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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AP GA, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L501310 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7038/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, Nominativo_1, ricorreva
contro
Agenzia Entrate
- Direzione Provinciale Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L501310/2024, notificato il 21/03/25 di € 14.747,39 per maggior imposta PE, sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2018. Premetteva di svolgere attività di ingegnere ed aver emesso fattura nei confronti degli enti di Pubblica Amministrazione, che prima di procedere al pagamento chiede l'emissione della fattura elettronica, ed dichiarato le fatture emesse includendole nei compensi percepiti nell'anno 2017, pur non avendone ricevuto il compenso, e versando quindi le relative imposte derivanti, senza portare in detrazione le ritenute d'acconto.
Successivamente, a seguito della ricezione, in data 28/05/2022, della comunicazione c.d. “cambiaverso”, ha prontamente offerto all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione utile per la definizione della pratica, senza ricevere risposta alcuna sino alla notifica dello schema d'atto del 30/10/2024, a cui rispondeva inviando istanza di riesame e richiesta di annullamento in autotutela, con cui ha nuovamente fornito tutti gli elementi giustificativi. Avendo l'Ente Impositore proceduto con la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, l'oggi ricorrente eccepiva:
- che le fatture n. 03/PA e 04/PA sono state regolarmente dichiarate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 (Mod. Redditi 2018), l'imposta derivante dalla dichiarazione anno 2017 è stata effettivamente ed integralmente versata in sede di acconto e saldo relativo all'anno 2017;
- che le somme poste a fondamento dell'accertamento non sono state omesse, ma già tassate nell'annualità precedente
- che la reiterazione della richiesta impositiva determinerebbe una ingiustificata ed illegittima duplicazione d'imposta, essendo stato lo stesso reddito è tassato più volte nei confronti dello stesso soggetto, - violazione principio del divieto di doppia imposizione
- che l'Amministrazione, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di fatture dichiarate e tassate nell'anno precedente viola il principio di unicità, aggirando il divieto di ne bis in idem, avendo determinato una duplicazione impositiva sostanziale, pertanto leso il principio di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto.
- Violazione artt. 5 e 10 L.212/2000, il contribuente ha tenuto una condotta trasparente fornendo in modo completo i propri dati fiscali e le ragioni, ha adempiuto agli obblighi tributari secondo criteri di buona fede e correttezza fornendo tutte le giustificazioni a seguito delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, la quale è rimasta inerte dal 2022 al 2024 fino all'emissione dell'avviso di accertamento avvenuta nel 2025.
- mancato invito al contraddittorio in violazione della circolare n. 17/E del 22/06/2020, prima di emettere l'avviso di accertamento de quo;
la mancanza di tale attività prodromica ha determinato la nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento;
- errata applicazione della sanzione per omessa dichiarazione del reddito, tra l'altro nella misura del 90% del maggior imponibile accertato, in base all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 471/1997 modificato dal D. Lgs. 13/2024, entrato in vigore in data 30/04/2024, che ha ridotto tale sanzione al 70%.
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Messina deduceva che, non avendo il ricorrente fornito documentazione idonea a giustificare l'anomalia segnalata, l'Ufficio ha proceduto ad avviare la fase accertativa ponendo in essere tutte le garanzie a tutela del contribuente, che gli esercenti arti e professioni determinano il loro reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa e le fatture 03/PA e 04/PA emesse nell'anno 2017 sono state incassate nell'anno 2018, quindi l'Ufficio ha correttamente ritenuto di confermare il recupero a tassazione ai fini PE proprio in virtù del principio di cassa cui soggiace il ricorrente. Deduceva, altresì, che il ricorrente ha erroneamente dichiarato i compensi nell'anno 2017 al momento dell'emissione delle fatture, anziché nell'anno 2018 al momento dell'effettivo incasso. Tale errore nell'applicazione del criterio temporale di imputazione non può essere sanato invocando il divieto di doppia imposizione, poiché il presupposto impositivo è diverso: nell'anno 2017 il reddito non doveva essere dichiarato (mancando l'incasso), mentre nell'anno 2018 doveva essere correttamente imputato in base al principio di cassa. Rigettava le altre eccezioni.
Con memoria di replica il ricorrente ribadiva di aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione utile alla definizione della pratica, senza ricevere alcun riscontro, insisteva nella violazione del divieto di doppia imposizione secondo il quale “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi” e su quanto già eccepito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' lamentato l'aspetto che, solo nel 2018, il ricorrente abbia ricevuto il compenso derivante da quelle fatture già contabilizzate, non può esporlo oggi ad ulteriore assoggettamento d'imposta, in quanto si tratta degli stessi compensi ricevuti dopo l'emissione delle fatture già dichiarati.
