TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/11/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1371/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA UC OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2017 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI IU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro con il patrocinio dei dr.i , Controparte_1 CP_2 ; CA NC e LI IU Controparte_3 RESISTENTE
CONCLUSIONI Per il ricorrente IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il Decreto n. 423259 del 31.01.2017 notificato in data 22.07.2017 al sig. ed emesso dal Parte_1 Ministero dell'Economia e delle Finanze;
IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge.
Per il resistente CP_1
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/3/2017, proponeva opposizione al decreto sanzionatorio Parte_1
Contr n. 423259 emesso dal il 30/1/2017 e notificato il 22 febbraio successivo, per il pagamento della sanzione amministrativa di € 19.015.138,00 per violazione dell'art. 3 D. Lgs. 195/2008, in quanto la
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Como, nell'ambito del procedimento penale n.
7702/14 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Como, aveva pagina 1 di 4 accertato che aveva realizzato “una sistematica attività di riciclaggio di denaro mediante trasferimento fraudolento di valuta e metalli preziosi dalla vicina Confederazione Elvetica all'Italia” fra il maggio
2014 e il gennaio 2015, senza presentare la dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 2 D. Lgs.
195/2008”, per i seguenti motivi:
• carenza degli elementi di prova, in quanto l'agenda che gli era stata sequestrata nulla diceva in ordine all'illecito contestato e in particolare se e quando fossero avvenuti i passaggi transfrontalieri di valuta;
• impossibilità di collocare il “dies a quo” del termine di cui all'art 14 l. 689/1981;
• la violazione del principio di specialità di cui all'art 9 l. 689/1981 e del principio del “ne bis in idem”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze che contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la CTU grafologica, all'udienza del 4/4/2018 il giudizio veniva sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale a carico dell'opponente.
Con ricorso notificato il 16/1/2025 veniva riassunto e all'odierna udienza, l'opposizione veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La violazione dell'art 14 l. 689/1981
L'art. 14, comma 2, l. 689/1981 stabilisce che in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Il ricorrente lamenta la carenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, con la conseguente impossibilità di accertamento del fatto storico nella sua materialità e quindi, di stabilire il termine imposto all'amministrazione per la notifica dell'atto di accertamento della violazione contestata.
Il motivo è infondato in quanto il successivo co 3 stabilisce che “quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Poiché dall'all. 1 al verbale di accertamento della Guardia di finanza, risulta che il pm ha concesso il nulla osta all'utilizzo per fini amministrativi delle indagini penali il 21/1/2016, il termine dei 90 giorni risulta rispettato perché l'atto è stato notificato il 26 febbraio seguente.
La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981
Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem” perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup di questo il Tribunale con sentenza n.4812024 divenuta irrevocabile il 30/9/2024 ha pagina 2 di 4 prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole Parte_1 previsione di condanna, la questione risulta ormai superata.
Risulta in ogni caso infondata in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p. è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 3 co 1 D. Lgs. 195/2008, è quella dell'ingresso nel territorio nazionale o dell'uscita dallo stesso, con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza la relativa dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite.
Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
La prova delle condotte
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione degli illeciti contestati.
Il motivo è fondato solo in parte.
Il decreto oggetto di opposizione è stato emesso in base al verbale di contestazione redatto il 26/2/2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16/1/2015 e del 22/4/2015,
dopo essere stato pedinato, una volta entrato in Italia dal confine svizzero, era stato fermato la Parte_1 prima volta presso l'area di servizio Villoresi Ovest sulla A8 Milano-Varese e trovato in possesso di €
233.400,00 e la seconda volta a dov'era stato trovato in possesso di € 102.500,00. Controparte_5
A seguito delle successive indagini della Guardia di Finanza erano state sequestrate presso l'abitazione de ricorrente, due agende contenenti annotazioni dettagliate su nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di denaro, che secondo gli inquirenti erano oggetto di ritiro o di consegna.
In base ai dati indicati nelle suddette agende il Ministero resistente ha poi emesso il decreto opposto, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie Parte_1 delle somme trasferite coincidevano con quelli riportati nelle agende.
In proposito occorre rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente per dedurre logicamente che tutte le consegne programmate e annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da e soprattutto, Parte_1 recandosi personalmente ogni volta con il denaro contante dall'Italia in Svizzera e viceversa.
Infatti, anche a voler ritenere attendibili le annotazioni sulle agende, non può escludersi che, per evitare di viaggiare sempre il contante, esponendosi al rischio di venire scoperto, possa aver restituito Parte_1 pagina 3 di 4 a un soggetto, che aveva richiesto la somma precedentemente trasferita in Svizzera, il denaro ricevuto da un altro soggetto che invece, gli aveva chiesto di portarlo in Svizzera, senza alcuna necessità di varcare il confine con il contante, operando di fatto, come una sorta di “stanza di compensazione”.
Pertanto a parte i due episodi in cui è stato pedinato dopo essere entrato dalla Svizzera in Italia e trovato in possesso di denaro contante, i dati annotati nelle agende non consentono di ritenere provata la movimentazione di somme tra i due Paesi, per il complessivo importo indicato nel decreto opposto.
Di conseguenza, la sanzione inflitta dev'essere rideterminata ai sensi dell'art 9 D Lgs 195/2008, per aver trasportato dalla Svizzera all'Italia il 16/1/2015 e il 22/4/2015 rispettivamente, la somma di €
223.400,00 e di € 92.500,00 già detratta la franchigia di € 10.000,00 per ciascun viaggio, essendo pacifica la mancata dichiarazione degli stessi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In considerazione del contrasto in giurisprudenza, del valore probatorio delle annotazioni nelle agende e del maggiore importo richiesto con il decreto opposto, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la sanzione amministrativa inflitta con il decreto sanzionatorio n. 423259 del 30/1/2017, a quella da determinarsi ai sensi dell'art 9 D Lgs
195/2008, per aver il ricorrente trasportato dalla Svizzera all'Italia il 16/1/2015 e il 22/4/2015 rispettivamente, la somma di € 223.400,00 e di € 92.500,00 già detratta la franchigia di €
10.000,00 per ciascun viaggio, senza la prescritta dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 5/11/2025
Il giudice
(VA UC OR)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA UC OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2017 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI IU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro con il patrocinio dei dr.i , Controparte_1 CP_2 ; CA NC e LI IU Controparte_3 RESISTENTE
CONCLUSIONI Per il ricorrente IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il Decreto n. 423259 del 31.01.2017 notificato in data 22.07.2017 al sig. ed emesso dal Parte_1 Ministero dell'Economia e delle Finanze;
IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge.
Per il resistente CP_1
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/3/2017, proponeva opposizione al decreto sanzionatorio Parte_1
Contr n. 423259 emesso dal il 30/1/2017 e notificato il 22 febbraio successivo, per il pagamento della sanzione amministrativa di € 19.015.138,00 per violazione dell'art. 3 D. Lgs. 195/2008, in quanto la
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Como, nell'ambito del procedimento penale n.
7702/14 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Como, aveva pagina 1 di 4 accertato che aveva realizzato “una sistematica attività di riciclaggio di denaro mediante trasferimento fraudolento di valuta e metalli preziosi dalla vicina Confederazione Elvetica all'Italia” fra il maggio
2014 e il gennaio 2015, senza presentare la dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 2 D. Lgs.
195/2008”, per i seguenti motivi:
• carenza degli elementi di prova, in quanto l'agenda che gli era stata sequestrata nulla diceva in ordine all'illecito contestato e in particolare se e quando fossero avvenuti i passaggi transfrontalieri di valuta;
• impossibilità di collocare il “dies a quo” del termine di cui all'art 14 l. 689/1981;
• la violazione del principio di specialità di cui all'art 9 l. 689/1981 e del principio del “ne bis in idem”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze che contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la CTU grafologica, all'udienza del 4/4/2018 il giudizio veniva sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale a carico dell'opponente.
Con ricorso notificato il 16/1/2025 veniva riassunto e all'odierna udienza, l'opposizione veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La violazione dell'art 14 l. 689/1981
L'art. 14, comma 2, l. 689/1981 stabilisce che in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Il ricorrente lamenta la carenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, con la conseguente impossibilità di accertamento del fatto storico nella sua materialità e quindi, di stabilire il termine imposto all'amministrazione per la notifica dell'atto di accertamento della violazione contestata.
Il motivo è infondato in quanto il successivo co 3 stabilisce che “quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Poiché dall'all. 1 al verbale di accertamento della Guardia di finanza, risulta che il pm ha concesso il nulla osta all'utilizzo per fini amministrativi delle indagini penali il 21/1/2016, il termine dei 90 giorni risulta rispettato perché l'atto è stato notificato il 26 febbraio seguente.
La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981
Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem” perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup di questo il Tribunale con sentenza n.4812024 divenuta irrevocabile il 30/9/2024 ha pagina 2 di 4 prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole Parte_1 previsione di condanna, la questione risulta ormai superata.
Risulta in ogni caso infondata in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p. è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 3 co 1 D. Lgs. 195/2008, è quella dell'ingresso nel territorio nazionale o dell'uscita dallo stesso, con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza la relativa dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite.
Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
La prova delle condotte
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione degli illeciti contestati.
Il motivo è fondato solo in parte.
Il decreto oggetto di opposizione è stato emesso in base al verbale di contestazione redatto il 26/2/2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16/1/2015 e del 22/4/2015,
dopo essere stato pedinato, una volta entrato in Italia dal confine svizzero, era stato fermato la Parte_1 prima volta presso l'area di servizio Villoresi Ovest sulla A8 Milano-Varese e trovato in possesso di €
233.400,00 e la seconda volta a dov'era stato trovato in possesso di € 102.500,00. Controparte_5
A seguito delle successive indagini della Guardia di Finanza erano state sequestrate presso l'abitazione de ricorrente, due agende contenenti annotazioni dettagliate su nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di denaro, che secondo gli inquirenti erano oggetto di ritiro o di consegna.
In base ai dati indicati nelle suddette agende il Ministero resistente ha poi emesso il decreto opposto, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie Parte_1 delle somme trasferite coincidevano con quelli riportati nelle agende.
In proposito occorre rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente per dedurre logicamente che tutte le consegne programmate e annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da e soprattutto, Parte_1 recandosi personalmente ogni volta con il denaro contante dall'Italia in Svizzera e viceversa.
Infatti, anche a voler ritenere attendibili le annotazioni sulle agende, non può escludersi che, per evitare di viaggiare sempre il contante, esponendosi al rischio di venire scoperto, possa aver restituito Parte_1 pagina 3 di 4 a un soggetto, che aveva richiesto la somma precedentemente trasferita in Svizzera, il denaro ricevuto da un altro soggetto che invece, gli aveva chiesto di portarlo in Svizzera, senza alcuna necessità di varcare il confine con il contante, operando di fatto, come una sorta di “stanza di compensazione”.
Pertanto a parte i due episodi in cui è stato pedinato dopo essere entrato dalla Svizzera in Italia e trovato in possesso di denaro contante, i dati annotati nelle agende non consentono di ritenere provata la movimentazione di somme tra i due Paesi, per il complessivo importo indicato nel decreto opposto.
Di conseguenza, la sanzione inflitta dev'essere rideterminata ai sensi dell'art 9 D Lgs 195/2008, per aver trasportato dalla Svizzera all'Italia il 16/1/2015 e il 22/4/2015 rispettivamente, la somma di €
223.400,00 e di € 92.500,00 già detratta la franchigia di € 10.000,00 per ciascun viaggio, essendo pacifica la mancata dichiarazione degli stessi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In considerazione del contrasto in giurisprudenza, del valore probatorio delle annotazioni nelle agende e del maggiore importo richiesto con il decreto opposto, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la sanzione amministrativa inflitta con il decreto sanzionatorio n. 423259 del 30/1/2017, a quella da determinarsi ai sensi dell'art 9 D Lgs
195/2008, per aver il ricorrente trasportato dalla Svizzera all'Italia il 16/1/2015 e il 22/4/2015 rispettivamente, la somma di € 223.400,00 e di € 92.500,00 già detratta la franchigia di €
10.000,00 per ciascun viaggio, senza la prescritta dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 5/11/2025
Il giudice
(VA UC OR)
pagina 4 di 4