CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
PO FABRIZIO, TO
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16586/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400081117 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Roma un avviso di accertamento ai fini
TARI-TEFA 2022 notificato il 2.9.2024 di € 184.774,39, recante la causale "anni 2022 n. 2400081117", con riferimento al documento n. 112200079863/2022 emissione 30.5.2022 di € 135.014,59, notificato l'8.7.2022, con interessi dall'1.1.2019 all'1.1.2024, e sanzioni di € 40.504,38, oltre spese.
Parte ricorrente sosteneva che l'atto impugnato recasse l'indicazione di un documento TARI (n.
112200079863 anno 2022) già impugnato con ricorso RGR 7294/24, deducendo l'erroneità e l'illegittimità degli importi TARI addebitati, nonché un'illegittima duplicazione della pretesa fiscale, altresì viziata da errori nella metratura, attribuzione di categoria ai locali e numero civico.
Lamentava la carenza di motivazione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese, da distrarsi. Allegeva l'atto impugnato, il ricorso citato, pec per autotutela del 19 e 30 settembre
2024 ed istanza di sospensione.
Si costituiva il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso ed integrando la propria difesa con memoria depositata il 5.1.2026. Allegava avviso di liquidazione n. 112200079863 e relativa notifica, nonché l'atto impugnato col ricorso in esame. Invocava la rituale notifica dell'avviso di liquidazione depositato, notificato il 12.7.2022, dell'importo di € 135.014,59, sosteneva la sufficiente motivazione dell'atto impugnato, precisando che la valida notifica del prodromico avviso di liquidazione, non impugnato, aveva reso definitiva la pretesa fiscale, con conseguente inammissibilità delle censure articolate dalla Società ricorrente. Eccepiva che sarebbe stato onere della Società contribuente impugnare il primo atto con cui la pretesa era stata avanzata nei suoi confronti. Citava a pagg. 5 e 6 della memoria giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno.
In data 2.12.2025 la Società documentava di essersi munita di nuovo difensore e in data 23.12.2025 insisteva per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza della CGT di 1° grado di Roma n.
936/2025, due documenti TARI 2018, istanza di autotutela, n. 2 richieste di accoglimento parziale, relativo provvedimento, verbale di constatazione, provvedimento di annullamento, aggiornamento utenze.
Sosteneva che il documento TARI oggetto del ricorso, nonché asseritamente oggetto del precedente ricorso pendente, sarebbe stato annullato con la detta sentenza n. 936/2025, considerato inoltre che nel documento odiernamente impugnato sarebbero stati omessi i versamenti della Società evidenziati in una tabella posta a pag. 2 della memoria stessa. Lamentava la violazione dell'art. 9 bis dello Statuto del contribuente ed invocava un'istanza di autotutela del 13.8.2025, rimasta priva di riscontro. Invocava la prescrizione per gli anni d'imposta sino al 2019.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio, dalla documentazione in atti, rileva che l'atto impugnato si fonda e segue il documento TARI n.
112200079863/2022 che il Comune ha provato esser stato ritualmente notificato via pec alla Società contribuente in data 12.7.2022 alle ore 3:01:50 e non impugnato. Tale documento, infatti, reca lo stesso importo del tributo TARI/TEFA dell'atto odiernamente impugnato, ossia di € 135.014,59, con la differenza che l'atto impugnato col ricorso in esame aggiunge gli accessori citati in premessa (sanzioni, interessi e spese).
Tale circostanza, in difetto di altre risultanze documentali, preclude alla Società ricorrente la contestazione nel merito della pretesa fiscale, che dalla mancata impugnazione del citato atto prodromico risulta essersi consolidata.
La allegata sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 936/2025 ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 2300969172 ai fini TARI 2020 3 2021 e l'invito al pagamento n. U240100002816 ai fini TARI dal 2019 al
2022, ossia atti diversi da quello prodromico all'atto odiernamente impugnato. Per tale ragione tale pronuncia non risulta in grado di incidere sulla pretesa opposta nella presente causa.
Quanto alla doglianza circa la prescrizione per le annualità riferite in premessa, essa risulta avanzata solo con memoria illustrativa e quindi, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, risulta inammissibilmente articolata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente alle spese che liquida in € 2.500,00.
Roma, 14.1.2026
Il TO Il Presidente Dott.
BR ON Dott. Antonio Spataro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
PO FABRIZIO, TO
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16586/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400081117 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Roma un avviso di accertamento ai fini
TARI-TEFA 2022 notificato il 2.9.2024 di € 184.774,39, recante la causale "anni 2022 n. 2400081117", con riferimento al documento n. 112200079863/2022 emissione 30.5.2022 di € 135.014,59, notificato l'8.7.2022, con interessi dall'1.1.2019 all'1.1.2024, e sanzioni di € 40.504,38, oltre spese.
Parte ricorrente sosteneva che l'atto impugnato recasse l'indicazione di un documento TARI (n.
112200079863 anno 2022) già impugnato con ricorso RGR 7294/24, deducendo l'erroneità e l'illegittimità degli importi TARI addebitati, nonché un'illegittima duplicazione della pretesa fiscale, altresì viziata da errori nella metratura, attribuzione di categoria ai locali e numero civico.
Lamentava la carenza di motivazione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese, da distrarsi. Allegeva l'atto impugnato, il ricorso citato, pec per autotutela del 19 e 30 settembre
2024 ed istanza di sospensione.
Si costituiva il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso ed integrando la propria difesa con memoria depositata il 5.1.2026. Allegava avviso di liquidazione n. 112200079863 e relativa notifica, nonché l'atto impugnato col ricorso in esame. Invocava la rituale notifica dell'avviso di liquidazione depositato, notificato il 12.7.2022, dell'importo di € 135.014,59, sosteneva la sufficiente motivazione dell'atto impugnato, precisando che la valida notifica del prodromico avviso di liquidazione, non impugnato, aveva reso definitiva la pretesa fiscale, con conseguente inammissibilità delle censure articolate dalla Società ricorrente. Eccepiva che sarebbe stato onere della Società contribuente impugnare il primo atto con cui la pretesa era stata avanzata nei suoi confronti. Citava a pagg. 5 e 6 della memoria giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno.
In data 2.12.2025 la Società documentava di essersi munita di nuovo difensore e in data 23.12.2025 insisteva per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza della CGT di 1° grado di Roma n.
936/2025, due documenti TARI 2018, istanza di autotutela, n. 2 richieste di accoglimento parziale, relativo provvedimento, verbale di constatazione, provvedimento di annullamento, aggiornamento utenze.
Sosteneva che il documento TARI oggetto del ricorso, nonché asseritamente oggetto del precedente ricorso pendente, sarebbe stato annullato con la detta sentenza n. 936/2025, considerato inoltre che nel documento odiernamente impugnato sarebbero stati omessi i versamenti della Società evidenziati in una tabella posta a pag. 2 della memoria stessa. Lamentava la violazione dell'art. 9 bis dello Statuto del contribuente ed invocava un'istanza di autotutela del 13.8.2025, rimasta priva di riscontro. Invocava la prescrizione per gli anni d'imposta sino al 2019.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio, dalla documentazione in atti, rileva che l'atto impugnato si fonda e segue il documento TARI n.
112200079863/2022 che il Comune ha provato esser stato ritualmente notificato via pec alla Società contribuente in data 12.7.2022 alle ore 3:01:50 e non impugnato. Tale documento, infatti, reca lo stesso importo del tributo TARI/TEFA dell'atto odiernamente impugnato, ossia di € 135.014,59, con la differenza che l'atto impugnato col ricorso in esame aggiunge gli accessori citati in premessa (sanzioni, interessi e spese).
Tale circostanza, in difetto di altre risultanze documentali, preclude alla Società ricorrente la contestazione nel merito della pretesa fiscale, che dalla mancata impugnazione del citato atto prodromico risulta essersi consolidata.
La allegata sentenza della CGT di 1° grado di Roma n. 936/2025 ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 2300969172 ai fini TARI 2020 3 2021 e l'invito al pagamento n. U240100002816 ai fini TARI dal 2019 al
2022, ossia atti diversi da quello prodromico all'atto odiernamente impugnato. Per tale ragione tale pronuncia non risulta in grado di incidere sulla pretesa opposta nella presente causa.
Quanto alla doglianza circa la prescrizione per le annualità riferite in premessa, essa risulta avanzata solo con memoria illustrativa e quindi, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, risulta inammissibilmente articolata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente alle spese che liquida in € 2.500,00.
Roma, 14.1.2026
Il TO Il Presidente Dott.
BR ON Dott. Antonio Spataro