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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3911/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, relativo alle imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2018.
L'avviso di accertamento, notificato il 31 marzo 2025, richiede il versamento di complessivi € 138.419,06 (di cui € 41.842,00 per IRES, € 6.799,00 per IRAP, € 17.434,00 per IVA, € 56.466,70 per sanzioni, € 15.848,61 per interessi e € 5,88 per diritti di notifica).
Il procedimento prende avvio con una verifica generale della società, effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2023, conclusasi il 30 novembre 2023 con la notifica del Processo Verbale di
Constatazione (PVC).
La società evidenziava errori nel PVC e presentava osservazioni e richieste ai sensi dello Statuto del
Contribuente (art. 12, comma 7, L. 212/2000), chiedendo un contraddittorio e un tentativo di accertamento con adesione, ma l'Agenzia procedeva con la notifica dello schema d'atto e, infine, dell'avviso di accertamento qui impugnato.
La ricorrente deduce l'errata applicazione della normativa e contesta che l'Agenzia abbia applicato la normativa introdotta dal Dlgs 13/2024 (entrata in vigore il 22 febbraio 2024) invece che quella vigente alla fine del 2023, periodo in cui è stato notificato il PVC.
Secondo la società, la procedura seguita risulta viziata in quanto il contribuente avrebbe dovuto essere convocato per il contraddittorio secondo la normativa precedente.
Lamenta inoltre la società la violazione dei termini di prescrizione in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine massimo previsto, anche considerando le sospensioni COVID. La notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2024, ma è stata effettuata il 31 marzo 2025, risultando tardiva.
La società lamenta anche l'omissione della convocazione per il tentativo di adesione, obbligatoria sia secondo la normativa vigente sia secondo quella precedente, sottolineando che tale omissione comporta la nullità dell'atto.
Deduce altresì vizi procedurali e violazione dello Statuto del Contribuente in quanto il PVC notificato non riportava le norme di riferimento dello schema d'atto successivamente applicato, in violazione dei principi di trasparenza e informazione previsti dallo Statuto del Contribuente.
L'Ufficio ha ridotto la differenza tra i coperti presuntivamente evasi, accogliendo parzialmente le osservazioni della società. Tuttavia, la società insiste con alcune contestazioni relative alle asserite criticità relative alla bassa redditività aziendale, l'alta incidenza delle autofatturazioni, l'elevato valore delle giacenze di magazzino, la prevalenza dei pagamenti elettronici, l'utilizzo parziale dei tavoli e la discrasia tra acquisto e somministrazione di bevande.
La società sostiene che tali anomalie non costituiscono gravi indizi di evasione e che il metodo induttivo applicato dall'Ufficio non è giustificato. La società ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per errata sequenza procedurale e tardiva notifica, l'accoglimento del ricorso nel merito per le contestazioni effettuate, con vittoria di spese.
Le controdeduzioni dell'Ufficio, che si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese, respingono le eccezioni preliminari della società, sostenendo la legittimità della procedura seguita, in particolare l'applicazione della normativa vigente al momento della notifica dello schema d'atto (art.
6-bis L.
212/2000), che prevede il contraddittorio preventivo e la proroga dei termini decadenziali.
L'Ufficio precisa che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestiva e che non esistono termini intermedi tra la conclusione della verifica e l'emissione dell'atto impositivo, purché sia rispettato il termine decadenziale.
Nel merito, viene ribadita la fondatezza dell'accertamento induttivo, motivato dall'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, anche in presenza di formale regolarità. Si sottolinea che la bassa redditività dichiarata, la gestione dei magazzini, la sottostima delle spese di lavanderia e l'elevata percentuale di incassi elettronici rispetto al contante sono elementi sintomatici di una contabilità non attendibile e giustificano l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le contestazioni della società in merito alla rappresentatività del campione utilizzato per calcolare il consumo medio di bevande e il prezzo del pasto sono respinte dall'Ufficio, evidenziando che i dati sono stati ricavati da documentazione fiscale della stessa ricorrente e che il metodo adottato è oggettivo e conforme agli orientamenti giurisprudenziali.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio, ritenendo infondate sia le eccezioni di legittimità sia quelle di merito sollevate dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, che svolge l'attività di ristorazione con la somministrazione di alimenti e bevande mediante la formula “all you can eat”, l'Agenzia delle Entrate avviava una verifica fiscale ai fini II. DD., Irap e IVA riferita al periodo d'imposta 2018 e volta al riscontro della regolare tenuta delle scritture contabili e si concludeva in data 30/11/2023 con la notifica al legale rappresentante della società, signor Rappresentante_1, del Processo Verbale di Constatazione.
In esito all'analisi della documentazione prodotta dalla controparte e alla stima delle potenzialità produttive dell'attività economica oggetto di controllo, i verificatori riscontravano le seguenti criticità: bassa redditività aziendale;
alta incidenza delle operazioni di auto fatturazione dei pasti consumati dai dipendenti rispetto agli utili maturati;
elevato valore delle giacenze di magazzino al 31/12/2018; prevalenza eccessiva dei pagamenti elettronici rispetto a quelli in contanti;
utilizzo parziale dei tavoli a disposizione durante i momenti di maggiore affluenza;
discrasia tra il numero di bevande acquistate e somministrate rispetto al numero di coperti serviti (e di bevande vendute) ricavabili dalle ricevute fiscali.
Tali anomalie, nel loro insieme, venivano qualificate come gravi indizi di occultamento di ricavi, mediante omessa e/o parziale fatturazione, e conducevano ad un giudizio di sostanziale inattendibilità delle scritture contabili che secondo l'Ufficio legittimava il ricorso alla metodologia di accertamento analitico-induttiva prevista dall' articolo 39, comma 1, lett. D) del D.p.r. n. 600/1973.
I verificatori individuavano nella VA il bene-merce rappresentativo del pasto servito alla clientela e tale scelta pare legittima e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene legittimo un accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario di bibite utilizzate, costituendo dato normale quello secondo cui, per ogni pasto, ciascun cliente consumi almeno una VA (Cassazione n° 17408 del 23/07/2010).
Pertanto, sulla base delle fatture passive, i verificatori calcolavano l'ammontare delle bevande acquistate ed utilizzate nel 2018, quantificandole in 151.187 bevande monodose e 46.080 litri di bevande sfuse (birra e vino):
ACQUA acquistata cl 50 = 6.294
Acqua spillata dal depuratore 66,66% = 43.218
BIBITE birra e vino monodose = 93.707
Totale bevande monodose = 151.187
VINO fusti litri 39.270
BIRRA fusti litri 6.810
Totale bevande sfuse litri 46.080
L'acqua cl 50 e 100 totale 14.262 rappresenta ACQUA acquistata CL 100 7.968 il 33% dell'acqua somministrata.
All'ammontare così determinato, veniva sottratta la quantità di bevande utilizzate in autoconsumo da dipendenti e soci nonché gli sfridi rappresentati dal vino e dalla birra non servita ai tavoli, ma impiegata in cucina per la preparazione delle vivande.
La quantità residua veniva divisa per il consumo medio di bevande per ogni coperto calcolato in 1.0112 sulla base delle fatture emesse nei mesi da gennaio a maggio, e degli scontrini emessi nel periodo 1 – 4 settembre
2018.
In questo modo, l'Ufficio perviene alla stima dei coperti serviti nell'anno:
Totale bevande monodose nell'anno (a) 151.187 acqua utilizzate in autoconsumo dai dipendenti e soci (b) - 10.800 bibite utilizzate in autoconsumo dai dipendenti e soci (c) -10.800
totale litri vino acquistati 39.270 sfrido 21 litri gg per cucinare -7.665
totale litri vino utilizzati servizio al tavolo 31.605 vendita 1 litro 1/3 10.535,00 10.535,00 vendita mezzo litro 1/3 10.535,00 21.070,00 vendita 1/4 litro 1/3 10.535,00 42.140,00
totale litri birra fusto acquistata 6.810 sfrido 3 litri gg per cucinare - 1.095
totale litri birra fusto utilizzata al servizio al tavolo 5.715 utilizzo cl 20 15% 857,25 4.286 utilizzo cl 40 85% 4.858 12.144
totale bevande somministrate nell'anno 219.763
Numero di bibite mediamente utilizzate da ogni cliente 1,0112
Totale coperti serviti nell'anno = 219.763: 1,0112 = 217.318
Sulla base della metodologia seguita per il consumo medio di bevande, i verificatori calcolavano in euro
16,47 il prezzo medio di vendita di ogni pasto, il quale, moltiplicato per il totale dei coperti serviti, restituiva l'ammontare dei ricavi rideterminati per l'anno oggetto di controllo e, al netto di quelli dichiarati, i maggiori ricavi da sottoporre a tassazione diretta ed indiretta:
N. coperti 217.318
Prezzo medio netto Iva 16,47
Ricavi € 3.578.974,79
Totale ricavi determinati (a) € 3.578.974,79
Ricavi dichiarati (b) -€ 3.172.757,67 maggiori ricavi (a-b) € 406.217,12
Il PVC si chiudeva con un rilievo sostanziale di un maggior imponibile di euro 406.217,12 quali componenti positivi non dichiarati ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.446/97 e operazioni imponibili ai fini IVA, determinati con metodo analitico - induttivo ex art. 39 comma 1- lett. d, d.p.r. n. 600/73.
In seguito della notifica del menzionato PVC, la società presentava, in data 15/01/2024, le osservazioni di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, chiedendo, tra l'altro, una revisione dei maggiori imponibili accertati.
L'Ufficio Controlli dell'Amministrazione finanziaria condivideva i rilievi di merito sviluppati dai verificatori, ma rettificava la quantificazione del maggiore imponibile calcolato in quanto viziato da un mero errore di calcolo.
Più nello specifico, l'Ufficio rideterminava l'ammontare delle bevande acquistate ed utilizzate mediante il corretto calcolo della proporzione dell'acqua spillata dal depuratore sul totale dell'acqua somministrata come da seguente tabella:
ACQUA acquistata cl 50 = 6.294
ACQUA acquistata CL 100 = 7.968
Acqua spillata dal depuratore 67% = 28.956
BIBITE birra e vino monodose = 93.707
Totale bevande monodose = 136.925
VINO fusti litri 39.270
BIRRA fusti litri 6.810
Totale bevande sfuse litri 46.080
L'acqua cl 50 e 100 totale 14.262 rappresenta il 33% dell'acqua somministrata.
Di conseguenza, lasciando fermi gli altri parametri (autoconsumo, sfrido, consumo di bevande medio per coperto e prezzo medio del pasto), il maggiore imponibile veniva rideterminato come di seguito riportato:
N. coperti 203.224
Prezzo medio netto Iva 16,47
Ricavi € 3.347.099,28
Totale ricavi determinati (a) € 3.347.099,28
Ricavi dichiarati (b) -€ 3.172.757,67 maggiori ricavi (a-b) € 174.341,61
Con lo schema d'atto n. T9DQ3R205183/2024, notificato in data 12/12/2024, la contribuente veniva informata della pretesa erariale calcolata sul maggior imponibile accertato di euro 174.341,61.
La Parte presentava entro il termine previsto le osservazioni di cui all'art.
6-bis, comma 3, L. 212/2000 che non venivano accolte dall'Ufficio che, in data 31/03/2025, notificava l'avviso di accertamento n.
T9D03R205183/2024 qui impugnato. Avverso l'atto impositivo, la società ha opposto ricorso contestandone l'errata applicazione della normativa di riferimento, la tardività della sua notifica ed il merito della pretesa erariale.
In via pregiudiziale la società lamenta la nullità dell'atto impositivo in quanto emesso sulla base di una normativa non applicabile ratione temporis.
A dire della ricorrente, l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi alle norme procedimentali vigenti al momento della consegna del PVC e della presentazione delle osservazioni e richieste previste dall'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, ovvero instaurare il contraddittorio con la contribuente mediante notifica dell'invito a comparire come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 218/1997.
Invece, con l'adozione dello schema d'atto, l'Ufficio avrebbe applicato una normativa entrata in vigore successivamente all'avvio del procedimento con conseguente nullità insanabile dell'avviso di accertamento emesso.
L'eccezione non è fondata sia in fatto che in diritto.
Secondo l'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e applicabile dalla pubblicazione il 30.04.2024 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto MEF che individua gli atti esclusi, “…tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo…
…Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo…
…L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”
La norma che ha introdotto la nuova procedura fa esplicito riferimento agli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ovvero gli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria adottati al termine di una fase istruttoria ed immediatamente lesivi della sfera patrimoniale del contribuente in quanto recanti una pretesa erariale definita nell'an e nel quantum.
Il processo verbale di constatazione rappresenta un atto amministrativo di natura endoprocedimentale, propedeutico alla successiva emissione dell'avviso di accertamento, ma non direttamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, come tale non può essere oggetto di autonoma impugnazione non rientrando nell'elenco degli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria previsto dall'articolo 19 del D.lgs. n.
546/92.
Nel caso in esame, la decisione di emettere un atto autonomamente impugnabile nei confronti della società ricorrente, in esito alla valutazione (e anche alla parziale rettifica) dei rilievi contenuti nel verbale redatto dai verificatori, è stata assunta il data 12 dicembre 2024.
Pertanto, sulla base della normativa che regola il procedimento tributario in vigore ratione temporis, l'Ufficio ha correttamente e preventivamente notificato lo schema d'atto n. T9DQ3R2051836/2024, accordando alla contribuente il lasso di tempo previsto dall'articolo 6bis della Legge n.212/2000 per la presentazione delle osservazioni.
Né può riconoscersi fondata l'eccezione d'illegittimità dell'atto impositivo per la mancata indicazione nel PVC della normativa di riferimento dello schema d'atto che è atto successivo ed eventuale. Il PVC si limita, correttamente, ad indicare solo i riferimenti normativi da cui traggono origine le tutele e le prerogative accordate al contribuente con esclusivo riferimento all'atto stesso.
Con riferimento alla deduzione della ricorrente che eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto la sua emissione non sarebbe avvenuta se fosse stato attivato il contraddittorio preventivo si fa osservare che la ratio legis della disciplina contenuta nell'art.
6-bis è quella di garantire una maggiore trasparenza e partecipazione del contribuente nel procedimento tributario, così rivelandosi più favorevole al contribuente della disciplina precedente. L'eccezione è pertanto priva di fondamento.
La contribuente contesta poi l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2018 per il quale il termine previsto dall'articolo 43, comma 1 del DPR 600/73 scadeva il 31/12/2024 con la conseguenza che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 31 marzo 2025, sarebbe da ritenersi tardiva anche a voler considerare la sospensione prevista per l'emergenza pandemica.
L'eccezione è priva di fondamento.
Il comma 3 dell'articolo 6bis della Legge n. 212/2000, che si conferma essere la normativa applicabile in quanto in vigore al momento dell'emissione dell'atto impositivo impugnato, prevede che:
“Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso in esame, lo schema d'atto è stato notificato in data 12 dicembre 2024 quando decorrevano meno di centoventi giorni alla scadenza del termine di decadenza. Di conseguenza, tale termine è stato legittimamente posticipato al 30 aprile 2025 con la conseguenza che l'avviso di accertamento, notificato il
31 marzo 2025, risulta tempestivo.
Dopo aver contestato il profilo di legittimità dell'atto impositivo, la contribuente focalizza le proprie doglianze nel merito della pretesa erariale sostenendo l'infondatezza degli elementi di criticità riscontrati nel corso della verifica che hanno consentito all'Ufficio di procedere alla rideterminazione induttiva dei ricavi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.p.r. n. 600/1973.
La società ricorrente contesta altresì anche lo specifico metodo presuntivo utilizzato con il quale l'Ufficio, partendo dalla quantità di bevande effettivamente acquistate, è pervenuto alla stima dei coperti serviti sul presupposto che ogni cliente beva in media 1,0112 bibite.
In tal modo, a dire della contribuente, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle specificità di esercizio dell'attività commerciale, che adottando la formula “all you can eat” si differenzierebbe sostanzialmente dalla normale attività di trattoria, né delle specifiche proprietà organolettiche dei pasti serviti, prima tra tutte la sapidità derivante dall'utilizzo della salsa di soia che indurrebbe ad un maggior uso di bevande.
La ricorrente ritiene, inoltre, che l'ufficio abbia fatto utilizzo di parametri e stime, quali quello relativo alla redditiva riscontrato in relazione al periodo d'imposta oggetto di controllo, non adeguatamente giustificati e provati, così come risulterebbero prive di valore probatorio le valutazioni effettuate in merito all'eccessiva onerosità dei costi di magazzino riferiti allo stoccaggio di merci deperibili. Analoghe contestazioni si estendono al campione utilizzato per il calcolo dei parametri di consumo di bevande e prezzo del pasto utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi ritenuto non rappresentativo in quanto riferito solo ad alcuni giorni della settimana.
Sulla scorta di tali censure, la ricorrente, chiede l'annullamento dell'atto impositivo.
Contrariamente alla tesi della ricorrrente si ritiene legittimo l'utilizzo del metodo di accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, comma 1, lett. D) del D.p.r. n. 600/1973, e dall'articolo 54 del D.p.r. n. 633/1972 ai fini IVA, che consente all'Ufficio avvalersi di presunzioni qualificate, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili, quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 del D.P.R. 600/1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa.
Il ricorso all'accertamento analitico-induttivo è ritenuto ammissibile anche in presenza di scritture contabili che, pur formalmente corrette, siano risultate confliggenti con le normali regole di ragionevolezza
(Cassazione, 13 maggio 2015 n. 9716) prima tra tutte l'antieconomicità correlata ad una gestione imprenditoriale che mostra risultati economici insoddisfacenti o comunque contrari ai principi di ragionevolezza economica.
Nel caso di specie il primo elemento di criticità riscontrato dai verificatori attiene proprio alla bassa redditività dichiarata sia nell'anno oggetto di controllo (2018), che negli anni precedenti e successivi come si evince dal prospetto che segue: nel 2017 del 2,36%; nel 2018 del 1,79%; nel 2019 del 1,89%; nel 2020 del - 12,92; nel 2021 del - 2,41%.
Escludendo gli anni di imposta 2020 e 2021 periodo per il quale il settore della ristorazione ha subito perdite dovute alla pandemia, il 2018 è l'anno in cui la società ha dichiarato la redditività più bassa del triennio 2017/2019 ovvero 1,79%.
Tale livello di redditività non può essere ritenuto idoneo a remunerare l'alea d'impresa connaturata al settore di appartenenza, anche alla luce del fatto tale risultato è stato raggiunto in seguito agli aggiustamenti di bilancio di seguito descritti.
La società chiudeva il bilancio al 31/12/2018 con un utile di € 31.436,00, risultato apparentemente soddisfacente, se non per il fatto che per raggiungere tale risultato i soci hanno dovuto rinunciare ad un finanziamento alla data del 30 dicembre 2018 di € 190.000,00.
Di conseguenza, l'insussistenza di un debito iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, derivante dalla volontà dei soci e non da un evento esterno, ha comportato la rilevazione di un componente positivo di reddito straordinario senza la quale la società avrebbe chiuso in perdita e con una redditività negativa.
A ciò si aggiunga che la società ha indicato tra i ricavi al 30 dicembre, vendite per € 80.000,00 con la causale
“AUTOFATTURA 2018 DIPENDENTI EURO 25 Società_1 PASTI” e al 31 dicembre 2018 vendite per
€ 190.000,00 con la causale “AUTOFATTURA EURO 25 X 4400 PASTI DIPENDENTI E SOCI” aumentando in questo modo i ricavi dell'anno di € 270.000,00 ed ottenendo il punteggio di affidabilità 10.00 su tre indici
ISA.
I ricavi connessi all'autoconsumo di pasti da parte dei dipendenti sono stati contabilizzati in sede di scritture di completamento del bilancio (30 e 31 dicembre), ma escludendo che tali dipendenti abbiano consumato
7.200 pasti negli ultimi due giorni del 2018, deve ritenersi che tale ammontare si riferisca a quelli consumati nel corso dell'anno e che potevano essere contabilizzati a cadenza giornaliera/mensile quando si verificavano le condizioni di certezza e determinabilità. La loro concentrazione a fine anno lascia legittimamente presumere che la contribuente si sia riservata spazi di manovra contabile al fine esprimere una redditività soddisfacente, mitigando gli effetti negativi derivanti dall'omessa fatturazione o sotto fatturazione.
Le stesse osservazioni sono legittime anche per le criticità riscontrate dall'Ufficio in merito alla gestione del magazzino per la quale la ricorrente evidenziava che le materie prime non sarebbero effettivamente conservate in magazzino, ma acquistate in anticipo e mantenute presso i fornitori.
Tale affermazione è però generica e non suffragata da alcuna documentazione probante e comunque non spiegherebbe l'illogicità e, di conseguenza, la poca credibilità di volumi così elevati a magazzino di materie prime ad alta deperibilità in un'attività caratterizzata, per espressa affermazione della stessa ricorrente in sede di osservazioni allo schema d'atto, dalla fornitura ai clienti di prodotti “freschi”.
In questo contesto, anche i ridotti numeri relativi al servizio di lavanderia, rispetto al numero di tavoli (200), ai coperti (590 sia a pranzo che a cena) e al numero di dipendenti (43 su due turni), fa ritenere che siano frutto della scelta di non fornire elementi utili all'applicabilità del cosiddetto “tovagliometro” in un accertamento induttivo.
Ulteriore elemento di criticità riscontrato dai verificatori attiene al controllo del registro dei corrispettivi dal quale è emerso che la società contabilizza la gran parte degli incassi con le carte di credito e bancomat e solo marginalmente in contanti e ticket. Nel mese di settembre 2018, ad esempio, è stato rilevato che la società ha contabilizzato pagamenti tramite POS per un ammontare di € 201.741,00 e soltanto € 26.060,00 in contanti.
Il dato si scosta troppo dalla media nazionale dei pagamenti elettronici che, sulla base dei dati sviluppati dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, si attesta nel 2024 intorno al 40% con valori che toccano il 75% al Nord Italia.
Nel caso di specie, i verificatori hanno riscontrato, su un campione relativo al 2018, una percentuale di incassi elettronici sul totale dei corrispettivi dell'88% che può legittimamente essere ritenuta ulteriore sintomo di occultamento di ricavi non fatturati non adeguatamente confutato dalla ricorrente.
Gli elementi sopra descritti, valutati in maniera sistematica nel loro insieme, giustificano pertanto la legittimità dell'utilizzo della metodologia di accertamento analitico-induttiva prevista ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72 in quanto la contabilità della ricorrente, ed il relativo risultato economico, può considerarsi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente.
In tali casi è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria a carico del contribuente medesimo (Cassazione sentenze n.
6849/2009; n.7881/2012 e n. 27477/2013) che nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, con la conseguenza che il ricorso è da respingere e l'atto impugnato da confermare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 Srl alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in euro 3.000,00.
Milano, 23 ottobre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente
RO RI CH EN Di AN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R205183/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3911/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, relativo alle imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2018.
L'avviso di accertamento, notificato il 31 marzo 2025, richiede il versamento di complessivi € 138.419,06 (di cui € 41.842,00 per IRES, € 6.799,00 per IRAP, € 17.434,00 per IVA, € 56.466,70 per sanzioni, € 15.848,61 per interessi e € 5,88 per diritti di notifica).
Il procedimento prende avvio con una verifica generale della società, effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2023, conclusasi il 30 novembre 2023 con la notifica del Processo Verbale di
Constatazione (PVC).
La società evidenziava errori nel PVC e presentava osservazioni e richieste ai sensi dello Statuto del
Contribuente (art. 12, comma 7, L. 212/2000), chiedendo un contraddittorio e un tentativo di accertamento con adesione, ma l'Agenzia procedeva con la notifica dello schema d'atto e, infine, dell'avviso di accertamento qui impugnato.
La ricorrente deduce l'errata applicazione della normativa e contesta che l'Agenzia abbia applicato la normativa introdotta dal Dlgs 13/2024 (entrata in vigore il 22 febbraio 2024) invece che quella vigente alla fine del 2023, periodo in cui è stato notificato il PVC.
Secondo la società, la procedura seguita risulta viziata in quanto il contribuente avrebbe dovuto essere convocato per il contraddittorio secondo la normativa precedente.
Lamenta inoltre la società la violazione dei termini di prescrizione in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine massimo previsto, anche considerando le sospensioni COVID. La notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2024, ma è stata effettuata il 31 marzo 2025, risultando tardiva.
La società lamenta anche l'omissione della convocazione per il tentativo di adesione, obbligatoria sia secondo la normativa vigente sia secondo quella precedente, sottolineando che tale omissione comporta la nullità dell'atto.
Deduce altresì vizi procedurali e violazione dello Statuto del Contribuente in quanto il PVC notificato non riportava le norme di riferimento dello schema d'atto successivamente applicato, in violazione dei principi di trasparenza e informazione previsti dallo Statuto del Contribuente.
L'Ufficio ha ridotto la differenza tra i coperti presuntivamente evasi, accogliendo parzialmente le osservazioni della società. Tuttavia, la società insiste con alcune contestazioni relative alle asserite criticità relative alla bassa redditività aziendale, l'alta incidenza delle autofatturazioni, l'elevato valore delle giacenze di magazzino, la prevalenza dei pagamenti elettronici, l'utilizzo parziale dei tavoli e la discrasia tra acquisto e somministrazione di bevande.
La società sostiene che tali anomalie non costituiscono gravi indizi di evasione e che il metodo induttivo applicato dall'Ufficio non è giustificato. La società ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per errata sequenza procedurale e tardiva notifica, l'accoglimento del ricorso nel merito per le contestazioni effettuate, con vittoria di spese.
Le controdeduzioni dell'Ufficio, che si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese, respingono le eccezioni preliminari della società, sostenendo la legittimità della procedura seguita, in particolare l'applicazione della normativa vigente al momento della notifica dello schema d'atto (art.
6-bis L.
212/2000), che prevede il contraddittorio preventivo e la proroga dei termini decadenziali.
L'Ufficio precisa che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestiva e che non esistono termini intermedi tra la conclusione della verifica e l'emissione dell'atto impositivo, purché sia rispettato il termine decadenziale.
Nel merito, viene ribadita la fondatezza dell'accertamento induttivo, motivato dall'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, anche in presenza di formale regolarità. Si sottolinea che la bassa redditività dichiarata, la gestione dei magazzini, la sottostima delle spese di lavanderia e l'elevata percentuale di incassi elettronici rispetto al contante sono elementi sintomatici di una contabilità non attendibile e giustificano l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le contestazioni della società in merito alla rappresentatività del campione utilizzato per calcolare il consumo medio di bevande e il prezzo del pasto sono respinte dall'Ufficio, evidenziando che i dati sono stati ricavati da documentazione fiscale della stessa ricorrente e che il metodo adottato è oggettivo e conforme agli orientamenti giurisprudenziali.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio, ritenendo infondate sia le eccezioni di legittimità sia quelle di merito sollevate dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, che svolge l'attività di ristorazione con la somministrazione di alimenti e bevande mediante la formula “all you can eat”, l'Agenzia delle Entrate avviava una verifica fiscale ai fini II. DD., Irap e IVA riferita al periodo d'imposta 2018 e volta al riscontro della regolare tenuta delle scritture contabili e si concludeva in data 30/11/2023 con la notifica al legale rappresentante della società, signor Rappresentante_1, del Processo Verbale di Constatazione.
In esito all'analisi della documentazione prodotta dalla controparte e alla stima delle potenzialità produttive dell'attività economica oggetto di controllo, i verificatori riscontravano le seguenti criticità: bassa redditività aziendale;
alta incidenza delle operazioni di auto fatturazione dei pasti consumati dai dipendenti rispetto agli utili maturati;
elevato valore delle giacenze di magazzino al 31/12/2018; prevalenza eccessiva dei pagamenti elettronici rispetto a quelli in contanti;
utilizzo parziale dei tavoli a disposizione durante i momenti di maggiore affluenza;
discrasia tra il numero di bevande acquistate e somministrate rispetto al numero di coperti serviti (e di bevande vendute) ricavabili dalle ricevute fiscali.
Tali anomalie, nel loro insieme, venivano qualificate come gravi indizi di occultamento di ricavi, mediante omessa e/o parziale fatturazione, e conducevano ad un giudizio di sostanziale inattendibilità delle scritture contabili che secondo l'Ufficio legittimava il ricorso alla metodologia di accertamento analitico-induttiva prevista dall' articolo 39, comma 1, lett. D) del D.p.r. n. 600/1973.
I verificatori individuavano nella VA il bene-merce rappresentativo del pasto servito alla clientela e tale scelta pare legittima e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene legittimo un accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario di bibite utilizzate, costituendo dato normale quello secondo cui, per ogni pasto, ciascun cliente consumi almeno una VA (Cassazione n° 17408 del 23/07/2010).
Pertanto, sulla base delle fatture passive, i verificatori calcolavano l'ammontare delle bevande acquistate ed utilizzate nel 2018, quantificandole in 151.187 bevande monodose e 46.080 litri di bevande sfuse (birra e vino):
ACQUA acquistata cl 50 = 6.294
Acqua spillata dal depuratore 66,66% = 43.218
BIBITE birra e vino monodose = 93.707
Totale bevande monodose = 151.187
VINO fusti litri 39.270
BIRRA fusti litri 6.810
Totale bevande sfuse litri 46.080
L'acqua cl 50 e 100 totale 14.262 rappresenta ACQUA acquistata CL 100 7.968 il 33% dell'acqua somministrata.
All'ammontare così determinato, veniva sottratta la quantità di bevande utilizzate in autoconsumo da dipendenti e soci nonché gli sfridi rappresentati dal vino e dalla birra non servita ai tavoli, ma impiegata in cucina per la preparazione delle vivande.
La quantità residua veniva divisa per il consumo medio di bevande per ogni coperto calcolato in 1.0112 sulla base delle fatture emesse nei mesi da gennaio a maggio, e degli scontrini emessi nel periodo 1 – 4 settembre
2018.
In questo modo, l'Ufficio perviene alla stima dei coperti serviti nell'anno:
Totale bevande monodose nell'anno (a) 151.187 acqua utilizzate in autoconsumo dai dipendenti e soci (b) - 10.800 bibite utilizzate in autoconsumo dai dipendenti e soci (c) -10.800
totale litri vino acquistati 39.270 sfrido 21 litri gg per cucinare -7.665
totale litri vino utilizzati servizio al tavolo 31.605 vendita 1 litro 1/3 10.535,00 10.535,00 vendita mezzo litro 1/3 10.535,00 21.070,00 vendita 1/4 litro 1/3 10.535,00 42.140,00
totale litri birra fusto acquistata 6.810 sfrido 3 litri gg per cucinare - 1.095
totale litri birra fusto utilizzata al servizio al tavolo 5.715 utilizzo cl 20 15% 857,25 4.286 utilizzo cl 40 85% 4.858 12.144
totale bevande somministrate nell'anno 219.763
Numero di bibite mediamente utilizzate da ogni cliente 1,0112
Totale coperti serviti nell'anno = 219.763: 1,0112 = 217.318
Sulla base della metodologia seguita per il consumo medio di bevande, i verificatori calcolavano in euro
16,47 il prezzo medio di vendita di ogni pasto, il quale, moltiplicato per il totale dei coperti serviti, restituiva l'ammontare dei ricavi rideterminati per l'anno oggetto di controllo e, al netto di quelli dichiarati, i maggiori ricavi da sottoporre a tassazione diretta ed indiretta:
N. coperti 217.318
Prezzo medio netto Iva 16,47
Ricavi € 3.578.974,79
Totale ricavi determinati (a) € 3.578.974,79
Ricavi dichiarati (b) -€ 3.172.757,67 maggiori ricavi (a-b) € 406.217,12
Il PVC si chiudeva con un rilievo sostanziale di un maggior imponibile di euro 406.217,12 quali componenti positivi non dichiarati ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.446/97 e operazioni imponibili ai fini IVA, determinati con metodo analitico - induttivo ex art. 39 comma 1- lett. d, d.p.r. n. 600/73.
In seguito della notifica del menzionato PVC, la società presentava, in data 15/01/2024, le osservazioni di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, chiedendo, tra l'altro, una revisione dei maggiori imponibili accertati.
L'Ufficio Controlli dell'Amministrazione finanziaria condivideva i rilievi di merito sviluppati dai verificatori, ma rettificava la quantificazione del maggiore imponibile calcolato in quanto viziato da un mero errore di calcolo.
Più nello specifico, l'Ufficio rideterminava l'ammontare delle bevande acquistate ed utilizzate mediante il corretto calcolo della proporzione dell'acqua spillata dal depuratore sul totale dell'acqua somministrata come da seguente tabella:
ACQUA acquistata cl 50 = 6.294
ACQUA acquistata CL 100 = 7.968
Acqua spillata dal depuratore 67% = 28.956
BIBITE birra e vino monodose = 93.707
Totale bevande monodose = 136.925
VINO fusti litri 39.270
BIRRA fusti litri 6.810
Totale bevande sfuse litri 46.080
L'acqua cl 50 e 100 totale 14.262 rappresenta il 33% dell'acqua somministrata.
Di conseguenza, lasciando fermi gli altri parametri (autoconsumo, sfrido, consumo di bevande medio per coperto e prezzo medio del pasto), il maggiore imponibile veniva rideterminato come di seguito riportato:
N. coperti 203.224
Prezzo medio netto Iva 16,47
Ricavi € 3.347.099,28
Totale ricavi determinati (a) € 3.347.099,28
Ricavi dichiarati (b) -€ 3.172.757,67 maggiori ricavi (a-b) € 174.341,61
Con lo schema d'atto n. T9DQ3R205183/2024, notificato in data 12/12/2024, la contribuente veniva informata della pretesa erariale calcolata sul maggior imponibile accertato di euro 174.341,61.
La Parte presentava entro il termine previsto le osservazioni di cui all'art.
6-bis, comma 3, L. 212/2000 che non venivano accolte dall'Ufficio che, in data 31/03/2025, notificava l'avviso di accertamento n.
T9D03R205183/2024 qui impugnato. Avverso l'atto impositivo, la società ha opposto ricorso contestandone l'errata applicazione della normativa di riferimento, la tardività della sua notifica ed il merito della pretesa erariale.
In via pregiudiziale la società lamenta la nullità dell'atto impositivo in quanto emesso sulla base di una normativa non applicabile ratione temporis.
A dire della ricorrente, l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi alle norme procedimentali vigenti al momento della consegna del PVC e della presentazione delle osservazioni e richieste previste dall'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, ovvero instaurare il contraddittorio con la contribuente mediante notifica dell'invito a comparire come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 218/1997.
Invece, con l'adozione dello schema d'atto, l'Ufficio avrebbe applicato una normativa entrata in vigore successivamente all'avvio del procedimento con conseguente nullità insanabile dell'avviso di accertamento emesso.
L'eccezione non è fondata sia in fatto che in diritto.
Secondo l'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e applicabile dalla pubblicazione il 30.04.2024 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto MEF che individua gli atti esclusi, “…tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo…
…Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo…
…L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”
La norma che ha introdotto la nuova procedura fa esplicito riferimento agli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ovvero gli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria adottati al termine di una fase istruttoria ed immediatamente lesivi della sfera patrimoniale del contribuente in quanto recanti una pretesa erariale definita nell'an e nel quantum.
Il processo verbale di constatazione rappresenta un atto amministrativo di natura endoprocedimentale, propedeutico alla successiva emissione dell'avviso di accertamento, ma non direttamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, come tale non può essere oggetto di autonoma impugnazione non rientrando nell'elenco degli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria previsto dall'articolo 19 del D.lgs. n.
546/92.
Nel caso in esame, la decisione di emettere un atto autonomamente impugnabile nei confronti della società ricorrente, in esito alla valutazione (e anche alla parziale rettifica) dei rilievi contenuti nel verbale redatto dai verificatori, è stata assunta il data 12 dicembre 2024.
Pertanto, sulla base della normativa che regola il procedimento tributario in vigore ratione temporis, l'Ufficio ha correttamente e preventivamente notificato lo schema d'atto n. T9DQ3R2051836/2024, accordando alla contribuente il lasso di tempo previsto dall'articolo 6bis della Legge n.212/2000 per la presentazione delle osservazioni.
Né può riconoscersi fondata l'eccezione d'illegittimità dell'atto impositivo per la mancata indicazione nel PVC della normativa di riferimento dello schema d'atto che è atto successivo ed eventuale. Il PVC si limita, correttamente, ad indicare solo i riferimenti normativi da cui traggono origine le tutele e le prerogative accordate al contribuente con esclusivo riferimento all'atto stesso.
Con riferimento alla deduzione della ricorrente che eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto la sua emissione non sarebbe avvenuta se fosse stato attivato il contraddittorio preventivo si fa osservare che la ratio legis della disciplina contenuta nell'art.
6-bis è quella di garantire una maggiore trasparenza e partecipazione del contribuente nel procedimento tributario, così rivelandosi più favorevole al contribuente della disciplina precedente. L'eccezione è pertanto priva di fondamento.
La contribuente contesta poi l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2018 per il quale il termine previsto dall'articolo 43, comma 1 del DPR 600/73 scadeva il 31/12/2024 con la conseguenza che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 31 marzo 2025, sarebbe da ritenersi tardiva anche a voler considerare la sospensione prevista per l'emergenza pandemica.
L'eccezione è priva di fondamento.
Il comma 3 dell'articolo 6bis della Legge n. 212/2000, che si conferma essere la normativa applicabile in quanto in vigore al momento dell'emissione dell'atto impositivo impugnato, prevede che:
“Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso in esame, lo schema d'atto è stato notificato in data 12 dicembre 2024 quando decorrevano meno di centoventi giorni alla scadenza del termine di decadenza. Di conseguenza, tale termine è stato legittimamente posticipato al 30 aprile 2025 con la conseguenza che l'avviso di accertamento, notificato il
31 marzo 2025, risulta tempestivo.
Dopo aver contestato il profilo di legittimità dell'atto impositivo, la contribuente focalizza le proprie doglianze nel merito della pretesa erariale sostenendo l'infondatezza degli elementi di criticità riscontrati nel corso della verifica che hanno consentito all'Ufficio di procedere alla rideterminazione induttiva dei ricavi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.p.r. n. 600/1973.
La società ricorrente contesta altresì anche lo specifico metodo presuntivo utilizzato con il quale l'Ufficio, partendo dalla quantità di bevande effettivamente acquistate, è pervenuto alla stima dei coperti serviti sul presupposto che ogni cliente beva in media 1,0112 bibite.
In tal modo, a dire della contribuente, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle specificità di esercizio dell'attività commerciale, che adottando la formula “all you can eat” si differenzierebbe sostanzialmente dalla normale attività di trattoria, né delle specifiche proprietà organolettiche dei pasti serviti, prima tra tutte la sapidità derivante dall'utilizzo della salsa di soia che indurrebbe ad un maggior uso di bevande.
La ricorrente ritiene, inoltre, che l'ufficio abbia fatto utilizzo di parametri e stime, quali quello relativo alla redditiva riscontrato in relazione al periodo d'imposta oggetto di controllo, non adeguatamente giustificati e provati, così come risulterebbero prive di valore probatorio le valutazioni effettuate in merito all'eccessiva onerosità dei costi di magazzino riferiti allo stoccaggio di merci deperibili. Analoghe contestazioni si estendono al campione utilizzato per il calcolo dei parametri di consumo di bevande e prezzo del pasto utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi ritenuto non rappresentativo in quanto riferito solo ad alcuni giorni della settimana.
Sulla scorta di tali censure, la ricorrente, chiede l'annullamento dell'atto impositivo.
Contrariamente alla tesi della ricorrrente si ritiene legittimo l'utilizzo del metodo di accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, comma 1, lett. D) del D.p.r. n. 600/1973, e dall'articolo 54 del D.p.r. n. 633/1972 ai fini IVA, che consente all'Ufficio avvalersi di presunzioni qualificate, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili, quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 del D.P.R. 600/1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa.
Il ricorso all'accertamento analitico-induttivo è ritenuto ammissibile anche in presenza di scritture contabili che, pur formalmente corrette, siano risultate confliggenti con le normali regole di ragionevolezza
(Cassazione, 13 maggio 2015 n. 9716) prima tra tutte l'antieconomicità correlata ad una gestione imprenditoriale che mostra risultati economici insoddisfacenti o comunque contrari ai principi di ragionevolezza economica.
Nel caso di specie il primo elemento di criticità riscontrato dai verificatori attiene proprio alla bassa redditività dichiarata sia nell'anno oggetto di controllo (2018), che negli anni precedenti e successivi come si evince dal prospetto che segue: nel 2017 del 2,36%; nel 2018 del 1,79%; nel 2019 del 1,89%; nel 2020 del - 12,92; nel 2021 del - 2,41%.
Escludendo gli anni di imposta 2020 e 2021 periodo per il quale il settore della ristorazione ha subito perdite dovute alla pandemia, il 2018 è l'anno in cui la società ha dichiarato la redditività più bassa del triennio 2017/2019 ovvero 1,79%.
Tale livello di redditività non può essere ritenuto idoneo a remunerare l'alea d'impresa connaturata al settore di appartenenza, anche alla luce del fatto tale risultato è stato raggiunto in seguito agli aggiustamenti di bilancio di seguito descritti.
La società chiudeva il bilancio al 31/12/2018 con un utile di € 31.436,00, risultato apparentemente soddisfacente, se non per il fatto che per raggiungere tale risultato i soci hanno dovuto rinunciare ad un finanziamento alla data del 30 dicembre 2018 di € 190.000,00.
Di conseguenza, l'insussistenza di un debito iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, derivante dalla volontà dei soci e non da un evento esterno, ha comportato la rilevazione di un componente positivo di reddito straordinario senza la quale la società avrebbe chiuso in perdita e con una redditività negativa.
A ciò si aggiunga che la società ha indicato tra i ricavi al 30 dicembre, vendite per € 80.000,00 con la causale
“AUTOFATTURA 2018 DIPENDENTI EURO 25 Società_1 PASTI” e al 31 dicembre 2018 vendite per
€ 190.000,00 con la causale “AUTOFATTURA EURO 25 X 4400 PASTI DIPENDENTI E SOCI” aumentando in questo modo i ricavi dell'anno di € 270.000,00 ed ottenendo il punteggio di affidabilità 10.00 su tre indici
ISA.
I ricavi connessi all'autoconsumo di pasti da parte dei dipendenti sono stati contabilizzati in sede di scritture di completamento del bilancio (30 e 31 dicembre), ma escludendo che tali dipendenti abbiano consumato
7.200 pasti negli ultimi due giorni del 2018, deve ritenersi che tale ammontare si riferisca a quelli consumati nel corso dell'anno e che potevano essere contabilizzati a cadenza giornaliera/mensile quando si verificavano le condizioni di certezza e determinabilità. La loro concentrazione a fine anno lascia legittimamente presumere che la contribuente si sia riservata spazi di manovra contabile al fine esprimere una redditività soddisfacente, mitigando gli effetti negativi derivanti dall'omessa fatturazione o sotto fatturazione.
Le stesse osservazioni sono legittime anche per le criticità riscontrate dall'Ufficio in merito alla gestione del magazzino per la quale la ricorrente evidenziava che le materie prime non sarebbero effettivamente conservate in magazzino, ma acquistate in anticipo e mantenute presso i fornitori.
Tale affermazione è però generica e non suffragata da alcuna documentazione probante e comunque non spiegherebbe l'illogicità e, di conseguenza, la poca credibilità di volumi così elevati a magazzino di materie prime ad alta deperibilità in un'attività caratterizzata, per espressa affermazione della stessa ricorrente in sede di osservazioni allo schema d'atto, dalla fornitura ai clienti di prodotti “freschi”.
In questo contesto, anche i ridotti numeri relativi al servizio di lavanderia, rispetto al numero di tavoli (200), ai coperti (590 sia a pranzo che a cena) e al numero di dipendenti (43 su due turni), fa ritenere che siano frutto della scelta di non fornire elementi utili all'applicabilità del cosiddetto “tovagliometro” in un accertamento induttivo.
Ulteriore elemento di criticità riscontrato dai verificatori attiene al controllo del registro dei corrispettivi dal quale è emerso che la società contabilizza la gran parte degli incassi con le carte di credito e bancomat e solo marginalmente in contanti e ticket. Nel mese di settembre 2018, ad esempio, è stato rilevato che la società ha contabilizzato pagamenti tramite POS per un ammontare di € 201.741,00 e soltanto € 26.060,00 in contanti.
Il dato si scosta troppo dalla media nazionale dei pagamenti elettronici che, sulla base dei dati sviluppati dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, si attesta nel 2024 intorno al 40% con valori che toccano il 75% al Nord Italia.
Nel caso di specie, i verificatori hanno riscontrato, su un campione relativo al 2018, una percentuale di incassi elettronici sul totale dei corrispettivi dell'88% che può legittimamente essere ritenuta ulteriore sintomo di occultamento di ricavi non fatturati non adeguatamente confutato dalla ricorrente.
Gli elementi sopra descritti, valutati in maniera sistematica nel loro insieme, giustificano pertanto la legittimità dell'utilizzo della metodologia di accertamento analitico-induttiva prevista ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72 in quanto la contabilità della ricorrente, ed il relativo risultato economico, può considerarsi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente.
In tali casi è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria a carico del contribuente medesimo (Cassazione sentenze n.
6849/2009; n.7881/2012 e n. 27477/2013) che nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, con la conseguenza che il ricorso è da respingere e l'atto impugnato da confermare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 Srl alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in euro 3.000,00.
Milano, 23 ottobre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente
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