Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione della normativa vigente al momento della notifica dello schema d'atto

    La Corte concorda con l'Agenzia, affermando che il Processo Verbale di Constatazione (PVC) è un atto endoprocedimentale non direttamente lesivo, mentre l'atto autonomamente impugnabile è l'avviso di accertamento. Poiché la decisione di emettere l'atto impugnabile è stata assunta in data 12/12/2024, l'Ufficio ha correttamente notificato lo schema d'atto secondo la normativa vigente.

  • Rigettato
    Mancata indicazione nel PVC della normativa di riferimento dello schema d'atto

    La Corte ritiene che il PVC debba indicare solo i riferimenti normativi da cui traggono origine le tutele accordate al contribuente con riferimento all'atto stesso, non potendo anticipare norme relative ad atti successivi ed eventuali.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per mancata attivazione del contraddittorio preventivo

    La Corte afferma che la ratio legis dell'art. 6-bis è garantire maggiore trasparenza e partecipazione, risultando più favorevole al contribuente della disciplina precedente, pertanto l'eccezione è priva di fondamento.

  • Accolto
    Posticipo del termine di decadenza per l'esercizio del contraddittorio

    La Corte ritiene fondata l'eccezione dell'Agenzia, confermando che il termine di decadenza è stato legittimamente posticipato secondo quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000, rendendo tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Legittimità dell'accertamento analitico-induttivo

    La Corte ritiene legittimo l'utilizzo del metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 54 del D.p.r. n. 633/1972, poiché la contabilità della ricorrente è complessivamente inattendibile e confligge con i criteri di ragionevolezza ed antieconomicità.

  • Rigettato
    Criticità relative alla bassa redditività aziendale

    La Corte rileva che la redditività del 1,79% nel 2018 è la più bassa del triennio 2017-2019 e non remunera l'alea d'impresa. Inoltre, evidenzia che il raggiungimento di tale utile è stato influenzato dalla rinuncia a un finanziamento di € 190.000,00 e dall'autofatturazione di pasti per dipendenti a fine anno, indicando una manovra contabile per esprimere una redditività soddisfacente.

  • Rigettato
    Criticità relative alla gestione del magazzino

    La Corte ritiene tale affermazione generica e non supportata da documentazione. Inoltre, non spiega l'illogicità di volumi elevati di materie prime deperibili in un'attività che punta su prodotti freschi.

  • Rigettato
    Criticità relative ai pagamenti elettronici

    La Corte ritiene che l'elevata percentuale di incassi elettronici sia un ulteriore sintomo di occultamento di ricavi non fatturati, non adeguatamente confutato dalla ricorrente, discostandosi dalla media nazionale.

  • Rigettato
    Criticità relative al metodo presuntivo utilizzato per il calcolo dei coperti e dei ricavi

    La Corte ritiene legittimo l'utilizzo del metodo induttivo, poiché la contabilità è inattendibile. L'onere della prova contraria spetta al contribuente, che non ha fornito elementi sufficienti per confutare le presunzioni dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 108
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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