Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2024, n. 20742
CASS
Sentenza 2 aprile 2024

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Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si è creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui è stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2024, n. 20742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20742
    Data del deposito : 2 aprile 2024

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