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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1220/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2009/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12105/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, deducendo la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme riferite all'annualità 2018 dacchè la notifica del relativo avviso di accertamento si era perfezionata in data 13.12.2024.
L'ufficio non si costituiva.
All'esito la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale. Ed invero, la consegna dell'atto impugnato al servizio postale risulta essere avvenuta in data 04.11.2024 mentre il plico risulta esser stato consegnato solo il 16.11.2024 con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dei cinque anni applicabile al tributo oggetto di imposizione (TARI).
Ebbene, come pacifico in giurisprudenza (v. da ultima Cassazione, sentenza n. 4193 del 18/02/2025), la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (pur estendendosi anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale) fà sì che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica solo per gli atti processuali, mentre in ogni altra ipotesi - tra le quali quelle in esame
- tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
L'acoglimento del ricorso determina la necessità di condannare l'ufficio al rimborso delle spese legali secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al rimborso delle spese che liquida in € 900 oltre accessori di legge.
Roma, 1.12.2025
dr. Ettore Favara
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2009/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070427 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12105/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, deducendo la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme riferite all'annualità 2018 dacchè la notifica del relativo avviso di accertamento si era perfezionata in data 13.12.2024.
L'ufficio non si costituiva.
All'esito la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale. Ed invero, la consegna dell'atto impugnato al servizio postale risulta essere avvenuta in data 04.11.2024 mentre il plico risulta esser stato consegnato solo il 16.11.2024 con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dei cinque anni applicabile al tributo oggetto di imposizione (TARI).
Ebbene, come pacifico in giurisprudenza (v. da ultima Cassazione, sentenza n. 4193 del 18/02/2025), la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (pur estendendosi anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale) fà sì che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica solo per gli atti processuali, mentre in ogni altra ipotesi - tra le quali quelle in esame
- tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
L'acoglimento del ricorso determina la necessità di condannare l'ufficio al rimborso delle spese legali secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al rimborso delle spese che liquida in € 900 oltre accessori di legge.
Roma, 1.12.2025
dr. Ettore Favara