Sentenza 30 novembre 2021
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/03/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 53/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
NI ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere Laura d’AMBROSIO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria NN CHESTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60525 del Registro di Segreteria, promosso da l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (codice fiscale [...]; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden
(codice fiscale [...]; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); GI IC
(codice fiscale [...]; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e ID LL (codice fiscale [...]; pec
SENT. 53/2026 avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto contro
SS, nata a [...] il SS (c.f. SS),
rappresentata e difesa dall’avvocato Rocco Carabba (c.f.
[...]), il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio all’indirizzo (pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.iI)
per la riforma della sentenza n. 275/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, depositata il 30 novembre 2021.
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025, con l’assistenza del dott.Gianfranco Lepore, la cons. Ilaria NN CH e l’avv. IC, in rappresentanza e difesa dell’INPS:
Esaminati l’atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dalla signora SS volto ad accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto dell’INPS a procedere alla ripetizione delle somme indebitamente SENT. 53/2026 percepite a titolo di pensione di reversibilità, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e, conseguentemente, di ordinare all’INPS la restituzione di quanto medio tempore trattenuto sui ratei mensili di pensione o comunque già pagato. In particolare, la ricorrente ha fatto riferimento alle seguenti comunicazioni di recupero di indebito:
- lettera del 25/01/2017 relativa a euro 2.050,23 percepiti a titolo di pensione nel 2014, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2013;
- lettera del 17/11/2017 relativa a euro 2.093,65 percepiti a titolo di pensione nel 2015, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2014;
- lettera del 5/07/2018 relativa a euro 2.028,00 percepiti a titolo di pensione nel 2016, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2015;
- lettera dell’8/07/2019 relativa a euro 2.028,00 percepiti a titolo di pensione nel 2017, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2016;
- lettera del 23/12/2020 relativa a euro 1.660,75 percepiti a titolo di pensione nel 2018, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2017.
Nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha eccepito la tardività delle richieste restitutorie dell’INPS, in violazione del disposto di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, secondo il SENT. 53/2026 quale l’Istituto deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ne consegue che, ove venisse accertato un indebito pensionistico, l’Istituto dovrebbe notificare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione e nei periodi successivi.
Oltre tale termine, le somme indebitamente erogate diverrebbero non ripetibili.
Nella fattispecie, la ricorrente ha evidenziato di aver regolarmente assolto l’obbligo di comunicazione all’INPS dei redditi rilevanti per la prestazione in godimento, indicandoli compiutamente nella propria dichiarazione dei redditi annuale.
Di qui, l’affermazione della sussistenza della buona fede, con conseguente esclusione del dolo e, quindi, della ripetibilità delle somme tardivamente ricalcolate dall’Istituto pensionistico.
Nel giudizio di primo grado l’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, richiamando i principi affermati dalle Sezioni riunite della Corte, con la sentenza n.
4/2008. L’Istituto ha evidenziato che la richiesta di restituzione dell’indebito risulta legittima e doverosa ex art. 5, comma 4, SENT. 53/2026 d.p.r. n. 429/1986.
Ha sottolineato che il termine annuale di cui all’art. 13, l. n.
412/1991 costituirebbe solo un “criterio di orientamento” per valutare la ragionevole durata dei tempi tecnici necessari per acquisire i dati reddituali e per effettuare le verifiche sulle prestazioni, con la conseguenza che la richiesta di restituzione dell’indebito de quo dovrebbe ritenersi tempestiva.
L’obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, previsto dal citato art. 13 quale condizione per la ripetizione entro l’anno successivo dell’eventuale debito sorgerebbe unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorrerebbe sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Secondo l’INPS l’anno in cui i redditi sono conoscibili dall’Istituto stesso non sarebbe quello di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, ma sarebbe il secondo anno successivo, tenuto conto che bisognerebbe attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’INPS quei redditi, ciò che non potrebbe fare prima che i redditi si siano consolidati (ossia prima che sia scaduto il termine per il ravvedimento operoso).
Ne deriverebbe la tempestività di tutte le comunicazioni di indebito, con un’eventuale minima sfasatura solo per il recupero relativo alla pensione percepita nel 2014, con riguardo ai redditi SENT. 53/2026 relativi all’anno di imposta 2013.
3. Con la gravata sentenza il giudice di primo grado ha innanzitutto rammentato che l'art. 1, comma 41, della l. n.
335/1995, tabella “F”, ha introdotto limiti diversificati, alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario; limiti non applicabili qualora tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili.
Ha ribadito che per la sua applicazione la norma implicherebbe, oltre al preliminare accertamento della sussistenza del diritto del beneficiario a fruire del trattamento di reversibilità, la previa liquidazione di detto trattamento.
Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite n. 4/2018/QM e, in considerazione della natura dei limiti di cumulabilità fissati da detta norma, ha evidenziato che la sua applicazione implica per l’amministrazione accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei ‘trattamenti pensionistici ai superstiti.
Secondo il primo giudice l’attività che l’amministrazione espleta a tal riguardo rientra nelle previsioni di cui agli artt. 9, l. n.
428/1985 e 5, d.P.R. n. 429/1986, concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici, in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.
La previsione del termine di “provvisorietà” della pensione deriverebbe, dunque, dalla fisiologica sfasatura temporale tra il SENT. 53/2026 momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato, con la conseguente necessità di “tempi tecnici” per l’effettiva acquisizione e per l’immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. Il giudice di prime cure ha, dunque, affermato che il sistema impone al beneficiario del trattamento pensionistico di riversibilità un onere di collaborazione attiva, che si manifesta nell’obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento o la variazione della pensione stessa. Detto obbligo può ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Dopo aver richiamato le coordinate interpretative della disciplina di interesse, il giudice di prime cure ha rammentato che la ricorrente ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi per tutte le annualità interessate dai recuperi e l’INPS ne ha dato espressamente atto, fondando lo stesso recupero di indebito sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate.
Non ha ritenuto, peraltro, accoglibile la prospettazione dell’Istituto, secondo cui il termine annuale per l’effettuazione dei controlli decorrerebbe non dal momento in cui i dati reddituali sono disponibili (cioè dalla presentazione della dichiarazione), bensì dal momento in cui i dati diventano “certi”
in quanto irretrattabili, a seguito del decorso del termine per un eventuale ravvedimento operoso da parte del contribuente.
SENT. 53/2026 Conclusivamente ha ritenuto che le comunicazioni dell’INPS fossero tardivamente notificate, con conseguente irripetibilità dell’indebito e diritto alla restituzione alla ricorrente delle somme già trattenute dall’Istituto.
4. Ha interposto appello avverso la pronuncia di primo grado l’Istituto previdenziale sostenendo che la Sezione Regionale avrebbe erroneamente dichiarato irripetibile l’indebito pensionistico per gli anni 2014-2018.
A tal fine ha dedotto, con unico motivo di gravame, “Violazione dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995;
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428;
dell’articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 2033 del codice civile”.
Le note di contestazione di indebito da parte dell’INPS dovrebbero ritenersi tempestive, dovendosi considerare i tempi tecnici di acquisizione dei dati reddituali dall’Agenzia delle Entrate.
Tale scarto temporale giustificherebbe il differimento delle verifiche e delle contestazioni stesse posto che “…. tutte le operazioni di verifica della corretta applicazione della tabella F alle pensioni di reversibilità scontano necessariamente una sfasatura tra il momento della comunicazione delle denunce dei redditi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, il momento della SENT. 53/2026 verifica di tali dati e, ultima fase, il momento in cui viene contestato l’indebito ed avviato il recupero”.
L’INPS richiama le decisioni delle Sezioni riunite e della Corte costituzionale sulla necessità di considerare la sfasatura temporale tra il momento di erogazione della pensione e l’accertamento del superamento dei limiti reddituali, sostenendo che il termine per il recupero dell’indebito decorre dalla completa lavorazione dei dati reddituali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ente di previdenza ha, inoltre, rilevato che la mancata collaborazione del pensionato giustifica un’interpretazione dei termini per il recupero più flessibile; secondo l’Istituto permane l’obbligo di comunicazione in capo al pensionato e, in assenza di tale collaborazione, non può esistere un affidamento legittimo.
Secondo la prospettazione dell’Istituto, nell’ipotesi più sfavorevole, il reddito del 2015 viene conosciuto nel 2016 ed entro l’anno successivo, il 2017, il dato sarebbe stato verificato e l’indebito contestato; ciò nel rispetto degli artt. 9 della l. 7 agosto 1985, n. 428, n. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 e 13 della legge 412 del 1991.
Secondo tale scansione temporale, per gli anni dal 2015 al 2018 le contestazioni effettuate dall’INPS si appaleserebbero tutte tempestive, in quanto effettuate l’anno successivo a quello nel quale sono stati denunciati i redditi all’Agenzia delle Entrate.
Anche a voler attestarsi sulla soluzione più restrittiva, solo la SENT. 53/2026 contestazione dell’indebito percepito del 2014 risulterebbe, per pochi giorni, tardiva e non quelli percepiti negli anni successivi.
5. Si è costituita in giudizio, con memoria in data 28 ottobre 2025, la signora SS.
L’appellata ribadisce che, in forza dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, l'INPS dovrebbe procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ha ribadito di aver sempre assolto all’obbligo di comunicazione all’INPS dei redditi rilevanti per la prestazione in godimento, ai sensi dell’art. 13, legge n. 412/91, indicandoli compiutamente nella propria dichiarazione dei redditi annuale.
L’indebita erogazione sarebbe imputabile unicamente all’Istituto che, nonostante la disponibilità dei dati reddituali della Sig.ra SS, ha erogato la prestazione pensionistica oltre la misura di legge.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“...allorché le situazioni ostative all’erogazione siano note all’ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (Corte di SENT. 53/2026 cassazione, sez. VI civile - L, ordinanza 19 novembre 2019 – 30 giugno 2020, n. 13223).
Ha quindi insistito per la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
6. All’udienza pubblica l’avv. IC ha richiamato l’atto di gravame, insistendo per il suo accoglimento.
La causa è passata, quindi, in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
1.L’appello è infondato e va respinto.
Va rilevato che l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95, per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
412/91, quando l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, deve provvedere entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso.
Ai fini del corretto inquadramento della questione sottoposta all'esame di questo Giudice, non può prescindersi dalla considerazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte, n. 4/2008/QM, che ha statuito, specificamente, in materia di recupero di ratei pensionistici
SENT. 53/2026 indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui a predetto art. 1, comma 41, della legge n.335/1995.
L'Organo di Nomofilachia della Corte dei conti, nell'ambito della pronuncia citata, ha rimarcato la rilevanza degli obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e di familiari posti a carico dei beneficiari della pensione di reversibilità, evidenziando come "per i percettori di pensione e, in particolare, di pensione di reversibilità, sussista l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa". Il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione imposti al beneficiario della descritta pensione esclude ogni "…legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione...". Ha aggiunto, altresì, che “il concetto di dato "già in possesso della pubblica amministrazione" va necessariamente integrato, nella casistica in esame, con la necessità di collaborazione attiva del beneficiario del trattamento pensionistico di riversibilità, attese, come già evidenziato, la particolare natura e la varietà delle condizioni personali e familiari contemplate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ..." (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 4/2008).
Va, in proposito, sottolineato che, al fine di operare le doverose verifiche delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle SENT. 53/2026 prestazioni collegate al reddito, le procedure basate sulla presentazione del modello RED sono state affiancate dallo scambio telematico delle informazioni per acquisire redditi c.d.
influenti. Viene in rilievo, innanzitutto, l’art. 15 del d. l. 1° luglio 2009, n. 78, come introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale: “[a] decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”; l’art. 35, c.10 bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, quale introdotto dall’art. 13, c. 6, lett. c), d. l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che “[a]i fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la SENT. 53/2026 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. ...". La norma è richiamata dalla circolare INPS n.195/2015 e si interpreta nel senso che tale onere residuale scatta esclusivamente quando i redditi da cumulare, diversi da quelli di natura pensionistica, siano non dichiarati. La circolare, infatti, specifica che tale novità normativa ha esonerato l’Istituto dall’obbligo di inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Proprio l’INPS ha, pertanto, ammesso che “L’onere di dichiarazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all’Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti -
incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Istituto”.
Avuto riguardo fisiologica sfasatura temporale dei controlli da svolgersi in relazione alla situazione reddituale, in considerazione dei termini utili per la verifica dei limiti di cumulo, la Corte costituzionale ha individuato quale "criterio di orientamento" l'art. 13, secondo comma, della l. 30 dicembre SENT. 53/2026 1991, n. 412, ai sensi del quale l'Inps "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituale dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (Corte costituzionale, sentenza n.
166/1996).
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Corte di cassazione, "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991...rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. civ.,
n. 19561/2024).
E’ stato, altresì, precisato che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al “recupero”; la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'Istituto previdenziale deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. n. 29688/2024, n.13918/2021,
SENT. 53/2026 nn.17266, 17269 e 26601 del 2020, n.31832 e 31949 del 2019).
Sulla base degli enunciati principi del tutto correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la tardività degli atti di recupero adottati dall’INPS.
Alla luce della documentazione in atti si rileva che l'azione di recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione dell’appellata non risulta tempestivamente effettuata, in quanto le note con le quali è stato disposto il recupero sono intervenute oltre il termine dell’anno successivo a quello della dichiarazione reddituale, a sua volta intervenuta nell’anno seguente a quello di produzione del reddito.
Si aggiunga poi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (sent.176/2025), dalla quale il Collegio non reputano sussistano i presupposti per discostarsi, i redditi da pensione erano rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati e dunque ben conoscibili da parte dell’Amministrazione previdenziale. Proprio alla stregua di quanto stabilito dall’INPS con la circolare n. 47 del 16 marzo 2018, dall’art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78 del 2010, e con la circolare n. 195 del 31 novembre 2015 per i “redditi conosciuti direttamente” consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell’Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un’altra prestazione già in godimento del medesimo titolare, il giorno in cui l’Istituto ne ha avuto conoscenza “coincide con la data del provvedimento di liquidazione”. Pertanto, il recupero dei relativi SENT. 53/2026 indebiti pensionistici deve essere effettuato entro “l’anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante”.
Le diverse procedure di recupero risultano palesemente tardive rispetto a entrambi i termini come sopra individuati.
I redditi da pensione erano, infatti, conoscibili sin dal momento della loro “liquidazione” e, quindi, al massimo, avrebbero potuto dar luogo a recuperi entro la fine dell’anno successivo, sicché le azioni avviate negli anni ancora seguenti devono ritenersi tardive.
Analogamente dicasi per i redditi (diversi da quelli da pensione)
percepiti dalla sig.ra SS negli anni interessati e, dalla stessa, dichiarati, nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi per cui risulta che il recupero sia avvenuto oltre il termine annuale, previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e contabile sopra richiamata.
Dall’esame delle note in atti emerge che il presunto debito è stato determinato nei termini seguenti:
con lettera datata 25.1.2017, l’INPS ha contestato un presunto indebito relativo all’anno 2014. Anno in relazione al quale sono stati presi in considerazione i redditi 2013, regolarmente dichiarati nel 2014;
con lettera datata 17.11.2017, l’INPS ha contestato un presunto indebito relativo all’anno 2015; anno in relazione al quale sono SENT. 53/2026 stati presi in considerazione i redditi diversi da pensione percepiti nel 2014 e regolarmente dichiarati nel 2015. Quanto ai redditi da pensione relativi all’anno 2015, gli stessi avrebbero dovuto essere rilevati entro l’anno successivo alla liquidazione e, quindi entro il 31.12.2016.
Con lettera datata 5.7.2018, l’INPS ha contestato un presunto indebito relativo all’anno 2016; anno in relazione al quale sono stati presi in considerazione i redditi diversi da pensione percepiti nel 2015 e regolarmente dichiarati nel 2016. Quanto ai redditi da pensione relativi all’anno 2016, gli stessi avrebbero dovuto essere rilevati entro l’anno successivo alla liquidazione e, quindi entro il 31.12.2017.
Con lettera datata 8.7.2019, l’INPS ha contestato un presunto indebito relativo all’anno 2017: anno in relazione al quale sono stati presi in considerazione i redditi diversi da pensione percepiti nel 2016 e regolarmente dichiarati nel 2017. Quanto ai redditi da pensione relativi all’anno 2017, gli stessi avrebbero dovuto essere rilevati entro l’anno successivo alla liquidazione e, quindi entro il 31.12.2018.
Con lettera datata 23.12.2020, l’INPS ha contestato un presunto indebito relativo allo stesso anno 2018; anno in relazione al quale sono stati presi in considerazione i redditi diversi da pensione percepiti nel 2017 e regolarmente dichiarati nel 2018.
Quanto ai redditi da pensione relativi all’anno 2018, gli stessi avrebbero dovuto essere rilevati entro l’anno successivo alla SENT. 53/2026 liquidazione e, quindi entro il 31.12.2019.
Ha rilievo assorbente, ai fini del rigetto del gravame, il superamento del termine previsto dall’art. 13, c. 2, della l. n.
412/1991, secondo i principi interpretativi fissati dalla ormai pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis.
n.262/2022, n.176/2025); e ciò avuto riguardo a tutti gli atti di recupero fatti oggetto di impugnazione da parte dell’attuale appellata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza , ai sensi dell’art.
31, comma 1, c.g.c. , e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Condanna l’INPS alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(F.TA DIGITALMENTE) (F.TA DIGITALMENTE)
(Ilaria NN CH) (NI AC)
SENT. 53/2026 f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 18 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
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D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(NI AC)
F.TO DIGITALMENTE
Depositato in Segreteria il 18 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
IA IA
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
SENT. 53/2026 Roma, 18 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
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