Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Annalisa Rocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Umbria prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale è stato negato alla Società -OMISSIS-l'accesso al verbale di sopralluogo del-OMISSIS- (e relativi allegati) richiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, con nota dell'11.09.2025;
nonché per l’ordine alla Regione Umbria, previa eventuale declaratoria dell'illegittimità del diniego sull'istanza di accesso dell'-OMISSIS-della-OMISSIS-, di esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa EN IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna la nota protocollo pec n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Regione Umbria con la quale le è stato negato l’accesso al verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, richiesto con nota dell’-OMISSIS-, al fine di conseguire la declaratoria dell’illegittimità del predetto diniego all’istanza ostensiva e l’ordine di esibizione della documentazione richiesta.
Il richiamato verbale di sopralluogo veniva redatto da personale della Regione Umbria e dell’ARPA, in presenza di dipendenti del Comune di Perugia e di rappresentanti della ricorrente (tra cui il suo legale), in occasione dell’incendio occorso il -OMISSIS-presso l’impianto di digestione anaerobica e di compostaggio rifiuti a matrice organica gestito dalla società in -OMISSIS-: in tale occasione, oltre a svolgere i controlli prescritti in caso di incidenti dall’art. 29 undecies del D.Lgs. n. 152/02, le autorità competenti operavano altresì i controlli relativi al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29 decies .
2. All’esito di tale sopralluogo la Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio e ambiente, Servizio Economia circolare, adottava la determina dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con la quale diffidava la società all’eliminazione delle irregolarità riscontrate, limitava con decorrenza dall’-OMISSIS-il conferimento dei rifiuti identificati con codice EER 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense ad un massimo di 210 ton/settimana, ed avvertiva che in caso di inottemperanza alle prescrizioni sarebbe potuta derivare la sospensione o addirittura la chiusura dell’attività.
-OMISSIS- impugnava il predetto provvedimento avanti a questo Tribunale con ricorso rubricato al n. di ruolo 440/2025 e contestualmente presentava istanza di accesso al verbale di sopralluogo del -OMISSIS-da cui è derivata la determina dirigenziale gravata nel primo giudizio. La Regione Umbria in data 4 novembre 2025 ha opposto diniego affermando che “il documento richiesto è parte integrante di atti d’indagine di Polizia Giudiziaria tutt’ora in corso, con la presente si comunica il differimento dell’accesso e pertanto lo stesso risulta non ostensibile ”.
3. La società ha impugnato la predetta nota nella presente sede con il rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della L. n. 241/1990, in quanto la ricorrente esercitava il proprio diritto di accesso difensivo in riferimento all’impugnativa della determina dirigenziale n. -OMISSIS-, da ritenersi prevalente sulle esigenze di riservatezza; tra l’altro il relativo verbale non risultava oggetto di sequestro penale né di segreto, e costituiva sicuramente documento amministrativo, ragion per cui non poteva ritenersi sottratto all’accesso.
4. Si è costituita per resistere in giudizio la Regione Umbria, che in prima battuta ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente all’accesso, in quanto tutti i rilievi e le violazioni accertate nel corso del sopralluogo ed ivi verbalizzati costituirebbero informazioni già note all’interessata per essere state trasfuse integralmente nella determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 2025; in ogni caso il verbale del -OMISSIS-sarebbe coperto da segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e quindi non ostensibile, perché redatto da personale in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, oltre che trasmesso alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni del caso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Deve preliminarmente essere riconosciuto l’interesse della ricorrente all’ostensione del verbale di sopralluogo del-OMISSIS-, che reca gli accertamenti in fatto posti a fondamento del provvedimento regionale di diffida oggetto di gravame nel giudizio principale; né evidentemente può costituire motivo di esclusione dall’accesso la circostanza che buona parte del contenuto del sopralluogo sia stato trascritto nel provvedimento finale, vantando la ricorrente l’interesse a poter difendere le proprie prerogative nel pieno possesso dei dati contenuti in provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti.
8. Ciò chiarito, deve convenirsi con la Regione Umbria circa l’esclusione dall’accesso del verbale del-OMISSIS-, in virtù del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, lettera a), della L. n. 241/90 e 329 c.p.p., in quanto atto formato dalla polizia giudiziaria nell’ambito di indagini e perciò coperto dal segreto.
8.1. La Regione ha comprovato che il personale che ha svolto il sopralluogo era munito della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (in particolare si fa riferimento al dipendente in servizio presso la Direzione regionale Governo del territorio, Ambiente e protezione civile, Sig. -OMISSIS-, che in virtù del decreto prefettizio n. -OMISSIS-del 7 agosto 2020 ha assunto la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente al settore Rifiuti e autorizzazione integrata ambientale), come anche previsto dall’allegato B della Determinazione Direttoriale n. 5039 del 20 maggio 2022, che in sede di istituzione delle posizioni organizzative nei vari servizi regionali ha chiarito che il personale addetto alla Sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti, tra le altre cose “ - Svolge le funzioni di vigilanza e controllo di gestione dei rifiuti; predispone la documentazione per il Servizio preposto all’emanazione dell’Ordinanza di Ingiunzione di pagamento e attiva le procedure di deferimento all’Autorità Giudiziaria anche in collaborazione con altri organi di Polizia Giudiziaria”.
Inoltre, come emerge altresì dal diniego impugnato, il relativo verbale sarebbe stato trasmesso alla Procura della Repubblica, che tuttora lo detiene in ragione della possibile instaurazione di un procedimento penale.
8.2. In particolare l’art. 318 ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 - sia pure in riferimento alla diversa ipotesi del personale che elevi contravvenzioni in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente - espressamente qualifica l’organo di vigilanza quale polizia giudiziaria; inoltre il comma 7 del già citato art. 29 decies soggiunge che “Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.”
In altri termini nel caso in esame paiono sussistere entrambi i presupposti per la configurazione dell’obbligo di segretezza, ovvero sia la necessaria qualifica soggettiva del personale che ha redatto il documento, sia il potenziale collegamento con una indagine suscettibile di rilievo penale.
9. Con particolare riguardo al diniego di accesso ad un verbale di sopralluogo va richiamata la giurisprudenza che ha, invero, chiarito che l'esistenza di un’indagine penale “ non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso” (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2026, n. 886, id. 4 marzo 2022, n. 1482 del 2022; id. 7712 del 2021).
Peraltro, come desumibile dal dato letterale dell’art. 329 c.p.p., gli atti sottoposti a segreto sono solamente gli atti che “ abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e perciò quando il loro momento genetico, e la loro strutturale ragion d’essere, sia in tali organi” (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290) e non anche ulteriori atti di privati o dell’amministrazione che, ancorché successivamente acquisiti al procedimento penale, siano già stati utilizzati per l’adozione di atti amministrativi sottoposti al principio generale della trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 e agli artt. 22 ss. l. n. 241/1990.
Quanto appena sostenuto, è stato affermato anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui “l’eventuale trasmissione di atti amministrativi al giudice penale, nei casi in cui gli atti stessi non hanno formato oggetto di un provvedimento di sequestro, è circostanza irrilevante ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, essendo inidonea a ingenerare uno specifico obbligo di segretezza in capo all’amministrazione (C.d.S., sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170)” (Cons. stato, sez. VI, ord. 23 dicembre 2025, n. 10236).
Dunque nel novero degli atti idonei a configurare notitia criminis occorre distinguere tra denunce presentate nell'esercizio delle funzioni amministrative e quelle compiute nell'esercizio specifico delle funzioni di polizia giudiziaria: solo quest'ultime sono coperte dal segreto istruttorio e sono pertanto escluse dall'accesso. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 08 gennaio 2025, n. 165, T.A.R. Marche, sez. I, 22 marzo 2024, n. 304) .
10. Segnatamente la giurisprudenza ha enunciato le seguenti ipotesi ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'istanza ostensiva: “a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall'autorità giudiziaria, nel qual caso l'ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, nel qual caso, parimenti, l'ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all'Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono impedimenti ad ammettere l'accesso su tali atti. (ex multis, T.A.R. Umbria, 30 gennaio 2024, n. 36, nonché T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 marzo 2024, n. 381).
11. Se quindi indubbiamente il verbale di sopralluogo oggetto di contenzioso costituiva atto presupposto della determina dirigenziale di diffida rispetto ad alcune inosservanze dell’AIA, è anche vero che il fatto che fosse stato formato da personale munito della qualifica di polizia giudiziaria nell’esercizio di funzioni di vigilanza sul rispetto dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto lo rende idoneo a fungere da notizia di reato rispetto a fattispecie di potenziale rilevanza penalistica in tema di inquinamento ambientale: in buona sostanza si tratta di un atto volto a sollecitare l'iniziativa penale da parte dell' autorità giudiziaria, più che di atto amministrativo soggetto al generale regime di trasparenza, e quindi la Regione legittimamente ne ha differito l’accesso, negando, allo stato, l’ostensione.
12. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | SC NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.