Articolo 68 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 67Articolo 69
Versione
25 agosto 1988
Art. 68. 1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 68:
Il testo vigente del primo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 565 (Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione). Quando la corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la pena e' interamente espiata od estinta, ovvero perche' gli fu concessa la rimessione in liberta' a norma dell'art.
559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la corte di cassazione non ne ordina la sopsensione".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988