ‘predisposizione al comando: non sempre ottiene il coinvolgimento del personale’, ‘senso della disciplina: esclusivamente formale’…”
La Commissione aveva rilevato, inoltre, che nonostante il trasferimento, a domanda, dalla Stazione di Ortisei a quella di Bolzano, il rendimento della ricorrente era ulteriormente peggiorato, cristallizzandosi nel giudizio di “inferiore alla media”, espresso dal Comandante della Compagnia di Bolzano che non aveva concordato con il giudizio “nella media” espresso dal Compilatore. Secondo la Commissione le sanzioni disciplinari inflitte alla ricorrente (quattro consegne e due rimproveri) comprovavano sia la carenza delle sue qualità complessive, sia i risultati negativi in termini di rendimento, dovendosi tenere conto del fatto che la “consegna” è un provvedimento severo che censura la violazione dei doveri inerenti al grado e le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
Infine, la Commissione aveva sottolineato di non aver tenuto conto, nella formulazione del proprio parere favorevole alla non ammissione al servizio permanente, della vicenda penale che aveva coinvolto la ricorrente, poiché ancora pendente e non risolta, e che aveva ritenuto le argomentazioni difensive dalla medesima formulate in due memorie e nell’audizione personale prive di elementi di novità tali da inficiare la legittimità e il merito della proposta di non ammissione al servizio permanente.
A terminare il procedimento è intervenuta, da ultimo, l’impugnata determina del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che ha ritenuto, per quanto sopra, che fosse “precluso, in modo irreversibile, l’interesse dell’Amministrazione ad instaurare con il militare un rapporto d’impiego ‘permanente’ attraverso l’ammissione in servizio permanente …”; per l’effetto, ha determinato “il collocamento in congedo, per non ammissione in servizio permanente” dell’appellante.
5.3 - Contrariamente agli assunti di quest’ultima, la decisione, come emerge dagli atti impugnati e dai riferimenti in essi contenuti, è il frutto di un’attenta valutazione complessiva del periodo di ferma volontaria.
Nella prospettiva di un giudizio prognostico favorevole sull’affidabilità del militare che aspira all’ammissione in servizio permanente, giudizio necessariamente orientato al comportamento da questi tenuto e al rendimento da lui conseguito nel periodo di ferma volontaria, l’amministrazione non appare aver illegittimamente esercitato la discrezionalità che le è propria dove non ha tenuto sufficienti le giustificazioni addotte dall’interessata, le attestazioni di merito dalla stessa ricevute ed i propositi di miglioramento della stessa manifestati; per le stesse ragioni, non può rilevare che all’ammonimento a mutare condotta sia seguita, dopo solo tre giorni, la proposta di proscioglimento.
Alcuna importanza può essere attribuita – diversamente da quanto opinato dall’appellante - agli esiti delle visite specialistiche cui s’è sottoposta, dai quali è emerso che essa non soffre di alcun disturbo della personalità. I disturbi in questione, infatti, ove diagnosticati, attengono alla diversa sfera dei requisiti psicofisici che il militare deve possedere ai fini dell’ammissione in servizio permanente e che deve mantenere durante tutto il rapporto di servizio.
5.4 - Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere disatteso anche il primo motivo di appello.
Al riguardo, va infatti evidenziato come la chiarezza del quadro fattuale e l’assenza di ogni profilo di illegittimità sostanziale del potere concretamente esercitato portano ad affievolire la rilevanza della dedotta lesione del diritto di difesa dell’appellante.
In ogni caso, non sussiste alcuna lesione delle prerogative partecipative e difensive dell’incolpata, dal momento che il procedimento si è svolto in conformità al dettato normativo, all’appellante è stato dato modo di interloquire, tento è vero che nel parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento e nella determina di collocamento in congedo si dà atto delle memorie difensive e delle dichiarazioni rese a verbale dall’interessata, precisando che esse non portano alcun elemento di novità utile a incidere sulla decisione di non ammettere la ricorrente in servizio permanente.
6. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €1.500, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
RD ER, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RD ER | GI De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.