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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1077/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Bongo.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.Tiziana Bongo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi e dunque non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
3) Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale abitano nella di lei abitazione sita a Fiumicino (R21/1), in via Coni Zugna n. 136.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito.
4) Considerato che i coniugi sono già separati da oltre quattro anni e che, sin dall'inizio della separazione, hanno individuato un assetto di gestione rivelatosi rispondente al benessere delle figlie, gli stessi, anche in sede di separazione legale, convengono di proseguire nel mantenimento dell'attuale assetto, fondato sulla turnazione lavorativa del padre, il quale presta attività lavorativa su turni articolati secondo la sequenza di tre giorni lavorativi, tre notti lavorative e tre giorni di riposo. Pertanto, in ragione della particolare articolazione dei turni lavorativi del padre, lo stesso eserciterà il proprio diritto/dovere di visita: a) nei fine settimana coincidenti con i giorni di riposo dal servizio, con modalità e orari di prelievo e riaccompagno delle figlie da modulare in funzione delle concrete esigenze di recupero psico-fisico post-turno ovvero di preparazione ai turni successivi. b) in un pomeriggio infrasettimanale fino all'ora di cena, da individuarsi a sua scelta previo tempestivo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze delle figlie;
c) ogniqualvolta il padre lo desideri, previo-accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze delle figlie. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del
25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del
26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. Oppure in difetto di altri accordi, le minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, le minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà le minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con le minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per le figlie ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando le figlie con sé. 4.4) Considerato che il calendario sopra delineato non contempla giornate fisse di permanenza delle minori presso il padre, ove la signora risulti indisponibile per ragioni di malattia o esigenze Pt_1 lavorative ovvero sopravvengano eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lockdown o scioperi generali, malattia delle minori), e il signor si trovi CP_1 nell'impossibilità di avvicendarsi nella cura delle figlie, in mancanza di soluzioni di custodia a titolo gratuito, i costi imprevisti per il ricorso a servizi di babysitting saranno sostenuti da entrambe le Parti in misura paritetica (50 % ciascuno).
4.5) Ciascun genitore, nei periodi di rispettiva competenza, garantirà che le minori assolvano regolarmente agli impegni scolastici, vigilando sullo svolgimento dei compiti e accompagnandole, ove necessario, alle attività sportive, extrascolastiche e ricreative abitualmente frequentate, nel rispetto della loro continuità educativa e relazionale.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
6) Considerato che il signor sostiene un canone di locazione mensile pari a euro CP_1
650 e si trova in una condizione economica complessa, connotata da grave indebitamento, desumibile anche dal possesso di un'autovettura immatricolata nell'anno 2008 e dall'incidenza rilevante delle spese di carburante per recarsi al lavoro, il signor oltre a rinunciare CP_1 espressamente, anche per il futuro, alla propria quota di assegn iversale spettante per le figlie, continuerà a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie con modalità dirette, ovvero come da accordi seguenti raggiunti per ciascun singolo capitolo di spesa:
− vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
− mensa scolastica: vi provvederà la madre;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− vestiario: in ragione del 50% ciascuno, purché necessarie e compatibili con le condizioni reddituali di entrambi, altrimenti dovranno essere previamente concordate;
- spese per l'alloggio: ciascun genitore sosterrà quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del ed. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
− spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederà la madre;
7) Quanto alle spese straordinarie per le figlie (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, redatto il 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Sono pertanto:
− spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico.
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: Tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale di corredo scolastico di inizio anno. 7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1077/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana Bongo.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.Tiziana Bongo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi e dunque non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
3) Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale abitano nella di lei abitazione sita a Fiumicino (R21/1), in via Coni Zugna n. 136.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito.
4) Considerato che i coniugi sono già separati da oltre quattro anni e che, sin dall'inizio della separazione, hanno individuato un assetto di gestione rivelatosi rispondente al benessere delle figlie, gli stessi, anche in sede di separazione legale, convengono di proseguire nel mantenimento dell'attuale assetto, fondato sulla turnazione lavorativa del padre, il quale presta attività lavorativa su turni articolati secondo la sequenza di tre giorni lavorativi, tre notti lavorative e tre giorni di riposo. Pertanto, in ragione della particolare articolazione dei turni lavorativi del padre, lo stesso eserciterà il proprio diritto/dovere di visita: a) nei fine settimana coincidenti con i giorni di riposo dal servizio, con modalità e orari di prelievo e riaccompagno delle figlie da modulare in funzione delle concrete esigenze di recupero psico-fisico post-turno ovvero di preparazione ai turni successivi. b) in un pomeriggio infrasettimanale fino all'ora di cena, da individuarsi a sua scelta previo tempestivo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze delle figlie;
c) ogniqualvolta il padre lo desideri, previo-accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze delle figlie. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del
25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del
26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, le minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. Oppure in difetto di altri accordi, le minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, le minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà le minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con le minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per le figlie ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando le figlie con sé. 4.4) Considerato che il calendario sopra delineato non contempla giornate fisse di permanenza delle minori presso il padre, ove la signora risulti indisponibile per ragioni di malattia o esigenze Pt_1 lavorative ovvero sopravvengano eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lockdown o scioperi generali, malattia delle minori), e il signor si trovi CP_1 nell'impossibilità di avvicendarsi nella cura delle figlie, in mancanza di soluzioni di custodia a titolo gratuito, i costi imprevisti per il ricorso a servizi di babysitting saranno sostenuti da entrambe le Parti in misura paritetica (50 % ciascuno).
4.5) Ciascun genitore, nei periodi di rispettiva competenza, garantirà che le minori assolvano regolarmente agli impegni scolastici, vigilando sullo svolgimento dei compiti e accompagnandole, ove necessario, alle attività sportive, extrascolastiche e ricreative abitualmente frequentate, nel rispetto della loro continuità educativa e relazionale.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
6) Considerato che il signor sostiene un canone di locazione mensile pari a euro CP_1
650 e si trova in una condizione economica complessa, connotata da grave indebitamento, desumibile anche dal possesso di un'autovettura immatricolata nell'anno 2008 e dall'incidenza rilevante delle spese di carburante per recarsi al lavoro, il signor oltre a rinunciare CP_1 espressamente, anche per il futuro, alla propria quota di assegn iversale spettante per le figlie, continuerà a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie con modalità dirette, ovvero come da accordi seguenti raggiunti per ciascun singolo capitolo di spesa:
− vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
− mensa scolastica: vi provvederà la madre;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− vestiario: in ragione del 50% ciascuno, purché necessarie e compatibili con le condizioni reddituali di entrambi, altrimenti dovranno essere previamente concordate;
- spese per l'alloggio: ciascun genitore sosterrà quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del ed. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
− spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
− spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederà la madre;
7) Quanto alle spese straordinarie per le figlie (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia sulle spese per i figli, redatto il 15 gennaio 2015, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Sono pertanto:
− spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico.
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: Tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale di corredo scolastico di inizio anno. 7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone