Articolo 4 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1948
Art. 4.
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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