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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CO LUCIANO, Presidente
PO AN, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paolisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4163 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insisteper la condanna alle spese e l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: L'avv Nominativo_2 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Credit Network & Finance S.p.A”, nell'interesse del Comune di Paolisi (BN), in data 26.6.2025 notificava a mezzo Pec alla società “Ricorrente_1 S.r.l.” l'avviso di accertamento nr. 4163 TARI – 2020 per l'importo di €.19.523,00 comprensivi di interessi e sanzioni.
Avverso l'accertamento in parola, e con il patrocinio dell'Avv.to Difensore_1, ricorreva la contribuente che con atto del 24.9.25 depositato in data 21.10.25 conveniva in giudizio sia la Società di Riscossione che il
Comune di Paolisi e premetteva:
-) di avere stipulato con gli Organi della procedura esecutiva immobiliare nr. 153/2004 – Trib. di Benevento – contratto di locazione dell'immobile oggetto della tassazione per la durata di 12 mesi, a far data dall'1.4.2019 fino al 31.3.2020, per lo svolgimento di attività di ristorazione;
-) che la locazione è relativa a soli mq. 800 (dei complessivi mq. 2.500) stante anche la inagibilità della restante parte dell'immobile;
-) che l'attività di ristorazione è svolta con criterio stagionale e discontinuo (solo d'estate e solo per eventi)
Sempre in via del tutto preliminare eccepiva
-che l'avviso di accertamento notificato alla ricorrente (Tari 2020) già era stato precedentemente notificato ed anche impugnato dalla società;
-che l'accertamento era stato già deciso sia dalla CGT di Benevento (Sent. 700/2023) che dalla Corte di
Giustizia Tributaria Regionale (Sent. 5266/2025) che avevano annullato l'accertamento per la parte eccedente i mq. 800 relativi al contratto di locazione stipulato con gli Organi della procedura esecutiva immobiliare nr. 153/2004 del Tribunale di Benevento.
Nel merito comunque opponeva:
- L'omessa notifica del previo avviso bonario;
- Il difetto di sottoscrizione dell'atto e la omessa allegazione della determina dirigenziale;
- La illegittimità della tariffa applicata;
- La applicazione di tariffe approvate non dalla Giunta, ma dal Consiglio Comunale;
- Il difetto di motivazione dell'atto; - La conclamata inagibilità dell'immobile e la sua inutilizzabilità;
- La sproporzione delle comminate sanzioni.
Concludeva per l'annullamento dell'atto, vinte le spese di lite con distrazione, il rimborso del contributo unificato versato in €.120,00 e la condanna di controparte al ristoro del danno per responsabilità processuale aggravata.
Col ricorso formulava istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato nonché istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
All'udienza del 3.12.2025 veniva accolta l'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La convenuta concessionaria successivamente, con atto depositato il 29.1.2026 e con il patrocinio dell'
Avv. Difensore_2, si costituiva in giudizio e dichiarava di avere provveduto al discarico dell'avviso di accertamento impugnato per “allineamento al giudicato formatosi con la sentenza 5266/2025 ….. con conseguente integrale eliminazione della pretesa tributaria oggetto di impugnazione”.
Riservava il diritto di rideterminare gli importi TARI 2020 effettivamente dovuti dalla ricorrente società anche per effetto della citata Sentenza 5266/2025 della CGT di 2° grado Campania e concludeva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
La ricorrente società con memorie depositate in data 6.2.2026.insisteva per l'accoglimento del ricorso in ogni sua parte e per la condanna di controparte alle refusione delle spese e competenze di lite in considerazione della temerarietà dell'accertamento rinotificato nonostante le già intervenute decisioni di annullamento dello stesso sia in primo che in secondo grado.
La causa, trattata all'udienza del 18.2.2026, veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Agli atti vi è l'atto di discarico totale da parte della società concessionaria intervenuto anche con il consenso dell'Ente creditore.
Non sussistono le ragioni per la condanna di parte convenuta al ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosene gli estremi nel comportamento processuale della concessionaria che ha emesso l'atto.
I convenuti, tuttavia, a ragione di quanto emerso in atti vanno ritenuti soccombenti virtuali sia in forza di una concreta valutazione prognostica dell'esito del giudizio, sia perchè l'avviso di accertamento oggi in discussione risulta essere stato emesso e notificato dopo le già intervenute sentenze di 1° e di 2° grado che hanno riconosciuto le ragioni della contribuente società. I convenuti,pertanto, vanno condannati con il vincolo tra loro della solidarietà passiva al pagamento a parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna la resistente Credit Network & Finance S.p.A. ed il convenuto comune di paolisi (BN), con il vincolo tra loro della solidarietà passiva, al pagamento alla ricorrente delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% nonchè ulteriori accessori di legge se dovuti ed oltre al rimborso CUT in euro 120,00 con attribuzione diretta all'Avv. Difensore_1 che si dichiarato antistatario.
Così deciso in Beneventoil 18/02/2026
Il RE Estensore
Dott. Francesco Capobianco
Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CO LUCIANO, Presidente
PO AN, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paolisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4163 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insisteper la condanna alle spese e l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: L'avv Nominativo_2 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Credit Network & Finance S.p.A”, nell'interesse del Comune di Paolisi (BN), in data 26.6.2025 notificava a mezzo Pec alla società “Ricorrente_1 S.r.l.” l'avviso di accertamento nr. 4163 TARI – 2020 per l'importo di €.19.523,00 comprensivi di interessi e sanzioni.
Avverso l'accertamento in parola, e con il patrocinio dell'Avv.to Difensore_1, ricorreva la contribuente che con atto del 24.9.25 depositato in data 21.10.25 conveniva in giudizio sia la Società di Riscossione che il
Comune di Paolisi e premetteva:
-) di avere stipulato con gli Organi della procedura esecutiva immobiliare nr. 153/2004 – Trib. di Benevento – contratto di locazione dell'immobile oggetto della tassazione per la durata di 12 mesi, a far data dall'1.4.2019 fino al 31.3.2020, per lo svolgimento di attività di ristorazione;
-) che la locazione è relativa a soli mq. 800 (dei complessivi mq. 2.500) stante anche la inagibilità della restante parte dell'immobile;
-) che l'attività di ristorazione è svolta con criterio stagionale e discontinuo (solo d'estate e solo per eventi)
Sempre in via del tutto preliminare eccepiva
-che l'avviso di accertamento notificato alla ricorrente (Tari 2020) già era stato precedentemente notificato ed anche impugnato dalla società;
-che l'accertamento era stato già deciso sia dalla CGT di Benevento (Sent. 700/2023) che dalla Corte di
Giustizia Tributaria Regionale (Sent. 5266/2025) che avevano annullato l'accertamento per la parte eccedente i mq. 800 relativi al contratto di locazione stipulato con gli Organi della procedura esecutiva immobiliare nr. 153/2004 del Tribunale di Benevento.
Nel merito comunque opponeva:
- L'omessa notifica del previo avviso bonario;
- Il difetto di sottoscrizione dell'atto e la omessa allegazione della determina dirigenziale;
- La illegittimità della tariffa applicata;
- La applicazione di tariffe approvate non dalla Giunta, ma dal Consiglio Comunale;
- Il difetto di motivazione dell'atto; - La conclamata inagibilità dell'immobile e la sua inutilizzabilità;
- La sproporzione delle comminate sanzioni.
Concludeva per l'annullamento dell'atto, vinte le spese di lite con distrazione, il rimborso del contributo unificato versato in €.120,00 e la condanna di controparte al ristoro del danno per responsabilità processuale aggravata.
Col ricorso formulava istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato nonché istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
All'udienza del 3.12.2025 veniva accolta l'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La convenuta concessionaria successivamente, con atto depositato il 29.1.2026 e con il patrocinio dell'
Avv. Difensore_2, si costituiva in giudizio e dichiarava di avere provveduto al discarico dell'avviso di accertamento impugnato per “allineamento al giudicato formatosi con la sentenza 5266/2025 ….. con conseguente integrale eliminazione della pretesa tributaria oggetto di impugnazione”.
Riservava il diritto di rideterminare gli importi TARI 2020 effettivamente dovuti dalla ricorrente società anche per effetto della citata Sentenza 5266/2025 della CGT di 2° grado Campania e concludeva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
La ricorrente società con memorie depositate in data 6.2.2026.insisteva per l'accoglimento del ricorso in ogni sua parte e per la condanna di controparte alle refusione delle spese e competenze di lite in considerazione della temerarietà dell'accertamento rinotificato nonostante le già intervenute decisioni di annullamento dello stesso sia in primo che in secondo grado.
La causa, trattata all'udienza del 18.2.2026, veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Agli atti vi è l'atto di discarico totale da parte della società concessionaria intervenuto anche con il consenso dell'Ente creditore.
Non sussistono le ragioni per la condanna di parte convenuta al ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosene gli estremi nel comportamento processuale della concessionaria che ha emesso l'atto.
I convenuti, tuttavia, a ragione di quanto emerso in atti vanno ritenuti soccombenti virtuali sia in forza di una concreta valutazione prognostica dell'esito del giudizio, sia perchè l'avviso di accertamento oggi in discussione risulta essere stato emesso e notificato dopo le già intervenute sentenze di 1° e di 2° grado che hanno riconosciuto le ragioni della contribuente società. I convenuti,pertanto, vanno condannati con il vincolo tra loro della solidarietà passiva al pagamento a parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna la resistente Credit Network & Finance S.p.A. ed il convenuto comune di paolisi (BN), con il vincolo tra loro della solidarietà passiva, al pagamento alla ricorrente delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15% nonchè ulteriori accessori di legge se dovuti ed oltre al rimborso CUT in euro 120,00 con attribuzione diretta all'Avv. Difensore_1 che si dichiarato antistatario.
Così deciso in Beneventoil 18/02/2026
Il RE Estensore
Dott. Francesco Capobianco
Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella