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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45734/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] tutti con l'Avv. BARTALINI GUIDO, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio del difensore in Milano, via Agnello n. 12
- OPPONENTI contro
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO con l'Avv. LORUSSO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, viale Monte Nero n. 66
- OPPOSTO
e
[...]
[...]
Controparte_1 tutti con l'Avv. FILASETA CAROSENA GABRIELLA, l'Avv. LEMBO VINCENZO e l'Avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA, parti elettivamente domiciliate presso gli indirizzi telematici dei difensori, come in atti
- INTERVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
e premessi ogni opportuna statuizione e/o accertamento anche in via incidentale, così giudicare: in via preliminare: dichiarare cessata la materia oggetto del contendere e per l'effetto estinguere il presente giudizio, provvedendo anche sulle relative spese, che si chiede sin d'ora rimangano a esclusivo carico del Condominio;
in ogni caso, dichiarare inammissibile
l'atto di intervento di CP_1 Controparte_1 Controparte_1 per le ragioni esposte;
in via subordinata rispetto alla declaratoria di estinzione: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio quantomeno sino alla pubblicazione della sentenza che sarà resa dalla Corte d'Appello di Milano all'esito del giudizio sub n. 819/2023 R.G., in quanto preliminare ai fini del decidere nel procedimento de quo;
in ulteriore subordine: in mancanza dei presupposti per provvedere all'estinzione ovvero, in subordine, alla sospensione del presente giudizio, respingere ogni avversa domanda e comunque accertare e dichiarare che, per i motivi preliminari e di merito esposti in atti, il Condominio di via Bassano Porrone n.
4- Milano, non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti del dottor e/o in forza della sentenza n. 7329/2022 Parte_1 Parte_2 resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento R.G. 39868/2020 e dell'atto di precetto notificato loro in data
2 novembre 2022 e 3 novembre 2022. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali,
CPA e IVA, come per legge” (dep. tel. 8.4.2024, fascicolo opponenti).
Per l'opposto: “In via preliminare, nel rito: i) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 167 c.p.c. di parte attrice in ordine alla possibilità di sollevare l'eccezione processuale di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del
Condominio di Via Bassano Porrone, 4 in Milano, in ordine al giudizio di cognizione e di esecuzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
ii) respingere l'istanza di estinzione ovvero di sospensione del presente giudizio ex adverso formulata con la memoria n. 1 del 14 giugno 2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente i contenuti delle ordinanze pronunciate in questo giudizio in data 15 dicembre 2022 e in data 15 maggio 2023; iii) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della istanza di sospensione del giudizio, dichiarare in ogni caso che non è intervenuta cessazione della materia del contendere. In via principale, nel merito: Rigettare l'avversaria opposizione, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per
i motivi sopra esposti, confermando l'efficacia del precetto. Con vittoria di compensi del presente giudizio” (dep. tel.
14.7.2023, fascicolo opposto).
Per gli intervenuti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione per i motivi ed i titoli di cui in atti, - in via preliminare dichiarare legittimo ed ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini esponenti;
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione avanzata dal Dott. e da in quanto inammissibile ed in ogni caso Parte_1 Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto di precetto opposto;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (dep. tel. 8.4.2024, fascicolo intervenuti).
2 FATTO
Con atto di citazione notificato l'11.11.2022 e iscritto a ruolo il 18.11.2022,
[...]
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_1
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, innanzi al Tribunale di
Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 2-3.11.2022 per l'immediato rilascio del c.d. locale caldaia nonché del corridoio allo stesso antistante e per il pagamento dei compensi conseguenti all'intimazione.
Nel dettaglio, gli opponenti evidenziavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, gli intimati sostenevano che non vi fosse una delibera assembleare che avesse autorizzato l'amministratore ad attivare un procedimento esecutivo per il rilascio del c.d. locale caldaia, in quanto la delega allo stesso conferita in data
20.1.2021 era circoscritta alla riconsegna del solo c.d. locale rifiuti ed in quanto la fattispecie concreta non era riconducibile al novero delle ipotesi di cui all'art. 1130, c. 1, n. 3, c.c.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, e Parte_1 ritenevano l'inopponibilità del titolo esecutivo nei confronti Parte_1 della società, in quanto la sentenza fatta valere da controparte non era stata pronunciata nei rapporti con quest'ultima, medio tempore divenuta proprietaria del bene in controversia in forza di un contratto di compravendita sottoscritto tra gli intimati in data 26.10.2021 e trascritto in data 3.11.2021, né l'intimante aveva proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale di rivendicazione dell'immobile ai fini di cui all'art. 111, u.c., c.p.c.
Al contempo, con un terzo motivo di opposizione, gli opponenti affermavano che il rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante fosse già intervenuto, in quanto con comunicazione del 4.10.2022, aveva dismesso ogni Parte_1 animus possidendi con riferimento al vano in cui, in origine, era stata collocata la centrale termica condominiale ed in quanto non erano possibili altre e differenti operazioni di riconsegna, trattandosi di un bene intercluso e privo di autonomo accesso.
Oltre a ciò, con un quarto motivo di opposizione, gli intimati deducevano l'inutilizzabilità degli spazi in controversia quali beni comuni, stante la configurazione dei luoghi, con conseguente carenza di interesse ad agire in executivis ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Infine, con un quinto motivo di opposizione, e Parte_1 negavano l'esistenza del diritto di proprietà in capo a Parte_1
3 CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO con riferimento, perlomeno, ad una porzione dei beni catastalmente identificati al foglio 389, mappale 68, subalterno 727, in quanto quest'ultima particella ricomprendeva anche degli spazi differenti rispetto al c.d. locale caldaia e al corridoio allo stesso antistante.
In considerazione di tutto ciò, gli opponenti domandavano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e di dichiarare che l'intimante non aveva diritto di procedere in executivis con riferimento alla sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, con comparsa di costituzione del 22.2.2023, contestando le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto sosteneva di essere legittimato ad agire in executivis sia sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1130, c. 1, n. 4, c.c. e di quanto stabilito in data 21.1.2021 dall'assemblea condominiale, sia sulla scorta della ratifica operata in data 7.4.2021 dal medesimo organo deliberante, sia sulla scorta dell'autorizzazione confermata dal consesso dei condomini in data 23.1.2023.
Inoltre, l'intimante riteneva di poter far valere la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 anche nei confronti di in quanto la Parte_1 disposizione di cui all'art. 111 c.p.c. doveva essere coordinata con la disciplina sostanziale in tema di alienazione dei diritti reali su beni immobili ed in quanto la normativa in materia di trascrizioni era volta a risolvere esclusivamente eventuali conflitti tra molteplici aventi causa del medesimo diritto, mentre nel caso di specie la società intimata aveva posto in essere un acquisto a non domino.
Al contempo, CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO escludeva che una mera comunicazione scritta potesse costituire un effettivo rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante, in quanto tali vani continuavano ad essere utilizzati, quale deposito, da un esercizio commerciale che aveva stipulato un contratto di locazione con una società riconducibile ad e al legale Parte_1 rappresentante di Parte_1
Oltre a ciò, l'opposto affermava di avere interesse all'immediata riconsegna degli spazi in controversia, dovendoli adibire alla raccolta dei rifiuti condominiali, e negava in ogni caso l'ammissibilità della doglianza degli opponenti secondo cui la configurazione dei luoghi non
4 avrebbe consentito di ravvisare gli estremi della condizione di cui all'art. 100 c.p.c., in quanto l'interclusione del bene era irrilevante ed in quanto la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 aveva già respinto una analoga doglianza.
Infine, l'intimante deduceva l'inammissibilità dell'ulteriore contestazione secondo cui l'atto di precetto avrebbe riguardato dei beni differenti dal c.d. locale caldaia e dal corridoio allo stesso antistante, in quanto tale tesi era già stata respinta all'esito del giudizio che aveva accolto la domanda di rivendicazione.
In considerazione di tutto ciò, CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N. 4 -
MILANO domandava, in via preliminare, di accertare la decadenza di controparte, ex art. 167
c.p.c., in ordine all'eccezione processuale di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale e, sempre in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato unitamente all'atto di precetto del 2-3.11.2022, mentre, in via principale, chiedeva di respingere le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.
Respinta, con provvedimento del 15.5.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, gli opponenti depositavano le proprie memorie ex art. 183, c. 6, n. 1 e n. 3, c.p.c., mentre l'intimante versava in atti la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.
Successivamente, si costituivano in giudizio CP_1 [...]
e con Controparte_1 Controparte_1 comparsa di intervento volontario dell'1.12.2023, rappresentando di essere proprietari di unità immobiliari site all'interno del complesso condominiale ed aderendo, in definitiva, alle conclusioni di CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO.
Nel dettaglio, gli intervenuti deducevano di essere titolati ad invocare la tutela dei diritti comuni di comproprietà, in termini autonomi e concorrenti rispetto all'amministratore del condominio, e sostenevano che non avesse mai Parte_1 rilasciato il c.d. locale caldaia e il corridoio allo stesso antistante.
Oltre a ciò, CP_1 Controparte_1 [...] ritenevano che l'amministrazione condominiale Controparte_1 fosse stata effettivamente e validamente incaricata di compiere quanto necessario per conseguire la riconsegna degli spazi in controversia e che la stessa avesse comunque il potere di agire in tal senso sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1130, c. 1, n. 4, e 1131 c.c.
Al contempo, gli intervenuti affermavano che la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale
5 di Milano in data 21.9.2022 costituisse titolo esecutivo anche nei confronti di
[...] in quanto il contratto di compravendita sottoscritto tra gli intimati in data Parte_1
26.10.2021 e trascritto in data 3.11.2021 si risolveva in un trasferimento a non domino, stante la definitività della sentenza n. 1003/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data
27.4.2020 con cui era già stata esclusa la titolarità del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante in capo ad . Parte_1
Infine, e CP_1 Controparte_1 [...] negavano l'ammissibilità dei motivi di opposizione Controparte_1 inerenti a profili e questioni antecedenti alla formazione del titolo giudiziale e, in ogni caso, ne contestavano la fondatezza, in quanto l'interclusione del bene non impediva il rilascio dello stesso ed in quanto l'atto di precetto del 2-3.11.2022 aveva correttamente identificato gli spazi interessati dall'intimazione di riconsegna.
In considerazione di tutto ciò, gli intervenuti domandavano il rigetto delle pretese attoree.
Con vittoria delle spese di lite.
In seguito, i soli opponenti e i soli intervenuti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In primo luogo, va disatteso l'assunto, articolato dagli opponenti in corso di causa, secondo cui si dovrebbe “ritenere cessata la materia oggetto del contendere, e quindi anche disporre l'estinzione del presente giudizio” (memoria n. 1, fascicolo opponenti;
cfr. altresì verbale ud. 9.4.2025)
Da un lato, invero, risulta sufficiente richiamare quanto è già stato evidenziato nel processo introdotto da avverso la sentenza n. 7329/2022 resa Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022, laddove il Giudice di seconde cure, in termini che risultano pertinenti anche nella presente vertenza, ha rilevato che “non risulta in atti comprovata
l'avvenuta materiale restituzione del locale caldaia da parte del ed a favore del Condominio atteso che Pt_1
6 ciò non emerge dai verbali di assemblea prodotti in atti (cfr. verbali del 19.12.2023 e del 19.1.2024 che attestano, al contrario, il permanere di un alto grado di litigiosità all'interno della compagine condominiale)”
(doc. 22, fascicolo intervenuti;
cfr. docc. 27 e 28, fascicolo opponenti) e che “anzi dalle risultanze inerenti al procedimento di esecuzione intentato dal Condominio nei confronti del sulla base Pt_1 della sentenza qui impugnata … risulta [che] non è stata possibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio/riconsegna” (doc. 22, fascicolo intervenuti;
cfr. doc. 21, fascicolo opponenti).
Né la documentazione depositata dagli intimati e dagli intervenuti unitamente ai rispettivi scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. può indurre a ritenere diversamente, stante il consolidato principio di diritto secondo cui “quel che non è dato… all'attore come al convenuto … è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (Cass., sez. I, sent. 2.5.2019, n. 11547; cfr. altresì Cass., sez. VI, ord. 7.1.2016, n. 98; Trib. Bologna, sez. III, sent. 6.10.2022, n. 2456) e stante, in ogni caso, il perdurante contrasto tra le parti.
Dall'altro lato, poi, occorre considerare che un eventuale superamento degli aspetti controversi tra le parti non avrebbe comunque determinato l'estinzione del processo, ma la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
Alla luce di tutto ciò, risulta l'infondatezza della tesi in esame.
*
In secondo luogo, inoltre, non si ritiene che l'intervento di di CP_1
e di Controparte_1 Controparte_1 ossa essere considerato inammissibile.
[...]
Per un verso, invero, non risulta condivisibile la prospettazione secondo cui tale intervento sarebbe stato “contrari[o] alla volontà del condominio” (verbale ud. 9.4.2024), in quanto
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO ha notificato l'atto di precetto del 2-3.11.2022 per il “rilascio dell'immobile sito in Milano, in via Bassano Porrone, n. 4 c.d. locale caldaia e corridoio antistante, identificato catastalmente con il foglio 389, mappale 68, particella sub
727, oggi fuso sub 733, libero e vuoto di persone e cose” (all. A, fascicolo opponenti), facendo valere una pretesa che non è mai stata rinunciata in giudizio, e in quanto gli intervenuti hanno aderito alla medesima richiesta di “rilascio della parte di comune proprietà” (p. 3, intervento).
Per altro verso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato che “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni 'ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di
7 personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota'” (Cass., sez. III, sent. 24.7.2023, n. 22116) e, in ipotesi di intervento volontario, ha comunque chiarito che “l'art. 268 c.p.c., comma 2 … consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie” (Cass., sez. II, sent. 25.1.2018, n. 1859).
Alla luce di tutto ciò, la doglianza in disamina deve essere respinta.
*
In terzo luogo, infine, si deve escludere che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza, reiterata dagli opponenti anche al momento della precisazione delle conclusioni, di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
Da un lato, invero, nel corso del giudizio è già stato evidenziato che “la materia del contendere relativa al presente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione non risulta coincidente – sia in termini oggettivi, sia in termini soggettivi – con quella sottesa al giudizio di appello, posto che nel primo caso viene affermata – da [ ] e da – la Parte_1 Parte_1 sussistenza di ulteriori vizi dell'atto di precetto nonché la sussistenza di sopravvenute circostanze impeditive o estintive del diritto di controparte di procedere in executivis, mentre nel secondo caso viene affermata – da
[ ] – l'ingiustizia della decisione di primo grado” ed è stato Parte_1 comunque richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice dell'opposizione all'esecuzione - anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. - non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi …' (Cass., sez. III, sent. 13.6.2008, n. 15909; cfr. altresì ex multis Cass., sez. VI, ord.
20.2.2018, n. 4035)” (verbale ud. 19.10.2023).
Dall'altro lato, poi, la richiesta in esame è stata articolata in relazione ad un lasso temporale esteso “quantomeno sino alla pubblicazione della sentenza che sarà resa dalla Corte d'Appello di Milano all'esito del giudizio sub n. 819/2023 R.G.” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opponenti), senza considerare che tale evento processuale, nel momento in cui la presente vertenza è stata trattenuta in decisione, si era già verificato (cfr. doc. 22, fascicolo intervenuti).
Alla luce di tutto ciò, l'istanza in discorso non può essere accolta.
* * *
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai
8 sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, sent. 7.6.2022, n. 18329) – è infondato.
Occorre invero considerare che l'atto di precetto del 2-3.11.2022 si pone in un rapporto di diretta continuità con il procedimento conclusosi con la sentenza n. 7329/2022 resa dal
Tribunale di Milano in data 21.9.2022, nel corso del quale non è stato eccepito – o comunque riconosciuto – un eventuale difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale in relazione alla proposizione della domanda giudiziale di rivendicazione del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
D'altro canto, ciò risulta del tutto coerente con la decisione assunta dal medesimo organo deliberante allorquando, in data 7.4.2021, ha incaricato lo “amministratore di attivare procedimento di mediazione, avanti alla Camera Arbitrale di Milano, avente ad oggetto le domande riconvenzionali formulate dal condominio nell'ambito del procedimento Tribunale di Milano dott. Pisani RG 39868/2020”, con approvazione a maggioranza del punto all'ordine del giorno relativo “alla riconsegna del locale caldaia, alla domanda di indennità di occupazione di detto immobile, al ripristino del locale caldaia, come dettagliatamente articolate nel giudizio” (doc. 15, fascicolo opposto).
In tal senso, non risulta revocabile in dubbio che la procura alle liti rilasciata dal medesimo amministratore in data 1.2.2021 – sia per la fase di cognizione, sia per la fase di esecuzione, sia per l'eventuale fase di opposizione (cfr. doc. 11, fascicolo opposto) – consenta e legittimi l'intimazione di riconsegna rivolta nei confronti degli opponenti.
Peraltro, la Suprema Corte ha comunque chiarito che “l'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio” – e, coerentemente, ad intraprendere le conseguenti iniziative esecutive – “per ottenere il rilascio di un bene condominiale …, essendo il recupero del bene essenziale per l'ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini. Ciò in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), cod. civ. in quanto tale azione si collega al potere dell'amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio (vedi per casi simili Sez. 3, Sent. n. 1768 del 2012, Sez. 2, Sent. n. 18207 del 2017, Sez. 2, Sent. n. 16631 del 2007,
Sez. 2, Sent. n. 16230 del 2011)” (Cass., sez. II, sent. 24.1.2020, n. 1630).
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere disattesa.
*
Sulla scorta di quanto precede, poi, anche la costituzione di CONDOMINIO DI VIA
BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO nel presente procedimento di opposizione risulta ritualmente sostenuta da una determinazione del consesso dei condomini ovvero, in ogni caso, da un mandato alle liti legittimamente conferito dall'amministratore condominiale,
9 indipendentemente dall'esistenza e dall'eventuale efficacia dell'ulteriore delibera assembleare del 26.1.2023 (cfr. doc. 9, fascicolo opposto;
cfr. verbale ud. 14.3.2023).
*
Anche il secondo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – non può essere accolto.
Si deve infatti osservare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che l'ordine di rilascio di un immobile spiega la propria efficacia – ai fini di cui agli artt. 605 e 608
c.p.c. – anche nei confronti dei terzi che si trovino effettivamente a possedere ovvero a detenere il bene, trattandosi degli unici soggetti che possono “restituirlo e soddisfare la pretesa esecutiva dell'istante” (Cass., sez. III, sent. 30.1.1995, n. 1103; cfr. altresì, in termini: Cass., sez.
III, sent. 20.3.2017, n. 7041; Cass., sez. II, sent. 4.3.2003, n. 3183).
Nello stesso senso, è stato altresì precisato che “il titolo esecutivo che da ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio” (Cass., sez. III, sent. 28.6.2012, n. 10865).
Non risulta pertanto dirimente il fatto che CONDOMINIO DI VIA BASSANO
PORRONE N.
4 - MILANO non abbia trascritto la domanda giudiziale di rivendicazione e che, secondo la tesi articolata dagli opponenti, l'intimante non possa dunque invocare gli effetti successori di cui all'art. 111, c. 4, c.p.c. nei confronti di Parte_1
Ne consegue che anche la censura in esame non può essere condivisa.
*
Il terzo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c.
1, c.p.c. – deve essere parimenti respinto.
Va difatti sottolineato che gli intimati non hanno affermato, né tantomeno documentato, di avere lasciato i locali in controversia effettivamente liberi e vuoti di persone e cose, pur avendo la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 espressamente disposto la riconsegna dei beni in tali termini, quale conseguenza dell'accertamento di una situazione di detenzione senza titolo (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
In tal senso, non risulta possibile condividere l'assunto secondo cui sarebbe intervenuto uno spontaneo rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante, come peraltro emerge anche dalle evidenze fotografiche in atti (cfr. doc. 18, fascicolo opposto).
Né si deve trascurare di considerare che, nell'ambito di un giudizio di opposizione
10 all'esecuzione, i titoli giudiziali sono censurabili esclusivamente con riferimento a “fatti estintivi
o modificativi del diritto del creditore … che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche [con riferimento a] quelli intervenuti anteriormente” (Cass., sez. I, sent. 24.4.2007, n. 9912), di talché neppure possono essere condivise le doglianze formulate da Parte_1
e da n relazione al fatto che il c.d. locale caldaia
[...] Parte_1 costituirebbe “una sorta di 'enclave' tra proprietà private” (p. 11, opposizione), trattandosi di un profilo che è già stato esaminato e deciso in sede di cognizione con riguardo alla domanda di rivendicazione dell'immobile (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
Ne consegue che la contestazione in esame non può essere accolta.
*
Neppure il quarto motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – merita accoglimento.
Non sussiste infatti un difetto di interesse a procedere in executivis da parte di
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, in quanto l'intimante – indipendentemente dall'uso cui, in futuro, potrebbero essere adibiti gli spazi in controversia – ha senz'altro motivo di conseguire quella “utilità concreta” (Cass., sez. III, sent. 24.9.2002, n.
13906) rappresentata dalla puntuale esecuzione della statuizione di condanna – alla effettiva riconsegna dei beni, liberi e vuoti di persone e cose – recata dalla sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere respinta.
*
Anche il quinto motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – va disatteso.
Si deve invero rilevare che l'intimazione recata dall'atto di precetto del 2-3.11.2022 non risulta estesa ad una porzione catastale ulteriore e differente rispetto a quanto indicato nel relativo titolo esecutivo, laddove si fa espresso e puntuale riferimento all'attuale foglio 389, mappale 68, subalterno 733 nella sola parte dapprima identificata quale foglio 389, mappale 68, subalterno 727 e corrispondente al c.d. locale caldaia nonché al corridoio allo stesso antistante
(cfr. all. A, fascicolo opponenti).
Ne consegue la reiezione della censura in esame e dell'intera opposizione.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di
11 soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto, innanzitutto, del valore della controversia (cfr. p. 19, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza di attività istruttoria orale nonché dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii.
Al contempo, si deve considerare che CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE
N.
4 - MILANO ha partecipato anche alla fase sommaria e latu sensu cautelare del presente giudizio, mentre non ha svolto difese dopo il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. e dopo la revoca, intervenuta in data 11.1.2024, del mandato alle liti in precedenza conferito al proprio procuratore (cfr. dep. tel. 23.1.2024, fascicolo opposto).
Di contro, CP_1 Controparte_1 [...]
la cui posizione deve essere valutata unitariamente, Controparte_1 stante la medesimezza delle relative difese – risultano essere intervenuti in un momento posteriore rispetto alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6,
c.p.c. ed hanno successivamente coltivato il presente procedimento sia comparendo in udienza, sia versando in atti i propri scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
In tal senso, nei confronti di CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N. 4 -
MILANO si ritiene corretto riconoscere le spese processuali inerenti alle sole fasi di studio, di introduzione e di trattazione, secondo un importo prossimo ai medi tabellari.
Con riferimento alla posizione degli intervenuti, invece, si reputa congruo riconoscere le spese processuali relative alle fasi di studio, di introduzione e di decisione secondo un importo prossimo ai medi tabellari e quelle relative alla fase di trattazione secondo un importo prossimo ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
Parte_1 condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, nella misura di euro
4.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 nella complessiva misura di euro 6.500,00 oltre spese generali
[...]
12 al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 16 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] tutti con l'Avv. BARTALINI GUIDO, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio del difensore in Milano, via Agnello n. 12
- OPPONENTI contro
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO con l'Avv. LORUSSO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, viale Monte Nero n. 66
- OPPOSTO
e
[...]
[...]
Controparte_1 tutti con l'Avv. FILASETA CAROSENA GABRIELLA, l'Avv. LEMBO VINCENZO e l'Avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA, parti elettivamente domiciliate presso gli indirizzi telematici dei difensori, come in atti
- INTERVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
e premessi ogni opportuna statuizione e/o accertamento anche in via incidentale, così giudicare: in via preliminare: dichiarare cessata la materia oggetto del contendere e per l'effetto estinguere il presente giudizio, provvedendo anche sulle relative spese, che si chiede sin d'ora rimangano a esclusivo carico del Condominio;
in ogni caso, dichiarare inammissibile
l'atto di intervento di CP_1 Controparte_1 Controparte_1 per le ragioni esposte;
in via subordinata rispetto alla declaratoria di estinzione: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio quantomeno sino alla pubblicazione della sentenza che sarà resa dalla Corte d'Appello di Milano all'esito del giudizio sub n. 819/2023 R.G., in quanto preliminare ai fini del decidere nel procedimento de quo;
in ulteriore subordine: in mancanza dei presupposti per provvedere all'estinzione ovvero, in subordine, alla sospensione del presente giudizio, respingere ogni avversa domanda e comunque accertare e dichiarare che, per i motivi preliminari e di merito esposti in atti, il Condominio di via Bassano Porrone n.
4- Milano, non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti del dottor e/o in forza della sentenza n. 7329/2022 Parte_1 Parte_2 resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento R.G. 39868/2020 e dell'atto di precetto notificato loro in data
2 novembre 2022 e 3 novembre 2022. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali,
CPA e IVA, come per legge” (dep. tel. 8.4.2024, fascicolo opponenti).
Per l'opposto: “In via preliminare, nel rito: i) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 167 c.p.c. di parte attrice in ordine alla possibilità di sollevare l'eccezione processuale di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del
Condominio di Via Bassano Porrone, 4 in Milano, in ordine al giudizio di cognizione e di esecuzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
ii) respingere l'istanza di estinzione ovvero di sospensione del presente giudizio ex adverso formulata con la memoria n. 1 del 14 giugno 2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente i contenuti delle ordinanze pronunciate in questo giudizio in data 15 dicembre 2022 e in data 15 maggio 2023; iii) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della istanza di sospensione del giudizio, dichiarare in ogni caso che non è intervenuta cessazione della materia del contendere. In via principale, nel merito: Rigettare l'avversaria opposizione, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per
i motivi sopra esposti, confermando l'efficacia del precetto. Con vittoria di compensi del presente giudizio” (dep. tel.
14.7.2023, fascicolo opposto).
Per gli intervenuti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione per i motivi ed i titoli di cui in atti, - in via preliminare dichiarare legittimo ed ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini esponenti;
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione avanzata dal Dott. e da in quanto inammissibile ed in ogni caso Parte_1 Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia dell'atto di precetto opposto;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (dep. tel. 8.4.2024, fascicolo intervenuti).
2 FATTO
Con atto di citazione notificato l'11.11.2022 e iscritto a ruolo il 18.11.2022,
[...]
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_1
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, innanzi al Tribunale di
Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 2-3.11.2022 per l'immediato rilascio del c.d. locale caldaia nonché del corridoio allo stesso antistante e per il pagamento dei compensi conseguenti all'intimazione.
Nel dettaglio, gli opponenti evidenziavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, gli intimati sostenevano che non vi fosse una delibera assembleare che avesse autorizzato l'amministratore ad attivare un procedimento esecutivo per il rilascio del c.d. locale caldaia, in quanto la delega allo stesso conferita in data
20.1.2021 era circoscritta alla riconsegna del solo c.d. locale rifiuti ed in quanto la fattispecie concreta non era riconducibile al novero delle ipotesi di cui all'art. 1130, c. 1, n. 3, c.c.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, e Parte_1 ritenevano l'inopponibilità del titolo esecutivo nei confronti Parte_1 della società, in quanto la sentenza fatta valere da controparte non era stata pronunciata nei rapporti con quest'ultima, medio tempore divenuta proprietaria del bene in controversia in forza di un contratto di compravendita sottoscritto tra gli intimati in data 26.10.2021 e trascritto in data 3.11.2021, né l'intimante aveva proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale di rivendicazione dell'immobile ai fini di cui all'art. 111, u.c., c.p.c.
Al contempo, con un terzo motivo di opposizione, gli opponenti affermavano che il rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante fosse già intervenuto, in quanto con comunicazione del 4.10.2022, aveva dismesso ogni Parte_1 animus possidendi con riferimento al vano in cui, in origine, era stata collocata la centrale termica condominiale ed in quanto non erano possibili altre e differenti operazioni di riconsegna, trattandosi di un bene intercluso e privo di autonomo accesso.
Oltre a ciò, con un quarto motivo di opposizione, gli intimati deducevano l'inutilizzabilità degli spazi in controversia quali beni comuni, stante la configurazione dei luoghi, con conseguente carenza di interesse ad agire in executivis ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Infine, con un quinto motivo di opposizione, e Parte_1 negavano l'esistenza del diritto di proprietà in capo a Parte_1
3 CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO con riferimento, perlomeno, ad una porzione dei beni catastalmente identificati al foglio 389, mappale 68, subalterno 727, in quanto quest'ultima particella ricomprendeva anche degli spazi differenti rispetto al c.d. locale caldaia e al corridoio allo stesso antistante.
In considerazione di tutto ciò, gli opponenti domandavano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e di dichiarare che l'intimante non aveva diritto di procedere in executivis con riferimento alla sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, con comparsa di costituzione del 22.2.2023, contestando le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto sosteneva di essere legittimato ad agire in executivis sia sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1130, c. 1, n. 4, c.c. e di quanto stabilito in data 21.1.2021 dall'assemblea condominiale, sia sulla scorta della ratifica operata in data 7.4.2021 dal medesimo organo deliberante, sia sulla scorta dell'autorizzazione confermata dal consesso dei condomini in data 23.1.2023.
Inoltre, l'intimante riteneva di poter far valere la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 anche nei confronti di in quanto la Parte_1 disposizione di cui all'art. 111 c.p.c. doveva essere coordinata con la disciplina sostanziale in tema di alienazione dei diritti reali su beni immobili ed in quanto la normativa in materia di trascrizioni era volta a risolvere esclusivamente eventuali conflitti tra molteplici aventi causa del medesimo diritto, mentre nel caso di specie la società intimata aveva posto in essere un acquisto a non domino.
Al contempo, CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO escludeva che una mera comunicazione scritta potesse costituire un effettivo rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante, in quanto tali vani continuavano ad essere utilizzati, quale deposito, da un esercizio commerciale che aveva stipulato un contratto di locazione con una società riconducibile ad e al legale Parte_1 rappresentante di Parte_1
Oltre a ciò, l'opposto affermava di avere interesse all'immediata riconsegna degli spazi in controversia, dovendoli adibire alla raccolta dei rifiuti condominiali, e negava in ogni caso l'ammissibilità della doglianza degli opponenti secondo cui la configurazione dei luoghi non
4 avrebbe consentito di ravvisare gli estremi della condizione di cui all'art. 100 c.p.c., in quanto l'interclusione del bene era irrilevante ed in quanto la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 aveva già respinto una analoga doglianza.
Infine, l'intimante deduceva l'inammissibilità dell'ulteriore contestazione secondo cui l'atto di precetto avrebbe riguardato dei beni differenti dal c.d. locale caldaia e dal corridoio allo stesso antistante, in quanto tale tesi era già stata respinta all'esito del giudizio che aveva accolto la domanda di rivendicazione.
In considerazione di tutto ciò, CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N. 4 -
MILANO domandava, in via preliminare, di accertare la decadenza di controparte, ex art. 167
c.p.c., in ordine all'eccezione processuale di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale e, sempre in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato unitamente all'atto di precetto del 2-3.11.2022, mentre, in via principale, chiedeva di respingere le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.
Respinta, con provvedimento del 15.5.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, gli opponenti depositavano le proprie memorie ex art. 183, c. 6, n. 1 e n. 3, c.p.c., mentre l'intimante versava in atti la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.
Successivamente, si costituivano in giudizio CP_1 [...]
e con Controparte_1 Controparte_1 comparsa di intervento volontario dell'1.12.2023, rappresentando di essere proprietari di unità immobiliari site all'interno del complesso condominiale ed aderendo, in definitiva, alle conclusioni di CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO.
Nel dettaglio, gli intervenuti deducevano di essere titolati ad invocare la tutela dei diritti comuni di comproprietà, in termini autonomi e concorrenti rispetto all'amministratore del condominio, e sostenevano che non avesse mai Parte_1 rilasciato il c.d. locale caldaia e il corridoio allo stesso antistante.
Oltre a ciò, CP_1 Controparte_1 [...] ritenevano che l'amministrazione condominiale Controparte_1 fosse stata effettivamente e validamente incaricata di compiere quanto necessario per conseguire la riconsegna degli spazi in controversia e che la stessa avesse comunque il potere di agire in tal senso sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1130, c. 1, n. 4, e 1131 c.c.
Al contempo, gli intervenuti affermavano che la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale
5 di Milano in data 21.9.2022 costituisse titolo esecutivo anche nei confronti di
[...] in quanto il contratto di compravendita sottoscritto tra gli intimati in data Parte_1
26.10.2021 e trascritto in data 3.11.2021 si risolveva in un trasferimento a non domino, stante la definitività della sentenza n. 1003/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data
27.4.2020 con cui era già stata esclusa la titolarità del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante in capo ad . Parte_1
Infine, e CP_1 Controparte_1 [...] negavano l'ammissibilità dei motivi di opposizione Controparte_1 inerenti a profili e questioni antecedenti alla formazione del titolo giudiziale e, in ogni caso, ne contestavano la fondatezza, in quanto l'interclusione del bene non impediva il rilascio dello stesso ed in quanto l'atto di precetto del 2-3.11.2022 aveva correttamente identificato gli spazi interessati dall'intimazione di riconsegna.
In considerazione di tutto ciò, gli intervenuti domandavano il rigetto delle pretese attoree.
Con vittoria delle spese di lite.
In seguito, i soli opponenti e i soli intervenuti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In primo luogo, va disatteso l'assunto, articolato dagli opponenti in corso di causa, secondo cui si dovrebbe “ritenere cessata la materia oggetto del contendere, e quindi anche disporre l'estinzione del presente giudizio” (memoria n. 1, fascicolo opponenti;
cfr. altresì verbale ud. 9.4.2025)
Da un lato, invero, risulta sufficiente richiamare quanto è già stato evidenziato nel processo introdotto da avverso la sentenza n. 7329/2022 resa Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022, laddove il Giudice di seconde cure, in termini che risultano pertinenti anche nella presente vertenza, ha rilevato che “non risulta in atti comprovata
l'avvenuta materiale restituzione del locale caldaia da parte del ed a favore del Condominio atteso che Pt_1
6 ciò non emerge dai verbali di assemblea prodotti in atti (cfr. verbali del 19.12.2023 e del 19.1.2024 che attestano, al contrario, il permanere di un alto grado di litigiosità all'interno della compagine condominiale)”
(doc. 22, fascicolo intervenuti;
cfr. docc. 27 e 28, fascicolo opponenti) e che “anzi dalle risultanze inerenti al procedimento di esecuzione intentato dal Condominio nei confronti del sulla base Pt_1 della sentenza qui impugnata … risulta [che] non è stata possibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio/riconsegna” (doc. 22, fascicolo intervenuti;
cfr. doc. 21, fascicolo opponenti).
Né la documentazione depositata dagli intimati e dagli intervenuti unitamente ai rispettivi scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. può indurre a ritenere diversamente, stante il consolidato principio di diritto secondo cui “quel che non è dato… all'attore come al convenuto … è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (Cass., sez. I, sent. 2.5.2019, n. 11547; cfr. altresì Cass., sez. VI, ord. 7.1.2016, n. 98; Trib. Bologna, sez. III, sent. 6.10.2022, n. 2456) e stante, in ogni caso, il perdurante contrasto tra le parti.
Dall'altro lato, poi, occorre considerare che un eventuale superamento degli aspetti controversi tra le parti non avrebbe comunque determinato l'estinzione del processo, ma la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.
Alla luce di tutto ciò, risulta l'infondatezza della tesi in esame.
*
In secondo luogo, inoltre, non si ritiene che l'intervento di di CP_1
e di Controparte_1 Controparte_1 ossa essere considerato inammissibile.
[...]
Per un verso, invero, non risulta condivisibile la prospettazione secondo cui tale intervento sarebbe stato “contrari[o] alla volontà del condominio” (verbale ud. 9.4.2024), in quanto
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO ha notificato l'atto di precetto del 2-3.11.2022 per il “rilascio dell'immobile sito in Milano, in via Bassano Porrone, n. 4 c.d. locale caldaia e corridoio antistante, identificato catastalmente con il foglio 389, mappale 68, particella sub
727, oggi fuso sub 733, libero e vuoto di persone e cose” (all. A, fascicolo opponenti), facendo valere una pretesa che non è mai stata rinunciata in giudizio, e in quanto gli intervenuti hanno aderito alla medesima richiesta di “rilascio della parte di comune proprietà” (p. 3, intervento).
Per altro verso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato che “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni 'ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di
7 personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota'” (Cass., sez. III, sent. 24.7.2023, n. 22116) e, in ipotesi di intervento volontario, ha comunque chiarito che “l'art. 268 c.p.c., comma 2 … consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie” (Cass., sez. II, sent. 25.1.2018, n. 1859).
Alla luce di tutto ciò, la doglianza in disamina deve essere respinta.
*
In terzo luogo, infine, si deve escludere che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza, reiterata dagli opponenti anche al momento della precisazione delle conclusioni, di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
Da un lato, invero, nel corso del giudizio è già stato evidenziato che “la materia del contendere relativa al presente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione non risulta coincidente – sia in termini oggettivi, sia in termini soggettivi – con quella sottesa al giudizio di appello, posto che nel primo caso viene affermata – da [ ] e da – la Parte_1 Parte_1 sussistenza di ulteriori vizi dell'atto di precetto nonché la sussistenza di sopravvenute circostanze impeditive o estintive del diritto di controparte di procedere in executivis, mentre nel secondo caso viene affermata – da
[ ] – l'ingiustizia della decisione di primo grado” ed è stato Parte_1 comunque richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice dell'opposizione all'esecuzione - anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. - non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi …' (Cass., sez. III, sent. 13.6.2008, n. 15909; cfr. altresì ex multis Cass., sez. VI, ord.
20.2.2018, n. 4035)” (verbale ud. 19.10.2023).
Dall'altro lato, poi, la richiesta in esame è stata articolata in relazione ad un lasso temporale esteso “quantomeno sino alla pubblicazione della sentenza che sarà resa dalla Corte d'Appello di Milano all'esito del giudizio sub n. 819/2023 R.G.” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opponenti), senza considerare che tale evento processuale, nel momento in cui la presente vertenza è stata trattenuta in decisione, si era già verificato (cfr. doc. 22, fascicolo intervenuti).
Alla luce di tutto ciò, l'istanza in discorso non può essere accolta.
* * *
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai
8 sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, sent. 7.6.2022, n. 18329) – è infondato.
Occorre invero considerare che l'atto di precetto del 2-3.11.2022 si pone in un rapporto di diretta continuità con il procedimento conclusosi con la sentenza n. 7329/2022 resa dal
Tribunale di Milano in data 21.9.2022, nel corso del quale non è stato eccepito – o comunque riconosciuto – un eventuale difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale in relazione alla proposizione della domanda giudiziale di rivendicazione del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
D'altro canto, ciò risulta del tutto coerente con la decisione assunta dal medesimo organo deliberante allorquando, in data 7.4.2021, ha incaricato lo “amministratore di attivare procedimento di mediazione, avanti alla Camera Arbitrale di Milano, avente ad oggetto le domande riconvenzionali formulate dal condominio nell'ambito del procedimento Tribunale di Milano dott. Pisani RG 39868/2020”, con approvazione a maggioranza del punto all'ordine del giorno relativo “alla riconsegna del locale caldaia, alla domanda di indennità di occupazione di detto immobile, al ripristino del locale caldaia, come dettagliatamente articolate nel giudizio” (doc. 15, fascicolo opposto).
In tal senso, non risulta revocabile in dubbio che la procura alle liti rilasciata dal medesimo amministratore in data 1.2.2021 – sia per la fase di cognizione, sia per la fase di esecuzione, sia per l'eventuale fase di opposizione (cfr. doc. 11, fascicolo opposto) – consenta e legittimi l'intimazione di riconsegna rivolta nei confronti degli opponenti.
Peraltro, la Suprema Corte ha comunque chiarito che “l'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio” – e, coerentemente, ad intraprendere le conseguenti iniziative esecutive – “per ottenere il rilascio di un bene condominiale …, essendo il recupero del bene essenziale per l'ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini. Ciò in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), cod. civ. in quanto tale azione si collega al potere dell'amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio (vedi per casi simili Sez. 3, Sent. n. 1768 del 2012, Sez. 2, Sent. n. 18207 del 2017, Sez. 2, Sent. n. 16631 del 2007,
Sez. 2, Sent. n. 16230 del 2011)” (Cass., sez. II, sent. 24.1.2020, n. 1630).
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere disattesa.
*
Sulla scorta di quanto precede, poi, anche la costituzione di CONDOMINIO DI VIA
BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO nel presente procedimento di opposizione risulta ritualmente sostenuta da una determinazione del consesso dei condomini ovvero, in ogni caso, da un mandato alle liti legittimamente conferito dall'amministratore condominiale,
9 indipendentemente dall'esistenza e dall'eventuale efficacia dell'ulteriore delibera assembleare del 26.1.2023 (cfr. doc. 9, fascicolo opposto;
cfr. verbale ud. 14.3.2023).
*
Anche il secondo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – non può essere accolto.
Si deve infatti osservare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che l'ordine di rilascio di un immobile spiega la propria efficacia – ai fini di cui agli artt. 605 e 608
c.p.c. – anche nei confronti dei terzi che si trovino effettivamente a possedere ovvero a detenere il bene, trattandosi degli unici soggetti che possono “restituirlo e soddisfare la pretesa esecutiva dell'istante” (Cass., sez. III, sent. 30.1.1995, n. 1103; cfr. altresì, in termini: Cass., sez.
III, sent. 20.3.2017, n. 7041; Cass., sez. II, sent. 4.3.2003, n. 3183).
Nello stesso senso, è stato altresì precisato che “il titolo esecutivo che da ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio” (Cass., sez. III, sent. 28.6.2012, n. 10865).
Non risulta pertanto dirimente il fatto che CONDOMINIO DI VIA BASSANO
PORRONE N.
4 - MILANO non abbia trascritto la domanda giudiziale di rivendicazione e che, secondo la tesi articolata dagli opponenti, l'intimante non possa dunque invocare gli effetti successori di cui all'art. 111, c. 4, c.p.c. nei confronti di Parte_1
Ne consegue che anche la censura in esame non può essere condivisa.
*
Il terzo motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c.
1, c.p.c. – deve essere parimenti respinto.
Va difatti sottolineato che gli intimati non hanno affermato, né tantomeno documentato, di avere lasciato i locali in controversia effettivamente liberi e vuoti di persone e cose, pur avendo la sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 espressamente disposto la riconsegna dei beni in tali termini, quale conseguenza dell'accertamento di una situazione di detenzione senza titolo (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
In tal senso, non risulta possibile condividere l'assunto secondo cui sarebbe intervenuto uno spontaneo rilascio del c.d. locale caldaia e del corridoio allo stesso antistante, come peraltro emerge anche dalle evidenze fotografiche in atti (cfr. doc. 18, fascicolo opposto).
Né si deve trascurare di considerare che, nell'ambito di un giudizio di opposizione
10 all'esecuzione, i titoli giudiziali sono censurabili esclusivamente con riferimento a “fatti estintivi
o modificativi del diritto del creditore … che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche [con riferimento a] quelli intervenuti anteriormente” (Cass., sez. I, sent. 24.4.2007, n. 9912), di talché neppure possono essere condivise le doglianze formulate da Parte_1
e da n relazione al fatto che il c.d. locale caldaia
[...] Parte_1 costituirebbe “una sorta di 'enclave' tra proprietà private” (p. 11, opposizione), trattandosi di un profilo che è già stato esaminato e deciso in sede di cognizione con riguardo alla domanda di rivendicazione dell'immobile (cfr. all. A, fascicolo opponenti).
Ne consegue che la contestazione in esame non può essere accolta.
*
Neppure il quarto motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – merita accoglimento.
Non sussiste infatti un difetto di interesse a procedere in executivis da parte di
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, in quanto l'intimante – indipendentemente dall'uso cui, in futuro, potrebbero essere adibiti gli spazi in controversia – ha senz'altro motivo di conseguire quella “utilità concreta” (Cass., sez. III, sent. 24.9.2002, n.
13906) rappresentata dalla puntuale esecuzione della statuizione di condanna – alla effettiva riconsegna dei beni, liberi e vuoti di persone e cose – recata dalla sentenza n. 7329/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022.
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere respinta.
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Anche il quinto motivo di opposizione – riconducibile ad una contestazione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. – va disatteso.
Si deve invero rilevare che l'intimazione recata dall'atto di precetto del 2-3.11.2022 non risulta estesa ad una porzione catastale ulteriore e differente rispetto a quanto indicato nel relativo titolo esecutivo, laddove si fa espresso e puntuale riferimento all'attuale foglio 389, mappale 68, subalterno 733 nella sola parte dapprima identificata quale foglio 389, mappale 68, subalterno 727 e corrispondente al c.d. locale caldaia nonché al corridoio allo stesso antistante
(cfr. all. A, fascicolo opponenti).
Ne consegue la reiezione della censura in esame e dell'intera opposizione.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di
11 soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto, innanzitutto, del valore della controversia (cfr. p. 19, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza di attività istruttoria orale nonché dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii.
Al contempo, si deve considerare che CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE
N.
4 - MILANO ha partecipato anche alla fase sommaria e latu sensu cautelare del presente giudizio, mentre non ha svolto difese dopo il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. e dopo la revoca, intervenuta in data 11.1.2024, del mandato alle liti in precedenza conferito al proprio procuratore (cfr. dep. tel. 23.1.2024, fascicolo opposto).
Di contro, CP_1 Controparte_1 [...]
la cui posizione deve essere valutata unitariamente, Controparte_1 stante la medesimezza delle relative difese – risultano essere intervenuti in un momento posteriore rispetto alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6,
c.p.c. ed hanno successivamente coltivato il presente procedimento sia comparendo in udienza, sia versando in atti i propri scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
In tal senso, nei confronti di CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N. 4 -
MILANO si ritiene corretto riconoscere le spese processuali inerenti alle sole fasi di studio, di introduzione e di trattazione, secondo un importo prossimo ai medi tabellari.
Con riferimento alla posizione degli intervenuti, invece, si reputa congruo riconoscere le spese processuali relative alle fasi di studio, di introduzione e di decisione secondo un importo prossimo ai medi tabellari e quelle relative alla fase di trattazione secondo un importo prossimo ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
Parte_1 condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di
CONDOMINIO DI VIA BASSANO PORRONE N.
4 - MILANO, nella misura di euro
4.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 nella complessiva misura di euro 6.500,00 oltre spese generali
[...]
12 al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 16 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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