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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1947 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARASSINI ELISABETTA, giusta Parte_1
delega in atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERTOLINO MICAELA, giusta delega Controparte_1
in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 29.06.2002 in Torino (TO), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Torino al numero 436, parte II, serie A, uff. 2, anno 2002, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto ed entrambi hanno già reperito due distinte abitazioni.
2) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione
Per_ tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi ed in modo da consentire che la minore riceva cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e che conservi, altresì, rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 3) Affidamento: la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Via Sant'Eugenio 39/6 Ceriale e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Ceriale - Via Asti 83/33. Per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza con la minore. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio,
quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto dell'età, delle capacità, inclinazioni ed aspettative della minore.
4) Calendario di cure: i Sig.ri , in considerazione dei rispettivi impegni e orari Parte_2
lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, applicheranno un regime di incontri da determinarsi liberamente, previo accordo della minore e congruo preavviso tra le parti,
attesa la natura stagionale dell'occupazione della Sig.ra e del lavoro notturno del Sig. CP_1
. In difetto di accordo e fatta salva la facoltà per i genitori di apportare modifiche tra i Pt_1
medesimi concordate con adeguato anticipo, il padre potrà visitare la figlia - previo congruo preavviso - quando lo desideri e la terrà con sé, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina oltre tre pomeriggi nel corso della settimana, salvo diverso accordo tra padre e figlia.
I genitori acconsentono che la figlia, in caso di necessità, pernotti presso il genitore a cui è assegnata senza la presenza dello stesso, attesa l'età e la maturità della minore.
• Vacanze estive: i genitori, attese le diverse modalità di svolgimento dei rispettivi lavori, concordano
Per_ nel voler trascorrere con la figlia le proprie vacanze in momenti diversi dell'anno che non necessariamente coincideranno con il periodo estivo. A tal fine i genitori concorderanno tra loro, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, i giorni di vacanza e ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio e di fine vacanza nonché il luogo di destinazione. In tale periodo, il diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana sarà sospeso. Il padre, comunque, potrà tenere con
Per_ sé almeno 30 giorni all'anno, di cui 15 anche non consecutivi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo.
• vacanze natalizie: una settimana durante le festività natalizie e quindi un anno dal 24 al 30
dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così nel rispetto del principio dell'alternanza per l'anno successivo;
• vacanze pasquali: tre giorni nelle festività pasquali con la madre e tre giorni con il padre,
alternando i giorni di Pasqua e Pasquetta, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza per l'anno successivo;
• altre festività: compleanno della figlia e ponti (ad. es. carnevale, 8 dicembre, 2 novembre, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, ecc.) nel rispetto del principio dell'alternanza;
• feste e compleanni: festa e compleanno del papà con il padre e, conseguentemente, festa e compleanno della mamma con la madre.
Per_ 5) Mantenimento: il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Sig.ra Pt_1
, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili, CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il Sig. contribuirà al mantenimento della Pt_1
Per_ figlia sino a quando la medesima non sarà indipendente economicamente.
6) Spese straordinarie: I genitori concorreranno, in misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie, purché sempre documentate;
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) accertamenti e trattamenti sanitari a seguito di prescrizione medica e non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) tickets sanitari;
c) farmaci non da banco accompagnati da prescrizione medica;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche;
b) cure specialistiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguiti,
anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-
scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà
provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere,
richiedendo riscontro entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancato espresso dissenso, entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che affronta per primo in favore della minore una spesa straordinaria si impegna a consegnare tempestivamente all'altro copia della relativa fattura e/o ricevuta fiscale al fine della detrazione e/o deduzione del 50% della quota complessivamente detraibile e/o deducibile dalla dichiarazione dei redditi;
7) Detrazioni fiscali: i signori usufruiranno delle detrazioni fiscali, ciascuno nella Parte_2
misura del 50%; 8) Assegno unico: l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra con CP_1
impegno del sig. di produrre e sottoscrivere la documentazione necessaria per il suo Pt_1
ottenimento;
9) Animali domestici: i due cani della famiglia vivranno prevalentemente presso Parte_2
Per_ la casa della sig.ra ; il sig. li terrà con sé nei fine settimana che trascorrerà CP_1 Pt_1
con il padre. Al loro mantenimento provvederanno i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Nel
periodo 01 giugno/30 settembre, a fronte dell'attività lavorativa stagionale prestata dalla moglie, il sig. si impegna ad accudire i cani portandoli a passeggio nelle ore pomeridiane tra il suo Pt_1
risveglio e l'inizio del proprio lavoro (approssimativamente nella fascia oraria tra le 14,00 e le
17,00). Nei periodi di vacanza di ciascun genitore con la figlia, se possibile, i cani saranno accuditi dall'altro coniuge. In caso di impossibilità e/o in mancanza di accordo sulla gestione degli animali,
nei giorni di loro competenza i signori e dovranno collocare i cani in luogo idoneo Pt_1 CP_1
- gradito ad entrambi - o cercare un dog sitter ad ore sostenendone personalmente i relativi costi nella misura del 50% ciascuno. Analogamente, nel caso in cui l'uno o l'altra non possano accudire i cani nei giorni di loro spettanza.
10) Il Sig. continuerà a versare alla moglie il 50% del canone derivante dal contratto di Pt_1
affitto d'azienda dal medesimo stipulato ed indicato in premessa, poiché la licenza risulta acquistata in costanza di matrimonio con denari comuni della coppia;
nel caso di vendita della licenza, il sig.
riconoscerà alla Sig.ra il 50% del suo prezzo. Analogamente la sig.ra Pt_1 CP_1 CP_1
continuerà ad accollarsi il 50% di tutte le spese costi, imposte e tasse connessi e/o derivanti e/o riconducibili all'impresa commerciale nel settore del trasporto persone con autopubblica con diritto di stazionamento su suolo pubblico – TAXI, al contratto d'affitto d'azienda ed alla licenza indicati in premessa.
11) I coniugi dichiarano la propria indipendenza economica, rinunciando a far valere richieste a titolo di contributo al rispettivo mantenimento e dando atto che nulla è dovuto dall'uno all'altra e viceversa a titolo di contributo al mantenimento. 12) Avendo i coniugi regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale, eccezion fatta per quanto pattuito al punto 10) del presente accordo, dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra e viceversa per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa riconoscendo che è stata data compiuta e soddisfacente regolazione a tutti i rapporti della crisi coniugale.
13) I coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, sia proprio, sia per la minore e si impegnano a farne richiesta per quest'ultima entro la fine del corrente anno.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo