Decreto presidenziale 12 luglio 2025
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali legali rappresentanti di-OMISSIS- s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Comune di Norcia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino, 9;
nei confronti
ARPA Umbria - Dipartimento territoriale Umbria Sud Distretto Foligno - Spoleto - Valnerina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di sospensione lavori n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Arma dei Carabinieri, e del Comune di Norcia;
Visti gli artt. 35, comma. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Comune di Norcia n.-OMISSIS- di sospensione dei lavori riferita ad opere di cui si contesta la realizzazione in totale difformità rispetto al permesso di costruire n. -OMISSIS- per “ recupero ambientale di un sito estrattivo dismesso a mezzo di tombatura con materiale inerte e/o rocce da scavo ”, relativamente ad un sito ubicato in località Piana di Santa Scolastica;
- si sono costituiti per resistere in giudizio il Comune di Norcia ed il Ministero della difesa;
- a seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare ed è stata contestualmente ordinata la rinnovazione della notificazione nulla nei confronti di ARPA Umbria;
- la parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione del contraddittorio bensì, con atto notificato alle controparti in data -OMISSIS- e depositato il successivo 29 luglio, considerato il venir meno nelle more del giudizio degli effetti della gravata ordinanza ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese;
- le controparti nulla hanno controdedotto;
- in data 25 agosto 2025 l’avvocato di parte ricorrente ha depositato in atti la revoca del mandato, dallo stesso accettata;
- all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, per quanto esposto, che non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento gravato, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, stante la mancata opposizione delle controparti all’istanza di parte ricorrente, fermo restando l’onere di versamento del contributo unificato a carico della stessa parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
IE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RR | CO GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.