base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici).
1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, la parola: "direttamente" e' soppressa.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10, n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"27-ter) le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all' art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS".