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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 765/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro Pt_1 CP_1
nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore
[...]
, nato a [...] in data [...], (rappr. e dif. Persona_1 dall'avv. P. Lodato), avente ad oggetto: indennità di frequenza;
rilevato
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che il minore è affetto da un Persona_1 complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di frequenza dal 2 febbraio 2023 (data della visita di revisione); che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha interamente confermato il contenuto della relazione di perizia depositata durante la fase di a.t.p.o., ribadendo che il suddetto deve ritenersi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data di cui innanzi;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che deve pertanto dichiararsi che , nato a [...] in Persona_1 data 2 marzo 2009, si trova nelle condizioni sanitarie sopra indicate;
che, stante l'esito della lite, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di Pt_1 parte resistente;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è in Persona_1 possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 2 febbraio 2023; condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria di parte resistente le Pt_1 spese processuali, in esse comprese le spese relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto.
Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 765/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro Pt_1 CP_1
nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore
[...]
, nato a [...] in data [...], (rappr. e dif. Persona_1 dall'avv. P. Lodato), avente ad oggetto: indennità di frequenza;
rilevato
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che il minore è affetto da un Persona_1 complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di frequenza dal 2 febbraio 2023 (data della visita di revisione); che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha interamente confermato il contenuto della relazione di perizia depositata durante la fase di a.t.p.o., ribadendo che il suddetto deve ritenersi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data di cui innanzi;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che deve pertanto dichiararsi che , nato a [...] in Persona_1 data 2 marzo 2009, si trova nelle condizioni sanitarie sopra indicate;
che, stante l'esito della lite, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di Pt_1 parte resistente;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è in Persona_1 possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 2 febbraio 2023; condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria di parte resistente le Pt_1 spese processuali, in esse comprese le spese relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto.
Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)