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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10166/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INFEDELE DICHIA n. QB2023444303 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con corso ritualmente notificato a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dal geom. Nominativo_1, in virtù di procura in atti, impugnava l'avviso di accertamento TaRi n. 34240 per l'anno 2017, notificato a mezzo PEC il 7.9.2023, relativo ad infedele dichiarazione della superficie del locale adibito a bar, caffè, pasticcerie (cat. 21) e di quello adibito a deposito, magazzini (cat. 04), siti in questa città, Indirizzo_2; e del locale adibito a depositi, magazzini (cat. 04) sito in Indirizzo_3 nonché del locale adibito a bar, caffè, pasticcerie (cat. 21) e di quello adibito ad uso depositi, magazzini (cat. 04) sito in Indirizzo_2.
Risultava in atti quanto segue:
- Il 20.11.2023 la ricorrente aveva notificato mediante PEC proposta di rimodulazione della pretesa tributaria, allegando relazione tecnica del geom. Nominativo_1; ed aveva poi avanzato istanza di autotutela.
- Dopo ripetuti solleciti aveva proposto ricorso-mediazione in ordine al quale Roma Capitale aveva notificato provvedimento di rigetto.
- La ricorrente aveva, poi, presentato nuova istanza di autotutela per l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato, ancora una volta rigettata dall'Amministrazione.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
1) mancata attivazione della procedura di accertamento con adesione da parte dell'Ufficio
2) Difetto di motivazione
3) Infondatezza della pretesa tributaria.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'opposto accertamento venisse annullato, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Con successiva memoria del 2.1.2025, riferiva che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo in ordine alle numerose vertenze pendenti, tra le quali la presente, e chiedeva che questa Corte ne prendesse atto con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stregua delle incontestate deduzioni di Roma Capitale e della prodotta documentazione, non è in dubbio che sia venuta meno la materia del contendere.
2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione, nei termini di cui in dispositivo.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per conciliazione stragiudiziale.
Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio
UN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10166/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INFEDELE DICHIA n. QB2023444303 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con corso ritualmente notificato a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dal geom. Nominativo_1, in virtù di procura in atti, impugnava l'avviso di accertamento TaRi n. 34240 per l'anno 2017, notificato a mezzo PEC il 7.9.2023, relativo ad infedele dichiarazione della superficie del locale adibito a bar, caffè, pasticcerie (cat. 21) e di quello adibito a deposito, magazzini (cat. 04), siti in questa città, Indirizzo_2; e del locale adibito a depositi, magazzini (cat. 04) sito in Indirizzo_3 nonché del locale adibito a bar, caffè, pasticcerie (cat. 21) e di quello adibito ad uso depositi, magazzini (cat. 04) sito in Indirizzo_2.
Risultava in atti quanto segue:
- Il 20.11.2023 la ricorrente aveva notificato mediante PEC proposta di rimodulazione della pretesa tributaria, allegando relazione tecnica del geom. Nominativo_1; ed aveva poi avanzato istanza di autotutela.
- Dopo ripetuti solleciti aveva proposto ricorso-mediazione in ordine al quale Roma Capitale aveva notificato provvedimento di rigetto.
- La ricorrente aveva, poi, presentato nuova istanza di autotutela per l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato, ancora una volta rigettata dall'Amministrazione.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
1) mancata attivazione della procedura di accertamento con adesione da parte dell'Ufficio
2) Difetto di motivazione
3) Infondatezza della pretesa tributaria.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'opposto accertamento venisse annullato, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Con successiva memoria del 2.1.2025, riferiva che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo in ordine alle numerose vertenze pendenti, tra le quali la presente, e chiedeva che questa Corte ne prendesse atto con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stregua delle incontestate deduzioni di Roma Capitale e della prodotta documentazione, non è in dubbio che sia venuta meno la materia del contendere.
2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione, nei termini di cui in dispositivo.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per conciliazione stragiudiziale.
Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio
UN