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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10923 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO LL, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 26010/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti giusta procura Parte_1 speciale in atti.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria CP_1 CP_2 dott.ssa Federica Aramini giusta delega del Direttore della Filiale Metropolitana di CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 17/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 21/2/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 31/1/2023; b) tale decreto era stato notificato all' il CP_1
24/2/2025; c) in data 4/3/2025 era stata inviata alla competente sede la documentazione CP_1 afferente alla condizione di non ricovero gratuito presso istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative;
c) l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
CP_1 che l' si è costituito, eccependo che in data 28/6/2025 aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione con decorrenza dall'1/2/2023 e in data 1/10/2025 aveva provveduto anche il pagamento dei ratei arretrati, giusta documentazione prodotta, sicchè doveva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
che all'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione, associandosi alla declaratoria di cessazione delle materia del contendere, ma richiedendo la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
1 che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto concordemente richiesto dalle parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., è stata liquidata dall' ; CP_1
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro centoventi giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso della condizione di non ricovero sono stati inviati, rispettivamente, il 24 febbraio 2025 e il 4 marzo 2025 ( v. doc sub nn. 1 e 2 f. ricorrente), mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 28/6/2025 e già alla data del deposito del ricorso il termine anzidetto risultava decorso rispetto ad entrambi gli adempimenti anzidetti
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_1 causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto che la controversia in oggetto si connota per particolare semplicità, sicché è possibile liquidare le spese di lite nella misura minima prevista per lo scaglione di riferimento, da determinarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 127/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1,865,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025 Il Giudice
IO LL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO LL, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 26010/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti giusta procura Parte_1 speciale in atti.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria CP_1 CP_2 dott.ssa Federica Aramini giusta delega del Direttore della Filiale Metropolitana di CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 17/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: a) con decreto del 21/2/2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nelle relazione del ctu relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 31/1/2023; b) tale decreto era stato notificato all' il CP_1
24/2/2025; c) in data 4/3/2025 era stata inviata alla competente sede la documentazione CP_1 afferente alla condizione di non ricovero gratuito presso istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative;
c) l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
CP_1 che l' si è costituito, eccependo che in data 28/6/2025 aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione con decorrenza dall'1/2/2023 e in data 1/10/2025 aveva provveduto anche il pagamento dei ratei arretrati, giusta documentazione prodotta, sicchè doveva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
che all'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione, associandosi alla declaratoria di cessazione delle materia del contendere, ma richiedendo la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, in considerazione del tardivo adempimento;
1 che all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c p.c.;
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giusta quanto concordemente richiesto dalle parti, atteso che la prestazione domandata, in relazione alla quale già era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario all'esito di procedura di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., è stata liquidata dall' ; CP_1
Ritenuto, tuttavia, che tale liquidazione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c., secondo cui il decreto di omologazione “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro centoventi giorni”, atteso che tale decreto e la documentazione attestante il possesso della condizione di non ricovero sono stati inviati, rispettivamente, il 24 febbraio 2025 e il 4 marzo 2025 ( v. doc sub nn. 1 e 2 f. ricorrente), mentre il provvedimento di liquidazione è stato emesso solo il 28/6/2025 e già alla data del deposito del ricorso il termine anzidetto risultava decorso rispetto ad entrambi gli adempimenti anzidetti
Ritenuto, pertanto, che le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in base al principio di CP_1 causalità, dovendo a detta parte imputarsi gli oneri processuali causati all'altra per aver dovuto agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della propria fondata pretesa;
Ritenuto che la controversia in oggetto si connota per particolare semplicità, sicché è possibile liquidare le spese di lite nella misura minima prevista per lo scaglione di riferimento, da determinarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 127/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1,865,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025 Il Giudice
IO LL
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