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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.8825/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8825/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Salerno, al corso V. Emanu C.F._1
o dell'avv. Arturo Mazzei, dell'avv. Fabrizio Vassallo e dell'avv. Luigi Gaudiano, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1 [...] elettivamente domiciliato in Altavilla Silentina (SA), all C.F._2
. 31, presso lo studio dell'avv. Angela Carrozza, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2022, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatar Controparte_2 in data 18 dicembre 2004 nel Comune di Battipaglia (SA coniugale, erano nati due figli, (13.06.2006) e (03.02.2011), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separa nale dal coniuge In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi determinati dal comportamento di disinteresse del marito, chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti di quest'ultimo, l'affidamento esclusivo dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e per quello dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito Controparte_2
e, aderendo alla domanda di separazione, llegato dalla moglie in merito alle cause della crisi familiare e alla ricostruzione dei fatti dedotti negli scritti difensivi;
al riguardo, precisava di essere andato via di casa da circa due anni e che la moglie aveva trasferito la propria residenza presso l'attuale compagno, mentre entrambi i figli vivevano presso di lui e presso l'abitazione della zia materna. Pertanto, il resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, contestando l'allegato stato di disoccupazione e opponendosi per tale motivo alla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie. 2. In data 17 gennaio 2023, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1509/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti Provvisori Al riguardo, si evidenzia che, all'esito dell'udienza presidenziale, il G.D. ha previsto l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa familiare, e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla moglie la somma mensile di € 150,00 per il suo mantenimento e di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie. All'udienza del 20 febbraio 2024, in seguito alla costituzione del resistente e dopo avere proceduto all'ascolto di entrambi i ragazzi, sono state disposte la residenza prevalente dei figli presso il padre e la revoca degli obblighi a contenuto economico anche per ciò che concerne il mantenimento della ricorrente in ragione della rinuncia alla domanda. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, occorre rilevare che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio sui fatti dedotti e, soprattutto, sul loro nesso causale rispetto alla crisi coniugale e, al riguardo, deve confermarsi l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti in quanto eccessivamente generiche nella loro formulazione quanto a circostanze spazio- temporali. In definitiva, l'assenza di elementi certi sui comportamenti allegati e sul motivo della crisi coniugale esclude ex se una pronuncia di addebito della separazione con conseguente rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. Affidamento del figlio minore Per_2
Al riguardo, si deve precisar ffidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Lo scopo, quindi, è quello di porre i genitori nella condizione di gestire a pari titolo li rapporto di vita con i figli e di realizzare al meglio la finalità di garantirgli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Nel caso di specie, si evidenzia che, nonostante le inziali richieste, non sono emerse particolari criticità rispetto all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e, pertanto, in conformità alle domande da ultimo avanzate dalle parti, appare opportuno confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo e che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Si dispone, inoltre, la residenza prevalente del minore presso il padre, sebbene sia pacifico che entrambi i figli vivono anche presso l'abitazione della zia materna. Tempi di permanenza presso la madre In merito ai tempi di permanenza presso la madre, superate le inziali problematiche di rifiuto verso la figura genitoriale materna, come precisato da entrambe le parti, si ritiene opportuno lasciare all'accordo tra la madre e il figlio minore la decisione sui tempi e sulle modalità di frequentazione, anche tenuto conto dell'età di (quasi 15 anni). Per_2
Mantenimento d inori In merito agli aspetti a contenuto economico, sussiste allo stato la necessità di prevedere una forma di contribuzione indiretta a carico della madre per il mantenimento dei figli che si è resa disponibile a versare la complessiva somma di € 150,00 mensili. Per ciò che concerne la condizione economica delle parti, deve evidenziarsi che la ricorrente ha dichiarato sempre di essere disoccupata, circostanza contestata dal resistente che ha precisato che la moglie ha svolto e svolge l'attività di estetista;
al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente non ha prodotto adeguata documentazione a sostegno delle proprie allegazioni ma soltanto un ISEE al quale non può attribuirsi valore probatorio, mentre il resistente ha prodotto documentazione attestante un reddito non elevato ma ha dichiarato in udienza di percepire un reddito variabile tra € 15.000,00 e € 20.000,00 all'anno (cfr. documentazione in atti e verbale di udienza del 18.01.2024). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in considerazione le citate condizioni economiche delle parti e la frequentazione madre-figli che non è giornaliera e costante, sia pure non per volontà della ricorrente;
pertanto, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a ma di € 200,00 (€ 100,00 Controparte_1 ciascuno), oltre rivaluta do gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla presente Per_1 Per_2 pronuncia oltre al 50% a rao e per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Assegno unico Deve inoltre disporsi la percezione da parte del resistente dell'intera somma a titolo di assegno unico in ragione della più volte citata scarsa frequentazione tra la madre e i figli e, dunque, della mancanza di un costante mantenimento diretto da parte della ricorrente. Al riguardo, l'art. 6, comma 4 del d.lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Orbene, la norma deve essere interpretata alla luce della sua funzione sociale, tenendo anche conto della recente circolare dell'Inps nr. 23/22 secondo cui qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento. Al riguardo, va osservato che la norma indicata, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno unico e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice della separazione che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Da ciò ne discende che l'assegno possa essere attribuito, nella sua interezza, al genitore collocatario del minore, anche per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. (cfr. sul punto Sez 1 Ordinanza nr. 4672 del 22 febbraio 2025, secondo cui in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore).
Da quanto indicato, pertanto, si ritiene equo disporre che l'assegno unico sia percepito per intero . Controparte_1
Mantenimento in fav A tale ultimo proposito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda della ricorrente relativa al mantenimento per sé in ragione dell'espressa rinuncia dalla stessa operata. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_2 ni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre e con i tempi di permanenza presso la madre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese mma di € 200,00 (€ 100,00 Controparte_1 ciascuno), oltre rivalut ndo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla presente Per_1 Per_2 pronuncia;
d. dispone l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
e. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da CP_1
;
[...]
f. cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il suo mantenimento;
g. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8825/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Salerno, al corso V. Emanu C.F._1
o dell'avv. Arturo Mazzei, dell'avv. Fabrizio Vassallo e dell'avv. Luigi Gaudiano, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1 [...] elettivamente domiciliato in Altavilla Silentina (SA), all C.F._2
. 31, presso lo studio dell'avv. Angela Carrozza, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2022, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatar Controparte_2 in data 18 dicembre 2004 nel Comune di Battipaglia (SA coniugale, erano nati due figli, (13.06.2006) e (03.02.2011), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separa nale dal coniuge In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi determinati dal comportamento di disinteresse del marito, chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti di quest'ultimo, l'affidamento esclusivo dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e per quello dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito Controparte_2
e, aderendo alla domanda di separazione, llegato dalla moglie in merito alle cause della crisi familiare e alla ricostruzione dei fatti dedotti negli scritti difensivi;
al riguardo, precisava di essere andato via di casa da circa due anni e che la moglie aveva trasferito la propria residenza presso l'attuale compagno, mentre entrambi i figli vivevano presso di lui e presso l'abitazione della zia materna. Pertanto, il resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, contestando l'allegato stato di disoccupazione e opponendosi per tale motivo alla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie. 2. In data 17 gennaio 2023, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1509/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti Provvisori Al riguardo, si evidenzia che, all'esito dell'udienza presidenziale, il G.D. ha previsto l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa familiare, e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla moglie la somma mensile di € 150,00 per il suo mantenimento e di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie. All'udienza del 20 febbraio 2024, in seguito alla costituzione del resistente e dopo avere proceduto all'ascolto di entrambi i ragazzi, sono state disposte la residenza prevalente dei figli presso il padre e la revoca degli obblighi a contenuto economico anche per ciò che concerne il mantenimento della ricorrente in ragione della rinuncia alla domanda. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, occorre rilevare che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio sui fatti dedotti e, soprattutto, sul loro nesso causale rispetto alla crisi coniugale e, al riguardo, deve confermarsi l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti in quanto eccessivamente generiche nella loro formulazione quanto a circostanze spazio- temporali. In definitiva, l'assenza di elementi certi sui comportamenti allegati e sul motivo della crisi coniugale esclude ex se una pronuncia di addebito della separazione con conseguente rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. Affidamento del figlio minore Per_2
Al riguardo, si deve precisar ffidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Lo scopo, quindi, è quello di porre i genitori nella condizione di gestire a pari titolo li rapporto di vita con i figli e di realizzare al meglio la finalità di garantirgli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Nel caso di specie, si evidenzia che, nonostante le inziali richieste, non sono emerse particolari criticità rispetto all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e, pertanto, in conformità alle domande da ultimo avanzate dalle parti, appare opportuno confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo e che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Si dispone, inoltre, la residenza prevalente del minore presso il padre, sebbene sia pacifico che entrambi i figli vivono anche presso l'abitazione della zia materna. Tempi di permanenza presso la madre In merito ai tempi di permanenza presso la madre, superate le inziali problematiche di rifiuto verso la figura genitoriale materna, come precisato da entrambe le parti, si ritiene opportuno lasciare all'accordo tra la madre e il figlio minore la decisione sui tempi e sulle modalità di frequentazione, anche tenuto conto dell'età di (quasi 15 anni). Per_2
Mantenimento d inori In merito agli aspetti a contenuto economico, sussiste allo stato la necessità di prevedere una forma di contribuzione indiretta a carico della madre per il mantenimento dei figli che si è resa disponibile a versare la complessiva somma di € 150,00 mensili. Per ciò che concerne la condizione economica delle parti, deve evidenziarsi che la ricorrente ha dichiarato sempre di essere disoccupata, circostanza contestata dal resistente che ha precisato che la moglie ha svolto e svolge l'attività di estetista;
al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente non ha prodotto adeguata documentazione a sostegno delle proprie allegazioni ma soltanto un ISEE al quale non può attribuirsi valore probatorio, mentre il resistente ha prodotto documentazione attestante un reddito non elevato ma ha dichiarato in udienza di percepire un reddito variabile tra € 15.000,00 e € 20.000,00 all'anno (cfr. documentazione in atti e verbale di udienza del 18.01.2024). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in considerazione le citate condizioni economiche delle parti e la frequentazione madre-figli che non è giornaliera e costante, sia pure non per volontà della ricorrente;
pertanto, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a ma di € 200,00 (€ 100,00 Controparte_1 ciascuno), oltre rivaluta do gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla presente Per_1 Per_2 pronuncia oltre al 50% a rao e per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Assegno unico Deve inoltre disporsi la percezione da parte del resistente dell'intera somma a titolo di assegno unico in ragione della più volte citata scarsa frequentazione tra la madre e i figli e, dunque, della mancanza di un costante mantenimento diretto da parte della ricorrente. Al riguardo, l'art. 6, comma 4 del d.lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Orbene, la norma deve essere interpretata alla luce della sua funzione sociale, tenendo anche conto della recente circolare dell'Inps nr. 23/22 secondo cui qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento. Al riguardo, va osservato che la norma indicata, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno unico e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice della separazione che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Da ciò ne discende che l'assegno possa essere attribuito, nella sua interezza, al genitore collocatario del minore, anche per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. (cfr. sul punto Sez 1 Ordinanza nr. 4672 del 22 febbraio 2025, secondo cui in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore).
Da quanto indicato, pertanto, si ritiene equo disporre che l'assegno unico sia percepito per intero . Controparte_1
Mantenimento in fav A tale ultimo proposito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda della ricorrente relativa al mantenimento per sé in ragione dell'espressa rinuncia dalla stessa operata. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_2 ni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre e con i tempi di permanenza presso la madre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese mma di € 200,00 (€ 100,00 Controparte_1 ciascuno), oltre rivalut ndo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla presente Per_1 Per_2 pronuncia;
d. dispone l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
e. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da CP_1
;
[...]
f. cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il suo mantenimento;
g. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi