CASS
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Massime • 1
Nel caso di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, laddove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca della costituzione, facendo venir meno l'unica manifestazione di volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra la remissione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/11/2024, n. 47185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Drnetlere altn o -52 tj r'ci.i:tisk, di parte p mposto dalla legge sul ricorso proposto da: nato a [...] la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47185 Anno 2024 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 20 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di S.M. per i reati di sequestro di persona e violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia;
in particolare la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena;
- che il ricorso dell'imputato è fondato, atteso che la rinuncia alla costituzione di parte civile è intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa Corte di cassazione ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01); - che a tale proposito le Sezioni Unite (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01) hanno affermato che i nell'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati, non richiedendo la presentazione della querela forme particolari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giudizio, mentre ,nel caso di specie la revoca della costituzione della parte civile intervenuta nel corso del giudizio di appello ha fatto venir meno l'unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e deve, quindi, intendersi quale remissione della querela con conseguente estinzione del reato;
- che dovendo il ricorso essere accolto, non possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, atteso che già con la sentenza di appello il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, e neppure quelle del giudizio di appello, atteso che neppure con la sentenza di secondo grado l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto il suo appello è stato in parte accolto;
2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 27/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47185 Anno 2024 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 20 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di S.M. per i reati di sequestro di persona e violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia;
in particolare la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena;
- che il ricorso dell'imputato è fondato, atteso che la rinuncia alla costituzione di parte civile è intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa Corte di cassazione ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01); - che a tale proposito le Sezioni Unite (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01) hanno affermato che i nell'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati, non richiedendo la presentazione della querela forme particolari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giudizio, mentre ,nel caso di specie la revoca della costituzione della parte civile intervenuta nel corso del giudizio di appello ha fatto venir meno l'unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e deve, quindi, intendersi quale remissione della querela con conseguente estinzione del reato;
- che dovendo il ricorso essere accolto, non possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, atteso che già con la sentenza di appello il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, e neppure quelle del giudizio di appello, atteso che neppure con la sentenza di secondo grado l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto il suo appello è stato in parte accolto;
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 27/11/2024.