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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3844/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati TECLA Parte_1 C.F._1
GE e AR HI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pescia (PT), via Amendola n. 36, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALBERTA Parte_2 C.F._2
AC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via delle Rose n. 199, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. PE Per_
2. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa familiare, di proprietà del Sig. , al padre presso la quale le Parte_1 figlie manterranno la propria residenza anagrafica. La Sig.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegnazione della casa familiare sia in sede di separazione che in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La madre trasferirà la propria residenza in Villa Basilica, Frazione Pariana, Piazza Alberto Passeri n. 1, dal deposito del presente ricorso.
3. Stabilire la collocazione delle figlie a settimane alterne presso ciascun genitore. Durante il periodo
1 scolastico, l'alternanza avverrà dal lunedì (uscita da scuola) al lunedì successivo (entrata a scuola); durante i periodi di interruzione delle attività scolastiche, l'alternanza avverrà dalla domenica alla domenica successiva.
4. Le vacanze estive verranno trascorse per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione delle date entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie saranno alternate annualmente (una settimana con il Natale presso un genitore, l'altra con il Capodanno presso l'altro). Le vacanze pasquali saranno anch'esse alternate (tre giorni con la Pasqua presso un genitore e tre giorni presso l'altro); salvo diverso accordo tra le parti.
5. Stabilire il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori per le spese ordinarie delle figlie durante i rispettivi periodi di collocamento. L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
6. Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso;
successivamente saranno ripartite al 50% ciascuno.
7. I coniugi, Sig.ra e Sig. , si dichiarano entrambi economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento personale sia in sede di separazione che in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. Al fine di chiudere definitivamente ogni questione economica pendente tra le parti (anche in riferimento a finanziamenti contratti), il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma Pt_1 Pt_2 complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00) con le seguenti modalità: a) € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare al deposito delle note congiunte in sostituzione dell'udienza di separazione;
b) € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare al deposito delle note congiunte in sostituzione dell'udienza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. Le parti dichiarano che le predette somme sono da intendersi onnicomprensive e transattive, definitive tra le parti e prive di natura di mantenimento (né periodico né una tantum), essendo riferite esclusivamente alla regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra le parti.
10. Le spese di giudizio e tutte le spese stragiudiziali di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Basilica (LU) il 16/6/2018, antecedentemente al PE quale è nata la figlia (nata l'[...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Per_2
6/11/2019), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Villa Basilica (LU) in data 16/6/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Basilica (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2018, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Basilica (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati TECLA Parte_1 C.F._1
GE e AR HI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pescia (PT), via Amendola n. 36, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALBERTA Parte_2 C.F._2
AC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via delle Rose n. 199, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. PE Per_
2. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa familiare, di proprietà del Sig. , al padre presso la quale le Parte_1 figlie manterranno la propria residenza anagrafica. La Sig.ra rinuncia espressamente Parte_2 all'assegnazione della casa familiare sia in sede di separazione che in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La madre trasferirà la propria residenza in Villa Basilica, Frazione Pariana, Piazza Alberto Passeri n. 1, dal deposito del presente ricorso.
3. Stabilire la collocazione delle figlie a settimane alterne presso ciascun genitore. Durante il periodo
1 scolastico, l'alternanza avverrà dal lunedì (uscita da scuola) al lunedì successivo (entrata a scuola); durante i periodi di interruzione delle attività scolastiche, l'alternanza avverrà dalla domenica alla domenica successiva.
4. Le vacanze estive verranno trascorse per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione delle date entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie saranno alternate annualmente (una settimana con il Natale presso un genitore, l'altra con il Capodanno presso l'altro). Le vacanze pasquali saranno anch'esse alternate (tre giorni con la Pasqua presso un genitore e tre giorni presso l'altro); salvo diverso accordo tra le parti.
5. Stabilire il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori per le spese ordinarie delle figlie durante i rispettivi periodi di collocamento. L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
6. Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso;
successivamente saranno ripartite al 50% ciascuno.
7. I coniugi, Sig.ra e Sig. , si dichiarano entrambi economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento personale sia in sede di separazione che in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. Al fine di chiudere definitivamente ogni questione economica pendente tra le parti (anche in riferimento a finanziamenti contratti), il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma Pt_1 Pt_2 complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00) con le seguenti modalità: a) € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare al deposito delle note congiunte in sostituzione dell'udienza di separazione;
b) € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare al deposito delle note congiunte in sostituzione dell'udienza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. Le parti dichiarano che le predette somme sono da intendersi onnicomprensive e transattive, definitive tra le parti e prive di natura di mantenimento (né periodico né una tantum), essendo riferite esclusivamente alla regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra le parti.
10. Le spese di giudizio e tutte le spese stragiudiziali di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Basilica (LU) il 16/6/2018, antecedentemente al PE quale è nata la figlia (nata l'[...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Per_2
6/11/2019), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Villa Basilica (LU) in data 16/6/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Basilica (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2018, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Basilica (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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