Articolo 75 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 74Articolo 76
Versione
6 marzo 1992
Art. 75. (Impegni a carico del Fondo di rotazione) 1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.
2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualita' in cui dovra' realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunita' europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992