Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2025, proposto dal sig. DI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A.; l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., in persona del rispettivo Direttore pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. 124202590017767614/000 del 26.2.2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 63.898,81 su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. 12420207180183981000, nuovo numero di riferimento della cartella dell’Ag.E.A. n. 30020180000011197000, notificata il 20 dicembre 2018 e inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2000/2001, 2001/2002;
-della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – documento n. 12476202500000412000 – inviata dall’A.D.E.R. in data 27 marzo 2025;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento riattivata con l’intimazione impugnata, nonché il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. CO AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GI DI, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte bovino destinato alla commercializzazione con sede nel Comune di Pozzoleone (VI), ha impugnato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata, con la quale le Amministrazioni intimate gli hanno richiesto il pagamento della complessiva somma di € 63.898,81, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi alle annate lattiere 2000/2001 e 2001/2002. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame. L’intimazione, che richiama una cartella di pagamento in precedenza notificata e pure contestata in giudizio dal sig. DI, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Viene impugnato anche il c.d. “preavviso di iscrizione ipotecaria”, con il quale l’A.D.E.R. ha notiziato il ricorrente del fatto che, in caso di mancato pagamento dell’importo suddetto, avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
3. L’impugnativa, corredata da un’istanza cautelare, è affidata ai motivi così rubricati “ I. – In via preliminare ed assorbente: eccezione di prescrizione – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento AdER su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies, L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; II. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per violazione, da parte della P.A., del dovere di non portare in esecuzione provvedimenti applicativi del regime delle c.d. “quote latte” - discendente dal principio unionale di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, del TUE - per la mancata applicazione del quale la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 - violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 1788/2003 e n. 595/2004 sia per effettuazione di compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari – comunque eccezione di nullità degli atti presupposti ex art. 31, comma 4, c.p.a. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; III. – Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; IV. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg., D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; V. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02, dell’art. 14 della preleggi e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Illegittima quantificazione del debito esigibile, sia a titolo di capitale che di interessi, anche di mora - mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac anche per interessi annullati e comunque per illegittima esposizione a debito di interessi, anche di mora ex art. 30, d.p.r. n. 602/73 , e conseguenti illegittima esposizione anche di oneri di riscossione - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; VI. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter, L. n. 221/12, dell’art. 26, D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero; VII. – Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50, D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere; VIII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50, D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’ intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione – illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
In sintesi, il ricorrente ha anzitutto dedotto che l’intimazione di pagamento avrebbe riattivato una cartella di pagamento dell’Ag.E.A. notificata nel corso del 2018 e riguardante crediti da ritenersi ormai estinti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale), risalendo agli anni 2000 e 2001.
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente il prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità. Più nello specifico, secondo la prospettazione del ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis , dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione sarebbe in ogni caso decaduta dal potere di recupero delle somme intimate non avendo, a suo tempo, notificato la cartella di pagamento entro le rigorose tempistiche prescritte dal d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito. E l’Ag.E.A. avrebbe illegittimamente duplicato i ruoli esattivi, atteso che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile a fronte dell’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione, ossia quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. Per di più l’intimazione esporrebbe a debito somme, sia a titolo di capitali che di interessi, anche di mora, non dovute e comunque già indebitamente compensate con i controcrediti che il ricorrente vanterebbe a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Inoltre i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati al ricorrente e per giunta porterebbero delle somme contenute in atti viziati da nullità per assenza di requisiti da ritenersi essenziali, non essendo stata indicata la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. risulterebbe divenuto esecutivo. Infine i ricorrenti hanno contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe illegittima in quanto formata prima ancora che il ricorrente ricevesse l’intimazione di pagamento e decorresse quindi il temine di cinque giorni per il pagamento.
4. Con ordinanza cautelare n. 147 del 18.4.2025, emessa all’esito dell’udienza camerale del 17.4.2025, il Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati rilevando la sussistenza del periculum in mora , ed onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
5. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – A.D.E.R. e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna depositando una propria relazione interna e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 13.11.2025 il solo ricorrente ha depositato in giudizio nuova documentazione e una memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento del ricorso e, qualora ritenuto necessario, per il rinvio dell’udienza pubblica in attesa della decisione, da parte del C.d.S., dell’appello promosso avverso la sentenza di questo Tribunale che ha definito la controversia promossa dal ricorrente sulla cartella presupposta. È stata anche proposta istanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell’U.E. ai sensi dell’art. 276 del T.F.U.E., per chiarire alcune questioni interpretative in ordine alla conformità all’ordinamento U.E. della disciplina interna sulla prescrizione e sulla quantificazione dei prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
7. Alla detta udienza pubblica l’affare è stato introitato per la decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accordare il rinvio della trattazione della controversia in mancanza delle eccezionali ragioni che potrebbero giustificarlo ai sensi dell’art. 73, comma 1° bis, del D.Lgs. n. 104/2010, e di contro sussistendo ormai evidenti esigenze di celerità legate alla risalenza nel tempo del credito preteso dall’Amministrazione. Come precisato dalla giurisprudenza, “ la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al Giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'Amministrazione, occorra riconoscere alla parte, che ne faccia richiesta, il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti .” (C.d.S., sez. VI, 19.08.2022, n. 7291, che richiama C.d.S., sez. III, 3.3.2021, n. 1802). Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso in esame.
9. Ciò statuito, il ricorso va rigettato nella parte che contesta l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata, mentre l’impugnativa del c.d. preavviso di ipoteca va dichiarata inammissibile.
10. Il primo motivo di ricorso, che introduce la questione della prescrizione del credito fatto valere dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., è infondato.
10.1. Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis C.d.S. n. 9706/2022; Id n. 2730 del 2022, secondo cui: “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). Tanto anche in considerazione del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del cod. civ. (C.d.S., n. 8659/2021), e dall’altro lato non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1°, del Regolamento C.E. n. 2988/1995, che presuppone un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, § 2°, del Reg. C.E. n. 2988/1995, secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”).
Nella fattispecie in esame vengono in rilievo crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non sussiste il rischio di incidere sul bilancio dell’Unione in quanto la tutela di quest’ultimo è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa dal C.d.S. con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
Da qui la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione interpretativa ex 267 del T.F.U.E. delle norme unionali fatte oggetto della richiesta di rinvio alla C.G.U.E..
10.2. Ciò posto, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio varia documentazione dalla lettura della quale emerge che il sig. DI, quale produttore, e/o il suo primo acquirente Caseificio Sociale Coop di Friola s.c.a.r.l., hanno a suo tempo promosso i seguenti ricorsi giurisdizionali:
-ricorso R.G. n. 10055/2001, proposto dalla società Caseificio Sociale Coop di Friola s.c.a.r.l. avanti al T.A.R. del Lazio, avverso e per l’annullamento del provvedimento di rettifica dell’imputazione del prelievo supplementare relativo al regime delle c.d. “quote latte” per il periodo 2000/2001, definito con sentenza n. 1149/2012 di declaratoria di inammissibilità del ricorso, resa nei confronti dell’Ag.E.A. costituita in giudizio e rispetto alla quale non risulta proposto appello;
-ricorso R.G. n. 13344/2002, proposto (tra gli altri) dall’azienda agricola del sig. GI DI avanti al T.A.R. del Lazio, avverso e per l’annullamento del provvedimento dell’Ag.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2001/2002, definito con sentenza n. 8430/2014 di rigetto del ricorso, resa nei confronti dell’Ag.E.A. costituita in giudizio e rispetto alla quale non risulta proposto appello;
-ricorso R.G. n. 193/2019, proposto (tra gli altri) dall’azienda agricola del sig. GI DI avanti al T.A.R. del Veneto avverso la cartella di pagamento n. 30020180000011197/000, notificata il 20.12.2018 e relativa ad entrambi i periodi 2000/2001 e 2001/2002, definito con sentenza di inammissibilità n. 1133/2024, resa nei confronti dell’Ag.E.A. e dell’A.D.E.R. costituite in giudizio, e fatta oggetto di appello attualmente pendente avanti al C.d.S. (R.G. n. 9525/2024);
-ricorso R.G. n. 1533/2021, proposto dall’azienda agricola del sig. GI DI avanti al T.A.R. del Veneto, avverso l’intimazione di pagamento n. 12420219000684642/000, notificata il 25.10.2021, inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per entrambi i periodi 2000/2001 e 2001/2002, anch’esso definito con la citata (al punto che precede) sentenza n. 1133/2024 che l’ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, sentenza resa nei confronti dell’Ag.E.A. e dell’A.D.E.R., costituite in giudizio, e fatta oggetto di appello attualmente pendente avanti al C.d.S. (R.G. n. 9525/2024).
I precedenti giurisprudenziali richiamati conducono a ritenere destituita di fondamento la questione della prescrizione del credito sollevata dal ricorrente.
Difatti la Sezione aderisce all’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa che ha messo in evidenza come, ai sensi degli artt. 2943 – 2945 del cod. civ., il decorso della prescrizione si interrompa con la proposizione del ricorso e non prosegua nella pendenza del giudizio (cfr. tra le più recenti: C.d.S., n. 7609/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 728/2023; vd. altresì la sent. del C.d.S., n. 64/2024, che si è espressa in termini anche per il caso in cui il processo si sia estinto per perenzione). E questa conclusione non cambia se ad impugnare è il primo acquirente dal produttore, che nel sistema delle cc.dd. “quote latte” è un soggetto pacificamente ritenuto, ai fini del versamento del prelievo supplementare, alla stregua di un coobligato solidale (cfr. C.d.S. n. 1173/2020). Motivo per cui, poiché, ai sensi dell’art. 1310 del cod. civ., “ gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori ...”, anche qualora l’iniziativa giudiziale fosse stata assunta dal condebitore solidale la costituzione in giudizio dell’Amministrazione che si difenda sostenendo la fondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso varrebbe a rendere permanente l’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del coobbligato solidale, mantenendosi per tutta la durata del processo indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente e fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (si vedano anche le seguenti pronunce: Cass. civ. Sez. III 21 ottobre 2022 n. 31259; Cass. civ. Sez. III 20 dicembre 2021 n. 40845; Cass. civ. Sez. Lav. 29 luglio 2021 n. 21799).
Nel caso di specie, per effetto delle varie impugnative promosse dall’azienda agricola del ricorrente o anche dalla società Caseificio Sociale Coop di Friola s.c.a.r.l., sua prima acquirente -nelle quali, ripetesi, l’Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio difendendo la sua pretesa-, il periodo di prescrizione è stato interrotto ed è rimasto sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943-2945, fino al passaggio in giudicato delle relative pronunce, l’ultima delle quali, relativa ad entrambi i periodi in considerazione, è tutt’ora sub iudice .
Poiché l’avversata intimazione di pagamento è stata notificata il 26 febbraio 2025, non può appunto dirsi decorso il termine di prescrizione decennale ipotizzabile nei confronti della successiva fase esecutiva posta in essere dalle Amministrazioni intimate con il provvedimento qui impugnato.
Analoghe considerazioni di infondatezza valgono per la censura di prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi pretesi sulla sorta capitale. Con una sola precisazione per quanto concerne la censura di prescrizione quinquennale degli interessi, asseritamente maturata prima della notifica della cartella di pagamento del 2018: il fatto che debito escusso con la cartella di pagamento del 2018 fosse teoricamente già prescritto al momento dell’emissione di quest’ultima avrebbe dovuto essere dedotto contestando tale atto. La censura non può essere utilmente riproposta nell’impugnazione dei successivi provvedimenti esecutivi adottati dopo che la detta cartella del 2018 (come pure la successiva prima intimazione del 2021) è divenuta inoppugnabile a seguito dell’inammissibilità del ricorso originariamente proposto per la declaratoria della sua presunta illegittimità. Difatti l’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma a debito il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto. Essa non ha dunque natura di atto impositivo e, correlativamente, la sua legittimità può essere scrutinata solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti da cui è sorto il debito (cfr., ex multis , C.d.S., n. 7609/2023 e Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
In questo senso, la doglianza relativa alla (presunta) prescrizione del credito relativo agli interessi formulata rispetto alla cartella che si pretende di riattivare è per tali ragioni inammissibile.
Da qui il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso
11. Anche il secondo mezzo è inammissibile.
Le questioni sottoposte dal ricorrente sono state già oggetto di scrutinio da parte del Giudice amministrativo, che in più occasioni ha avuto modo di chiarire come l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente, a monte, i provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, non può essere surrettiziamente fatto valere, a valle, come inficiante, in via derivata, i successivi atti meramente esecutivi quali sono la cartella e/o le intimazioni di pagamento (cfr. sul punto, tra le più recenti, C.d.S., n. 2618/2024; id n. 2434 e 2433/2024 e n. 7609/2023).
In particolare il Consiglio di Stato, nella recente pronuncia n. 7609/2023, resa in decisione di un appello avverso una sentenza che aveva respinto l’impugnativa di una intimazione di pagamento finalizzata alla riscossione del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera che veniva in discussione, ha confermato la correttezza della statuizione di inammissibilità formulata dal Giudice di primo grado fissando importanti principi valevoli anche per la fattispecie in esame.
È stato infatti precisato che l’impugnativa dell’intimazione di pagamento riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 del cod. proc. amm., è soggetta alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo, non riguardando un autonomo atto impositivo bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri: “ l’impugnativa in esame, infatti, ha ad oggetto non l’atto di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma un atto (l’intimazione di pagamento) riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto.
Ebbene, gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo.
L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”).
Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.
Di contro, i profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente, anche invocando le due note sentenze della corte di giustizia UE del 27.6.2019, n. 348/18 e dell’11.9.2019, n. 46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910)” .
Sotto quest’aspetto la pretesa di far valere nei confronti dell’intimazione di pagamento (e della stessa cartella) quelli che, in realtà, sono e rimangono dei presunti vizi riguardanti i provvedimenti di compensazione nazionale e i prelievi supplementari, che in tesi sarebbero il frutto dell’errato calcolo delle quote di prelievo e dunque di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non possono essere fatti valere nei confronti di provvedimenti che attengono alla fase esecutiva di competenza del soggetto esattore.
La pronuncia del Consiglio di Stato da ultimo citata ha anche puntualizzato che, “ in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari”.
Ora, come emerge dalle difese dell’Ag.E.A., il ricorrente e il suo primo acquirente avevano a suo tempo impugnato, avanti al T.A.R del Lazio, i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, di compensazione nazionale e quelli attinenti al calcolo dei prelievi supplementari, riferibili a tutte le annate in considerazione, sicché è in tali contenziosi che avrebbe dovuto farsi valere la tesi della presunta contrarietà del sistema di compensazione-riassegnazione rispetto ai principi euro-unitari, non potendo essere riproposta nei confronti degli atti esecutivi com’è l’intimazione di pagamento qui contestata.
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l’Ag.E.A. e, suo tramite, l’A.D.E.R., sono quindi certamente tenute ad applicare i provvedimenti presupposti (e di conseguenza a dar seguito a quelli di natura esecutiva) e ciò anche perché si tratta di garantire la certezza del diritto con riferimento a posizioni ormai consolidate.
A questo proposito sempre la pronuncia del C.d.S. n. 7609/2023 ha ricordato che: “ 5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)”.
Né sussiste nel caso di specie un dovere di disapplicazione degli atti presupposti per contrasto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario.
A tal proposito il Collegio ritiene di poter condividere il principio recentemente affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5041/2021, che richiamando la consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice d’appello (si vedano, ex multis , sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), ha precisato che non vale “ invocare l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno praticata di recente dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di quote latte. La pronuncia in tal senso menzionata dalla parte appellante (Cons. Stato, sez. II, n. 939/2020) - nella quale è stato affermato il principio della disapplicabilità d’ufficio della norma nazionale in contrasto con quella comunitaria, anche in difetto di una specifica istanza di parte - concerne, infatti, una fattispecie in cui l’impugnazione era stata comunque portata nei confronti della intera filiera di atti attraverso i quali era stata determinata la compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997. Dunque, la controversia investiva gli atti fondanti il credito azionato da Agea, materia del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio.
9. A ciò aggiungasi che ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nella causa C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione, sia essa “diretta” (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa “indiretta” come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell’Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento” .
Pertanto laddove, come nel caso di specie, non risulti censurato né più censurabile l’atto di imputazione del prelievo, il dedotto contrasto della normativa nazionale -ancorché riferito solo a una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere e più in particolare il calcolo del prelievo- rispetto al diritto comunitario non può portare alla caducazione degli atti presupponenti (cioè i solleciti di pagamento) qui impugnati.
Donde la complessiva inammissibilità del secondo mezzo. Conclusione, questa, che esonera il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 del T.F.U.E. involgenti il “merito” della pretesa, e come tali presupponenti l’esistenza di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (cfr. C.d.S., n. 7022/2025, che richiama Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012).
12. Non può trovare seguito nemmeno il terzo motivo, con il quale viene sollevata la censura di decadenza delle Amministrazioni resistenti dalla possibilità di procedere al recupero ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 anche relativamente al sollecito di pagamento qui impugnato.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio affermato, tra le tante, nella recentissima pronuncia del C.d.S. n. 4989/2024, ove si legge che “ come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato. Sez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1316 e 13 marzo 2024 n. 2434), i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 “si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito) ”.
Non sussiste dunque alcuna violazione della norma richiamata dalle ricorrenti.
13. Sono inammissibili, e comunque infondati, anche il quarto e quinto mezzo. Ivi il ricorrente deduce che il ruolo di cui alla cartella messa in esecuzione con l’impugnata intimazione di pagamento deriverebbe da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8- ter della L. n. 33/2009, ruolo, quest’ultimo, che sarebbe stato utilizzato dall’Ag.E.A. per operare (illegittimamente) il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi c.d. p.a.c. liquidati all’azienda ricorrente. Nell’intimazione risulterebbero esposte a debito somme non dovute sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur a titolo di capitale ed interessi, e comunque già illegittimamente compensate con quelle relative ai premi della politica agricola comune riconosciuti nei confronti dell’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente.
Si tratta di censura inammissibili perché involgono la pretesa a monte, e non sono ritualmente proponibili in sede di impugnazione dell’atto esecutivo a valle.
In ogni caso:
-come già chiarito da altri, numerosi, precedenti ( ex multis , tra i più recenti: C.d.S., n. 4989/2024), l’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità degli atti esecutivi a valle, in quanto la disciplina di cui agli art. 8 ter e 8 quinquies della L. n. 33/2009 non prevede, testualmente, che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente, ed in via esclusiva, in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori. In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter , comma 1°, della L. n. 33 del 2009, istituito presso l’Ag.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 8 ter, 2° comma, della L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini C.d.S., n. 5281/2021. Si vedano altresì, tra le più recenti, C.d.S., n. 9772/2023 e del T.A.R. Veneto, n. 1302/2024 e 494/2023);
-come messo in luce dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, gli interessi sul prelievo supplementare sono “ importi dovuti alla pari del capitale in quanto previsti dalla normativa comunitaria, e dunque rientrano tra le somme esigibili ai sensi degli art. 8-ter e 8-quinquies del DL 5/2009” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020);
-l’esenzione dagli interessi prevista dall’ art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003 invocato dal ricorrente è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Nel caso di specie non risulta che l’azienda agricola sia stata ammessa a rateizzazioni di sorta. E come messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa appena citata “ trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020. Vd. altresì T.A.R. Veneto, n. 1455/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata);
-le previsioni contenute nei regolamenti CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, (CE) n. 1392/01 della Commissione del 9 luglio 2001 e (CE) n. 1468/06 della Commissione del 4 ottobre 2006 “ hanno introdotto ipotesi di mora ex lege, nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, sottratta alle sopravvenienze normative intercorso quando perdura l’omesso pagamento del debito ” (C.d.S. n. 5899/2023, che richiama la pronuncia del C.d.S., sez. III, 25 gennaio 2018 n. 511). È dunque irrilevante l’indicazione nell’atto impugnato dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, norma che secondo il ricorrente si applicherebbe solo in materia di tributi, perché da un lato, come s’è detto, gli interessi di mora sono in ogni caso dovuti, e dall’altro la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla loro ipotetica erronea quantificazione;
-non è condivisibile la tesi per cui non essendo dovuti gli interessi di mora non sarebbero dovuti nemmeno gli oneri di riscossione atteso che, da un lato, gli interessi di mora come s’è detto sono dovuti, e dall’altro l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio della riscossione che sta espletando, costi riconosciuti in via generale dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999;
-non può profilarsi alcun difetto di motivazione in ordine alle somme esposte a titolo di capitale e di interessi. La cartella indica infatti (riassuntivamente): da un lato, gli importi indicati negli atti presupposti e, dall’altro lato, gli interessi successivi (quale attualizzazione dei precedenti), unitamente agli oneri accessori. E la successiva intimazione di pagamento vi rinvia per relationem ;
-infine il ricorrente non ha fornito dimostrazione della circostanza che il descritto sistema, attraverso la compensazione con i premi p.a.c. liquidati all’azienda, gli abbia prodotto un effettivo danno. La doglianza in scrutinio appare inoltre generica non risultando specificato, ex art. 40 del cod. proc. amm., in che maniera e in che quantità risulterebbe essere stata operata la compensazione: si fa riserva di produrre idonea documentazione non risultante agli atti del giudizio.
Le doglianze devono dunque essere disattese.
14. Con il sesto mezzo il ricorrente deduce che l’Ag.E.A. non avrebbe mai proceduto a notificargli gli atti di accertamento dei prelievi del 2000/2001 e 2001/2002. A questo vizio si aggiungerebbe la mancata notifica e/o comunque la nullità insanabile delle eventuali notifiche a mezzo PEC o a mezzo semplice raccomandata, in riferimento anche agli atti impugnati ed agli atti presupposti – cartelle di pagamento ed intimazione di versamento ex L. n. 33/09.
Si tratta di affermazioni del tutto generiche.
Non è dato comprendere se con il motivo in esame la parte ricorrente abbia censurato un vizio della notifica oppure la sua stessa mancanza. Né si riesce a sapere se la presunta nullità della notifica sia dipesa da vizi della procedura telematica di invio dell’atto ovvero riguardanti la trasmissione a mezzo raccomandata. Si deduce, inoltre, aumentando le incertezze in ordine alla effettiva causa petendi, che le comunicazioni sarebbero state effettuate presso gli acquirenti dal produttore, vale a dire a soggetti pacificamente responsabili in solido, aggiungendo però che ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori, non comprendendosi quindi se in effetti sia avvenuta una trasmissione a tali soggetti.
Il sesto mezzo si rivela pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm., mancando i motivi specifici su cui si fonda.
E inammissibile anche perché la doglianza in esame attiene alla debenza del credito relativo alle annate in considerazione e alla possibilità di farlo valere nei confronti del responsabile della maggiore produzione, aspetti questi che non possono essere messi nuovamente in discussione a valle dei giudizi, già proposti e decisi, relativamente all’impugnativa dei prelievi supplementari e della cartella di pagamento, come s’è dato conto nel § 10 di questa sentenza.
15. Il settimo mezzo censura l’intimazione di pagamento rilevando che, poiché la riscossione risulta passata in carico all’A.D.E.R., che la starebbe portando a compimento avvalendosi del nuovo “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, l’agente della riscossione avrebbe solo formalmente riattivato la precedente cartella dell’Ag.E.A. mentre avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’intimazione la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019 risulterebbe divenuto esecutivo.
La censura non merita seguito.
L’art. 4 del D.L. n. 27/2019, convertito nella L. n. 44/2019, ha novellato i commi 10°, 10 bis , 10 ter e 10 quater dell’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009 che così dispongono:
“ 10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado” .
Con decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, emanato in attuazione del citato art. 8 quinquies , comma 10° bis , del D.L. n. 5/2009, sono stati disciplinati (tra l’altro) i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'Ag.E.A., disponendo che quest’ultima provveda “ sotto la sua esclusiva responsabilità:
a) all'individuazione delle partite creditorie da porre in carico all'agente della riscossione ai sensi della predetta disposizione, escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non più esigibile alla data del passaggio;
b) all'indicazione delle attività di riscossione svolte relativamente alle partite oggetto del passaggio .
Il passaggio dei residui di gestione dall’Ag.E.A. all’A.D.E.R. è stato formalmente eseguito in data 23.12.2020.
Per l’effetto l’A.D.E.R., in fase di acquisizione della partita creditoria ritenuta ancora esigibile dal titolare del credito, ha semplicemente provveduto a generare un proprio numero di riferimento interno associato alla cartella di pagamento di provenienza emessa, e a suo tempo notificata, dall’Ag.E.A.. E questo senza procedere ad alcuna novazione del rapporto obbligatorio, che per legge ha solo visto mutare la persona deputata in concreto a gestire la fase di riscossione del credito.
L’A.D.E.R., che nelle sue intimazioni di pagamento ha pure notiziato il debitore sia del passaggio dei residui che del nuovo identificativo interno del credito da riscuotere, ha dunque effettivamente messo in esecuzione il medesimo credito vantato dall’Ag.E.A., solo sostituita ex lege negli atti esecutivi già avviati.
L’espresso riferimento alla cartella presupposta dell’intimazione qui contestata non ha dunque valenza solo formale, dando invece continuità al procedimento di riscossione già avviato dal creditore.
Il motivo è perciò infondato.
16. In ordine, infine, all’articolato VIII motivo di impugnazione, occorre rilevare quanto segue.
16.1. In primo luogo, l’esclusione di ogni profilo di illegittimità della cartella e degli atti di imputazione del prelievo presupposti rispetto a quelli per cui è causa nelle annate in considerazione -trattandosi di censure, come detto, inammissibili in questo giudizio-, non fa emergere elementi di illegittimità (derivata) della procedura di recupero esperita dalla p.A. resistente (punto n. 1 dell’ 8° motivo di ricorso).
16.2. Le censure contenute nei punti 2, 3 e 4 dell’ 8° motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha reiterato le contestazioni, richiamando per relationem i precedenti motivi di gravame, sia dell’ an che del quantum debeatur dei debiti per i prelievi latte dei periodi in considerazione, sono inammissibili e/o infondate per le stesse ragioni di inammissibilità e/o infondatezza che affliggono i precedenti motivi di ricorso, e per il resto comunque inammissibili in quanto genericamente formulate (punti nn. 2, 3 e 4 dell’8° motivo di ricorso).
16.3. Per quanto concerne la critica relativa all’asserito difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento il Tribunale osserva che, come precisato dalla Corte di Cassazione: “ nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25343)” (Cass. civ., sez. VI, 04 marzo 2022, n. 7234).
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte “ l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata ” (Cass. civ., sez. V, ord. 9 novembre 2018, n. 28689).
Nel caso di specie, come detto, l’atto di intimazione reca l’indicazione della cartella del 2018 che parte ricorrente ha dato conto di aver chiaramente individuato sia nel numero di protocollo corretto e sia nella data di notifica, tanto da precisare di averla impugnata con ricorso R.G. n. 193 del 2019.
In tal senso, non può profilarsi alcun difetto di motivazione in ordine alle somme esposte a titolo di capitale e di interessi: la intimazione indica, da un lato, gli importi indicati negli atti di intimazione presupposti e, dall’altro lato, gli interessi successivi unitamente agli oneri accessori.
Nessun difetto di motivazione della intimazione può riguardare, altresì, la questione dei premi P.A.C., in quanto sarebbe stato onere di parte ricorrente, a fronte della asserita impossibilità di accertare la correttezza della somma della quale era stato intimato il pagamento, di richiedere informazioni all’Ag.E.A., essendo stato anche indicato il nominativo del responsabile del procedimento (in questo senso vedasi la già citata pronuncia del C.d.S., n. 5356/2020).
Pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere respinto (punto n. 5 dell’8° motivo di ricorso).
16.4. La contestazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è invece inammissibile sotto il profilo del difetto di interesse ad agire, poiché tale atto va considerato alla stregua di una mera comunicazione e non di un atto impugnabile (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 624/2024).
Difatti è stato chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “ è una semplice comunicazione, ovvero un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità ” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n.1326).
Tanto, peraltro, si evince chiaramente:
-dall’art. 19, comma 1°, lett. e) bis, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, che statuisce che “ il ricorso può essere proposto avverso ... l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ”;
-dall’art. 19, commi 2° e 3°, del citato D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 …Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ”.
Ciò vale a smentire le deduzioni del ricorrente, che fonda il suo interesse all’impugnativa sulla informativa, posta in calce al preavviso di ipoteca, per cui avverso lo stesso sarebbe proponibile ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, atteso che tale dicitura non incide sulla natura non provvedimentale dell’atto.
Da qui l’inammissibilità delle relative censure (punto n. 6 dell’8° motivo di ricorso).
17. In conclusione, per le ragioni sin qui delineate l’impugnativa dell’intimazione di pagamento in epigrafe indicata va rigettata, mentre dev’essere dichiarata inammissibile quella tesa a contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
18. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-rigetta l’azione di annullamento dell’intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe;
-dichiara inammissibile l’impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria meglio specificata in epigrafe;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
CO AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AV | Ida AI |
IL SEGRETARIO