Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
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28 ottobre 1942
Art. 2.

L'Istituto provvede:

a) all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie;
b) all'educazione ed istruzione di orfani di ricevitori e gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto sia concedendo sussidi scolastici;
c) all'accoglimento, secondo le disponibilita' di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici, e degli agenti rurali, aventi eta' non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto;
d) alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi;
e) ad altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa coi Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942