Il principio di cassa "puro" (per professionisti) considera i compensi percepiti e i costi sostenuti nell'anno. Il reddito imponibile è determinato dai compensi effettivamente incassati e dalle spese effettivamente pagate nel corso dell'anno.
Le norme vigenti in materia di presentazione della dichiarazione integrativa stabiliscono che fatta salva l'applicazione di sanzioni e la possibilità di ricorrere al ravvedimento, è possibile integrarele dichiarazioni annuali:
per correggere errori/omissioni mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini per l'accertamento (art. 2 c. 8 DPR 322/98).
Per correggere errori/omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, attraverso una dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente (art.2 c.
8-bis DPR 322/98).
Pertanto, il contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile, al fine di rideterminare le imposte dichiarate in precedenza in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito d'imposta o una maggiore perdita fiscale.
Tutto ciò in rispetto al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. Come contropartita, il Fisco avrà più tempo per effettuare la propria attività di controllo.
La Norma di Comportamento n. 196 del 19 luglio 2016 dell'Associazione_2 dei Dottori Commercialisti, cerca in qualche modo di fare propri i chiarimenti riportati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/
E/2013: la norma amplia le medesime indicazioni a tutti i contribuenti e a tutte le tipologie di errore e non solo a quelle collegate alla competenza che possono recare danno al contribuente.
Con la recente sentenza n. 13378 del 30/6/2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente delineato l'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, sia sul versante procedurale-amministrativo che del contenzioso.
In particolare, la sentenza afferma che la possibilità di ritrattazione della dichiarazione a favore del contribuente può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Resta la possibilità, secondo la Cassazione, di utilizzare l'istanza di rimborso.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in primo luogo, confermano che:
– la dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere emendata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dichiarazione imposta successivo (cd. termine breve) con compensazione in F24 dell'eventuale credito risultante;
– la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, può essere presentata entro il termine decadenziale per l'accertamento da parte del Fisco (art. 2 c. 8, DPR 322/98).
In analogia con la riforma del ravvedimento (L. 190/2014), tale integrativa può essere presentata anche a controllo fiscale iniziato, sempreché non sia stato notificato l'atto di accertamento.
Pertanto, la procedura mediante la quale è possibile emendare la dichiarazione e compensare l'imposta oltre i termini previsti dall'art. 2, c.
8-bis, D.P.R. n. 322/1998, è quella fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E del 2013.
Ciò consente al contribuente di rimediare ad eventuali errori ricalcolando le imposte per tutte le annualità interessate presentando la dichiarazione solo con riferimento all'ultima annualità emendabile. In questo modo risultano emendabili anche le annualità che sono ancora accertabili e soprattutto utilizzabile in compensazione orizzontale la maggiore imposta derivante dall'integrazione delle dichiarazioni.
Inoltre, in rispetto al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, l'Associazione_2
dei Dottori Commercialisti estende le previsioni recate dalla circolare n. 31/E/2013:
– a tutte le categorie di contribuenti, e non solo a quelli titolari di reddito d'impresa,
– a tutte le tipologie di errore dalle quali può derivare pregiudizio al contribuente, e non solo agli errori contabili che abbiano comportato violazioni del principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa.
Quindi, possono essere emendate ad esempio:
– le dichiarazioni presentate dal titolare di un reddito fondiario che non ha applicato correttamente le riduzioni previste per gli immobili storici ex lege n. 1089/1939;
– le dichiarazioni redatte da un lavoratore autonomo, nelle quali è stato inserito un componente positivo assoggettato a tassazione secondo il principio di competenza in luogo del principio di cassa;
– le dichiarazioni nelle quali il contribuente non ha indicato oneri deducibili ex art. 10 TUIR e/o detraibili ex art. 15 TUIR.
Nel caso in cui dalla rettifica delle dichiarazione non compaia un credito d'imposta ma una maggior perdita fiscale, il contribuente può avvalersi delle ordinarie regole di riportabilità della stessa.
Le integrazioni a favore del contribuente potranno riguardare le correzioni di errori commessi in periodi d'imposta autonomamente accertabili alla luce dei termini di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, che per effetto di quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016 sono stati modificati.
Infine, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016 (Unico 2017):
– gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più entro il quarto anno) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più entro il quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Pertanto visto che in base al principio di cassa le fatture 03/PA e 04/PA emesse nell'anno 2017 sono state incassate nell'anno 2018, l'Ufficio ha correttamente ritenuto di confermare il recupero a tassazione ai fini
PE ed il contribuente avrebbe dovuto provvedere a correggere la dichiarazione dell'anno precedente recuperando l'imposta versata a fronte delle fatture non incassate. Il ricorso è rigettato e vista la particolare situazione emersa si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 27/11/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AP GA, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L501310 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7038/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, Nominativo_1, ricorreva
contro
Agenzia Entrate
- Direzione Provinciale Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L501310/2024, notificato il 21/03/25 di € 14.747,39 per maggior imposta PE, sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2018. Premetteva di svolgere attività di ingegnere ed aver emesso fattura nei confronti degli enti di Pubblica Amministrazione, che prima di procedere al pagamento chiede l'emissione della fattura elettronica, ed dichiarato le fatture emesse includendole nei compensi percepiti nell'anno 2017, pur non avendone ricevuto il compenso, e versando quindi le relative imposte derivanti, senza portare in detrazione le ritenute d'acconto.
Successivamente, a seguito della ricezione, in data 28/05/2022, della comunicazione c.d. “cambiaverso”, ha prontamente offerto all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione utile per la definizione della pratica, senza ricevere risposta alcuna sino alla notifica dello schema d'atto del 30/10/2024, a cui rispondeva inviando istanza di riesame e richiesta di annullamento in autotutela, con cui ha nuovamente fornito tutti gli elementi giustificativi. Avendo l'Ente Impositore proceduto con la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, l'oggi ricorrente eccepiva:
- che le fatture n. 03/PA e 04/PA sono state regolarmente dichiarate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 (Mod. Redditi 2018), l'imposta derivante dalla dichiarazione anno 2017 è stata effettivamente ed integralmente versata in sede di acconto e saldo relativo all'anno 2017;
- che le somme poste a fondamento dell'accertamento non sono state omesse, ma già tassate nell'annualità precedente
- che la reiterazione della richiesta impositiva determinerebbe una ingiustificata ed illegittima duplicazione d'imposta, essendo stato lo stesso reddito è tassato più volte nei confronti dello stesso soggetto, - violazione principio del divieto di doppia imposizione
- che l'Amministrazione, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di fatture dichiarate e tassate nell'anno precedente viola il principio di unicità, aggirando il divieto di ne bis in idem, avendo determinato una duplicazione impositiva sostanziale, pertanto leso il principio di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto.
- Violazione artt. 5 e 10 L.212/2000, il contribuente ha tenuto una condotta trasparente fornendo in modo completo i propri dati fiscali e le ragioni, ha adempiuto agli obblighi tributari secondo criteri di buona fede e correttezza fornendo tutte le giustificazioni a seguito delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, la quale è rimasta inerte dal 2022 al 2024 fino all'emissione dell'avviso di accertamento avvenuta nel 2025.
- mancato invito al contraddittorio in violazione della circolare n. 17/E del 22/06/2020, prima di emettere l'avviso di accertamento de quo;
la mancanza di tale attività prodromica ha determinato la nullità e/o invalidità dell'avviso di accertamento;
- errata applicazione della sanzione per omessa dichiarazione del reddito, tra l'altro nella misura del 90% del maggior imponibile accertato, in base all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 471/1997 modificato dal D. Lgs. 13/2024, entrato in vigore in data 30/04/2024, che ha ridotto tale sanzione al 70%.
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Messina deduceva che, non avendo il ricorrente fornito documentazione idonea a giustificare l'anomalia segnalata, l'Ufficio ha proceduto ad avviare la fase accertativa ponendo in essere tutte le garanzie a tutela del contribuente, che gli esercenti arti e professioni determinano il loro reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa e le fatture 03/PA e 04/PA emesse nell'anno 2017 sono state incassate nell'anno 2018, quindi l'Ufficio ha correttamente ritenuto di confermare il recupero a tassazione ai fini PE proprio in virtù del principio di cassa cui soggiace il ricorrente. Deduceva, altresì, che il ricorrente ha erroneamente dichiarato i compensi nell'anno 2017 al momento dell'emissione delle fatture, anziché nell'anno 2018 al momento dell'effettivo incasso. Tale errore nell'applicazione del criterio temporale di imputazione non può essere sanato invocando il divieto di doppia imposizione, poiché il presupposto impositivo è diverso: nell'anno 2017 il reddito non doveva essere dichiarato (mancando l'incasso), mentre nell'anno 2018 doveva essere correttamente imputato in base al principio di cassa. Rigettava le altre eccezioni.
Con memoria di replica il ricorrente ribadiva di aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione utile alla definizione della pratica, senza ricevere alcun riscontro, insisteva nella violazione del divieto di doppia imposizione secondo il quale “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi” e su quanto già eccepito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' lamentato l'aspetto che, solo nel 2018, il ricorrente abbia ricevuto il compenso derivante da quelle fatture già contabilizzate, non può esporlo oggi ad ulteriore assoggettamento d'imposta, in quanto si tratta degli stessi compensi ricevuti dopo l'emissione delle fatture già dichiarati.
Il principio di cassa "puro" (per professionisti) considera i compensi percepiti e i costi sostenuti nell'anno. Il reddito imponibile è determinato dai compensi effettivamente incassati e dalle spese effettivamente pagate nel corso dell'anno.
Le norme vigenti in materia di presentazione della dichiarazione integrativa stabiliscono che fatta salva l'applicazione di sanzioni e la possibilità di ricorrere al ravvedimento, è possibile integrarele dichiarazioni annuali:
per correggere errori/omissioni mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini per l'accertamento (art. 2 c. 8 DPR 322/98).
Per correggere errori/omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, attraverso una dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente (art.2 c.
8-bis DPR 322/98).
Pertanto, il contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile, al fine di rideterminare le imposte dichiarate in precedenza in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito d'imposta o una maggiore perdita fiscale.
Tutto ciò in rispetto al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. Come contropartita, il Fisco avrà più tempo per effettuare la propria attività di controllo.
La Norma di Comportamento n. 196 del 19 luglio 2016 dell'Associazione_2 dei Dottori Commercialisti, cerca in qualche modo di fare propri i chiarimenti riportati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/
E/2013: la norma amplia le medesime indicazioni a tutti i contribuenti e a tutte le tipologie di errore e non solo a quelle collegate alla competenza che possono recare danno al contribuente.
Con la recente sentenza n. 13378 del 30/6/2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente delineato l'ambito applicativo della dichiarazione integrativa, sia sul versante procedurale-amministrativo che del contenzioso.
In particolare, la sentenza afferma che la possibilità di ritrattazione della dichiarazione a favore del contribuente può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Resta la possibilità, secondo la Cassazione, di utilizzare l'istanza di rimborso.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in primo luogo, confermano che:
– la dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere emendata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dichiarazione imposta successivo (cd. termine breve) con compensazione in F24 dell'eventuale credito risultante;
– la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, può essere presentata entro il termine decadenziale per l'accertamento da parte del Fisco (art. 2 c. 8, DPR 322/98).
In analogia con la riforma del ravvedimento (L. 190/2014), tale integrativa può essere presentata anche a controllo fiscale iniziato, sempreché non sia stato notificato l'atto di accertamento.
Pertanto, la procedura mediante la quale è possibile emendare la dichiarazione e compensare l'imposta oltre i termini previsti dall'art. 2, c.
8-bis, D.P.R. n. 322/1998, è quella fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E del 2013.
Ciò consente al contribuente di rimediare ad eventuali errori ricalcolando le imposte per tutte le annualità interessate presentando la dichiarazione solo con riferimento all'ultima annualità emendabile. In questo modo risultano emendabili anche le annualità che sono ancora accertabili e soprattutto utilizzabile in compensazione orizzontale la maggiore imposta derivante dall'integrazione delle dichiarazioni.
Inoltre, in rispetto al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, l'Associazione_2
dei Dottori Commercialisti estende le previsioni recate dalla circolare n. 31/E/2013:
– a tutte le categorie di contribuenti, e non solo a quelli titolari di reddito d'impresa,
– a tutte le tipologie di errore dalle quali può derivare pregiudizio al contribuente, e non solo agli errori contabili che abbiano comportato violazioni del principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa.
Quindi, possono essere emendate ad esempio:
– le dichiarazioni presentate dal titolare di un reddito fondiario che non ha applicato correttamente le riduzioni previste per gli immobili storici ex lege n. 1089/1939;
– le dichiarazioni redatte da un lavoratore autonomo, nelle quali è stato inserito un componente positivo assoggettato a tassazione secondo il principio di competenza in luogo del principio di cassa;
– le dichiarazioni nelle quali il contribuente non ha indicato oneri deducibili ex art. 10 TUIR e/o detraibili ex art. 15 TUIR.
Nel caso in cui dalla rettifica delle dichiarazione non compaia un credito d'imposta ma una maggior perdita fiscale, il contribuente può avvalersi delle ordinarie regole di riportabilità della stessa.
Le integrazioni a favore del contribuente potranno riguardare le correzioni di errori commessi in periodi d'imposta autonomamente accertabili alla luce dei termini di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, che per effetto di quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016 sono stati modificati.
Infine, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016 (Unico 2017):
– gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più entro il quarto anno) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più entro il quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Pertanto visto che in base al principio di cassa le fatture 03/PA e 04/PA emesse nell'anno 2017 sono state incassate nell'anno 2018, l'Ufficio ha correttamente ritenuto di confermare il recupero a tassazione ai fini
PE ed il contribuente avrebbe dovuto provvedere a correggere la dichiarazione dell'anno precedente recuperando l'imposta versata a fronte delle fatture non incassate. Il ricorso è rigettato e vista la particolare situazione emersa si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 27/11/2025