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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 744/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 744 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Scorzè (VE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Irene Ceolin in Marcon (Venezia), Piazza IV Novembre n. 8 (PEC
, che la rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
( C.F. , nato a [...], il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via Nomentana 1252, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marta Antonioli in
Roma, Via Flaminia n. 21 (PEC ), che lo rappresenta e Email_2
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24-29.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-29.04.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18.05.2003 in Venezia, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2003 al numero 0009, parte 2, serie A7 alle seguenti condizioni: 1) i ricorrenti si obbligano a mantenere un rapporto caratterizzato dal mutuo rispetto;
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per lo stesso e con esercizio disgiunto per le decisioni di natura ordinaria;
3) il minore ed il fratello maggiore continueranno ad essere collocati Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre presso l'abitazione, sita in Scorzè (VE) Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 54 A;
4) quanto ai tempi di permanenza con il padre, il figlio maggiore potrà Per_2
stare con lui quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze universitarie, ricreative e di impegni;
- durante il corso dell'anno (al di fuori del periodo natalizio, pasquale ed estivo) concorderà con il padre, sentita anche la madre, le date dei viaggi a Roma con un Per_2
preavviso di almeno 10 giorni prima della partenza e le relative spese ordinarie saranno sopportate interamente dal padre;
il periodo natalizio, così come le vacanze pasquali, sarà concordato da con il padre, sentita anche la madre, con un preavviso di almeno 20 giorni Per_2
prima, con obbligo da parte del sig. di sostenere le relative spese ordinarie solo per il periodo CP_1
a lui spettante;
- durante le vacanze estive, ove decidesse di trascorrerle con il padre, Per_2
questo avverrà per un periodo di 5 settimane anche non consecutive e le relative spese ordinarie saranno sopportate dal sig. . Tutti i tempi di permanenza di nel corso dell'estate CP_1 Per_2
con il padre dovranno essere comunicati formalmente tra le parti entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. 5) il figlio minore , oggi diciassettenne, ha dimostrato negli ultimi tempi di voler Per_1
trascorrere più tempo a Roma, in particolare per le amicizie che ha consolidato;
pertanto per ciò che concerne la permanenza presso il padre, potrà stare con lui quando vuole e non più Per_1
secondo il piano stabilito nella sentenza di separazione, reso in una situazione in cui diversa era l'età e la maturità del ragazzo. Le date dei viaggi durante il corso dell'anno (al di fuori del periodo natalizio, pasquale ed estivo) saranno concordate tra i genitori, di concerto con il minore , Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e di impegni propri e con un preavviso di almeno 10 giorni prima della partenza;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con il Per_1
padre un periodo di 5 settimane anche non consecutive. Tutti i tempi di permanenza di nel Per_1
corso dell'estate con il padre dovranno essere comunicati formalmente tra le parti entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà con uno dei due genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 30 dicembre, giorno in cui si recherà presso l'altro genitore fino alla ripresa della scuola, con obbligo da parte del sig. di sostenere CP_1
le relative spese ordinarie solo per la settimana a lui spettante;
- le vacanze pasquali saranno trascorse dal ragazzo con i genitori ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla ripresa della scuola;
6) il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento CP_1
ordinario di entrambi i figli, l'importo complessivo mensile di € 700,00 (settecento/00), pari ad €
350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, versando detta somma entro il giorno 5 del mese alle medesime coordinate bancarie della sig.ra 6 bis) il sig. sosterrà le spese di trasferta dei figli (a/r Venezia - Roma) Pt_1 CP_1
mettendo a disposizione di entrambi i figli complessivamente un bonus mensile di €. 120,00=
(centoventieuro/00). Ciascun viaggio sarà preventivamente concordato tra figli e padre ed il pagamento avverrà mediante bonifico bancario direttamente nel c/c del figlio richiedente.
L'eventuale bonus mensile non richiesto potrà essere utilizzato anche nei mesi successivi da entrambi i figli. 7) le spese straordinarie, richiamato quanto previsto nel Protocollo di intesa del
Tribunale di Venezia, nonché le linee guida del CNF, che le parti -in possesso degli stessiconfermano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente atto, saranno divise nella percentuale del 60% in capo al sig. e al 40% in capo alla sig.ra per ciò che concerne le sole spese CP_1 Pt_1
sostenibili "senza preventivo accordo", mentre saranno divise nella percentuale del 50% ciascuno per tutte le altre spese che necessitano del consenso. 8) la sig. continuerà a percepire Pt_1
l'assegno unico per il minore fino al diciottesimo anno di quest'ultimo, che poi lo percepirà Per_1
direttamente, mentre l'assegno unico per il maggiore verrà direttamente attribuito a Per_2
quest'ultimo; 9) entrambi i coniugi dichiarano in questa sede di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere titolo per pretendere dall'altro qualsiasi forma di contributo per assistenza e/o mantenimento;
10) entrambi i coniugi dichiarano in questa sede di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver definitivamente compensato qualsiasi reciproca pregressa ragione creditoria. Si chiede ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.05.2003 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 10052/2014) nell'ambito della quale è stata emessa sentenza parziale sullo status n. 3805/2015, pubbl. il 23.11.2015 che ha dichiarato la separazione delle parti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24-29.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 10052/2014) avvenuta in data anteriore alla sentenza parziale n. 3805/2015, pubbl. il 23.11.2015 che ha dichiarato la separazione delle parti.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.05.2003 da Parte_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 9,
[...] Controparte_1
parte II, serie A, Ufficio 7, dell'anno 2003.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al suo passaggio in giudicato.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 744 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Scorzè (VE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Irene Ceolin in Marcon (Venezia), Piazza IV Novembre n. 8 (PEC
, che la rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
( C.F. , nato a [...], il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via Nomentana 1252, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marta Antonioli in
Roma, Via Flaminia n. 21 (PEC ), che lo rappresenta e Email_2
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24-29.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-29.04.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18.05.2003 in Venezia, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2003 al numero 0009, parte 2, serie A7 alle seguenti condizioni: 1) i ricorrenti si obbligano a mantenere un rapporto caratterizzato dal mutuo rispetto;
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per lo stesso e con esercizio disgiunto per le decisioni di natura ordinaria;
3) il minore ed il fratello maggiore continueranno ad essere collocati Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre presso l'abitazione, sita in Scorzè (VE) Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 54 A;
4) quanto ai tempi di permanenza con il padre, il figlio maggiore potrà Per_2
stare con lui quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze universitarie, ricreative e di impegni;
- durante il corso dell'anno (al di fuori del periodo natalizio, pasquale ed estivo) concorderà con il padre, sentita anche la madre, le date dei viaggi a Roma con un Per_2
preavviso di almeno 10 giorni prima della partenza e le relative spese ordinarie saranno sopportate interamente dal padre;
il periodo natalizio, così come le vacanze pasquali, sarà concordato da con il padre, sentita anche la madre, con un preavviso di almeno 20 giorni Per_2
prima, con obbligo da parte del sig. di sostenere le relative spese ordinarie solo per il periodo CP_1
a lui spettante;
- durante le vacanze estive, ove decidesse di trascorrerle con il padre, Per_2
questo avverrà per un periodo di 5 settimane anche non consecutive e le relative spese ordinarie saranno sopportate dal sig. . Tutti i tempi di permanenza di nel corso dell'estate CP_1 Per_2
con il padre dovranno essere comunicati formalmente tra le parti entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. 5) il figlio minore , oggi diciassettenne, ha dimostrato negli ultimi tempi di voler Per_1
trascorrere più tempo a Roma, in particolare per le amicizie che ha consolidato;
pertanto per ciò che concerne la permanenza presso il padre, potrà stare con lui quando vuole e non più Per_1
secondo il piano stabilito nella sentenza di separazione, reso in una situazione in cui diversa era l'età e la maturità del ragazzo. Le date dei viaggi durante il corso dell'anno (al di fuori del periodo natalizio, pasquale ed estivo) saranno concordate tra i genitori, di concerto con il minore , Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e di impegni propri e con un preavviso di almeno 10 giorni prima della partenza;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con il Per_1
padre un periodo di 5 settimane anche non consecutive. Tutti i tempi di permanenza di nel Per_1
corso dell'estate con il padre dovranno essere comunicati formalmente tra le parti entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà con uno dei due genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 30 dicembre, giorno in cui si recherà presso l'altro genitore fino alla ripresa della scuola, con obbligo da parte del sig. di sostenere CP_1
le relative spese ordinarie solo per la settimana a lui spettante;
- le vacanze pasquali saranno trascorse dal ragazzo con i genitori ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla ripresa della scuola;
6) il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento CP_1
ordinario di entrambi i figli, l'importo complessivo mensile di € 700,00 (settecento/00), pari ad €
350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, versando detta somma entro il giorno 5 del mese alle medesime coordinate bancarie della sig.ra 6 bis) il sig. sosterrà le spese di trasferta dei figli (a/r Venezia - Roma) Pt_1 CP_1
mettendo a disposizione di entrambi i figli complessivamente un bonus mensile di €. 120,00=
(centoventieuro/00). Ciascun viaggio sarà preventivamente concordato tra figli e padre ed il pagamento avverrà mediante bonifico bancario direttamente nel c/c del figlio richiedente.
L'eventuale bonus mensile non richiesto potrà essere utilizzato anche nei mesi successivi da entrambi i figli. 7) le spese straordinarie, richiamato quanto previsto nel Protocollo di intesa del
Tribunale di Venezia, nonché le linee guida del CNF, che le parti -in possesso degli stessiconfermano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente atto, saranno divise nella percentuale del 60% in capo al sig. e al 40% in capo alla sig.ra per ciò che concerne le sole spese CP_1 Pt_1
sostenibili "senza preventivo accordo", mentre saranno divise nella percentuale del 50% ciascuno per tutte le altre spese che necessitano del consenso. 8) la sig. continuerà a percepire Pt_1
l'assegno unico per il minore fino al diciottesimo anno di quest'ultimo, che poi lo percepirà Per_1
direttamente, mentre l'assegno unico per il maggiore verrà direttamente attribuito a Per_2
quest'ultimo; 9) entrambi i coniugi dichiarano in questa sede di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere titolo per pretendere dall'altro qualsiasi forma di contributo per assistenza e/o mantenimento;
10) entrambi i coniugi dichiarano in questa sede di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver definitivamente compensato qualsiasi reciproca pregressa ragione creditoria. Si chiede ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.05.2003 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 10052/2014) nell'ambito della quale è stata emessa sentenza parziale sullo status n. 3805/2015, pubbl. il 23.11.2015 che ha dichiarato la separazione delle parti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24-29.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 10052/2014) avvenuta in data anteriore alla sentenza parziale n. 3805/2015, pubbl. il 23.11.2015 che ha dichiarato la separazione delle parti.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.05.2003 da Parte_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 9,
[...] Controparte_1
parte II, serie A, Ufficio 7, dell'anno 2003.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al suo passaggio in giudicato.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore