Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01329/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gariglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del foglio di via del -OMISSIS-, con cui il Questore di Imperia ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, l’allontanamento dal Comune di Sanremo, con il divieto di farvi ritorno per tre anni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. OL IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il nominato in epigrafe ha impugnato il foglio di via del -OMISSIS-, con il quale il Questore di Imperia ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, l’allontanamento dal Comune di Sanremo, con il divieto di farvi ritorno per tre anni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell’-OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.
Successivamente, l’Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, essendo spirato il periodo di validità del provvedimento interdittivo. Il ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che rilevare il decorso del termine di tre anni dalla notifica del provvedimento all’interessato, con conseguente cessazione del divieto contenuto nel provvedimento questorile.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP RU, Presidente
LI ET, Primo Referendario
OL IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IS | EP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.