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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7699/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del
20/3/2025
TRA
e , rappresentati e difesi dall' Avv.to Claudio Parte_1 Parte_2
Malaspina.
- Appellanti -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cesaroni in sostituzione dell' Controparte_1 avv. Rossi Pier Francesco .
- Appellato –
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza di accoglimento parziale depositata in data
28.10.2019 emessa dal Tribunale Civile di OM Sex. VII – Giud. Dott.ssa Maria Letizia
Tricoli, nel giudizio iscritto al RG 25944/2019.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 20.3.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 09.07.2019 e notificavano ricorso ex art. 702 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c. con pedissequo decreto contenente fissazione di udienza di comparizione avanti al
Tribunale di OM, assumendo di essere rispettivamente proprietaria e comodatario di un'unità immobiliare sita in OM, Viale Palmiro Togliatti n° 1500, Piano 6, int. 12 sc. A, facente parte del Condominio di Viale Palmiro Togliatti nn. 1438/1500. Riferivano altresì i medesimi che sovrastante alla suddetta unità immobiliare era posto l'appartamento del condomino
[...]
, il quale aveva eseguito nel proprio appartamento opere di ristrutturazione nei CP_1 primi mesi del 2017. Esponevano quindi che a partire dall'aprile dell'anno 2017 la ricorrente aveva riscontrato nel proprio appartamento alcune infiltrazioni d'acqua provenienti Parte_1 dal solaio, che avevano interessato la parete divisoria della cucina e del bagno. Quindi la ricorrente aveva provveduto a notiziare l'amministratore del Condominio e il della CP_1 verificazione di tali fenomeni e della produzione di gravi danni al proprio appartamento, tanto da renderne insalubri gli ambienti, interessando anche l'appartamento sottostante, di proprietà del sig. CP_2
Quindi veniva introdotto giudizio ex art. 696 bis c.p.c. volto ad accertare, anche ai fini conciliativi, le cause della verificazione degli asseriti danni e il relativo ammontare.
In tale procedimento si costituiva il resistente spiegando domanda di Controparte_1 chiamata di terzo nei confronti della società che aveva eseguito i lavori, che a sua volta aveva già provveduto a notiziare dell'insorgenza dei fenomeni infiltrativi e delle richieste di controparte, che restava contumace. In tale giudizio R.G. 29117/2018 veniva nominato CTU ing. il quale all'esito delle operazioni peritali, accertava la riconducibilità Persona_1 dei danni riscontrati nell'appartamento della e del alle opere di Parte_1 CP_2 ristrutturazione commissionate dal alla CP_1 Parte_3
Avverso la citazione ex art. 702 bis cpc introdotta dai per non essere stati risarciti Parte_1 dei danni subiti, si costituiva ritualmente contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle domande avverse. Eccepiva preliminarmente il mancato rispetto del termine libero di 30 giorni dalla notifica ed il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi la carenza di legittimazione attiva del e nel merito l'infondatezza della domanda. Parte_2
Con ordinanza del 28.10.2019 il Tribunale rigettava le eccezioni preliminari e riconosceva la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti alle infiltrazioni provenienti CP_1
2 dal suo appartamento, secondo le risultanze della perizia d'ufficio svolta nel giudizio per AT, essendo rimasta indimostrata la circostanza che le perdite idriche fossero derivate dai lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile del da impresa di sua fiducia. CP_1
Il Tribunale quindi condannava a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 3.980,93 come da quantificazione in ctu, non riconoscendo alcun danno per deterioramento della mobilia, in mancanza di prova, liquidando altresì a favore della Parte_1 le spese sostenute per la difesa durante il procedimento di AT e le spese liquidata al perito incaricato Ing. Rigettava invece la richiesta di rimborso delle ulteriori spese sostenute Per_1 per ditta idraulica in ausilio al CTU nominato durante le operazioni peritali e quelle richieste per onorario del CTP di parte ricorrente , in quanto prive di prova dell'effettivo pagamento.
Infine rigettava le richieste autonomamente avanzate dall'Avv. fratello Parte_2 della , in assenza di prova della utilizzazione dell'immobile come propria Parte_1 casa di abitazione, non assumendo valore probatorio il certificato di residenza, con valenza solo anagrafica.
oooOooo
Avverso detta ordinanza proponevano rituale appello e Parte_1 Parte_2
contestando i capi del provvedimento che non riconoscevano il diritto ad essere
[...] rimborsata, quanto alla , degli ulteriori costi sostenuti e, quanto al Parte_1
per il lucro cessante conseguente alla impossibilità di fruire dell'immobile Parte_2 concessogli in comodato dalla sorella e per aver dovuto reperire altra soluzione abitativa per tutta la durata della esistenza dei danni e per quella necessaria alle opere di risanamento, oltre un danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente.
Denunciano gli appellanti l' erronea o omessa valutazione delle prove assunte in relazione al quantum debeatur nel procedimento di primo grado e delle risultanze della ctu svolta nel procedimento di AT , nonché l' illogica apparente o contraddittoria rispetto alle singole voci di danno .Deducono che il Tribunale aveva errato nel discostarsi dalla ctu riducendo il quantum liquidatorio ivi indicato e non considerando la documentazione prodotta che attestava gli effettivi maggiori costi sostenuti. Con ulteriore separato motivo si duole Parte_2 del rigetto delle proprie richieste risarcitorie basato sulla irrilevanza del certificato di residenza rispetto all'effettiva fruizione delle immobile della sorella come luogo di abitazione, laddove il Tribunale non ha affatto valutato né motivato al riguardo in ordine alle prove documentali
3 fornite, ed alle presunzioni fornite ed alla mancata contestazione di controparte sulla specifica circostanza espressa nella comparsa di risposta nel procedimento per AT.
oooOooo
Ad avviso della Corte l'appello è destituito di fondatezza.
La CTU esperita nel procedimento di AT ha accertato che la causa delle infiltrazioni è da imputarsi esclusivamente a perdite verificatesi nell'appartamento del , Parte_4 probabilmente in occasione di lavori di ristrutturazione, provvedendo a quantificare unicamente le somme necessarie per il risanamento delle parti murarie e pari ad € 4.890,93.
Per contro, per i pensili della cucina il ctu ha potuto solo constatare il loro deterioramento causato dalla umidità in correlazione alle connesse limitazioni all'uso dell'immobile per impossibilità di fruizione della cucina.
Il successivo giudizio ex art. 702 bis cpc ha ad oggetto quindi la separata quantificazione e prova dei danni subiti agli arredi della ( salvo quelli da opere murarie già quantificati Parte_1 in CTU) , nonché il ristoro delle spese subite a vario titolo dalla stessa per supporti di ditte nel corso delle operazioni peritali, di compensi per il CTP e per spese legali corrisposte per AT
. Quanto all' appello proposto dal , esso ha ad oggetto il diritto del Parte_2 medesimo al riconoscimento dei danni derivanti dall'aver dovuto provvedere altrimenti al proprio alloggio per l'intero periodo di non fruibilità dell'appartamento, compreso quello in cui furono svolti i lavori di risanamento, e la conseguente condanna del responsabile al loro pagamento .
Tanto premesso, la risoluzione delle censure proposte all'ordinanza gravata presuppone il necessario chiarimento di quale sia la prova sufficiente ad ottenere l'accertamento dell'esborso effettuato per prestazioni di beni o servizi resi in conseguenza di danni subiti. Al riguardo, è solido l'orientamento di legittimità in base al quale una fattura non quietanzata non prova il pagamento, essendo per la relativa prova richiesti altri strumenti , come una quietanza firmata dal creditore, un'attestazione di avvenuto pagamento quali ad esempio, l'estratto conto bancario che attesti il bonifico o una registrazione contabile che mostri l'esborso.
Peraltro, è noto che nei rapporti debitore/creditore la quietanza assume il valore di prova in merito all'avvenuto pagamento e, ove sia maggiormente specificata (ad esempio indicazione del contratto), anche di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione( v. per il valore di
4 confessione stragiudiziale della quietanza rilasciata dal creditore al debitore e della relativa efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5945).
Per contro, nei confronti di terzi la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. ma ha il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo ( v. Cass. Civ., 9 ottobre 2018, n. 24867).
E' pertanto alla luce di tali principi che deve essere esaminata la documentazione prodotta dalle parti appellanti, dalla cui pretesa omessa e/o erronea valutazione sarebbe derivato il vizio motivazionale o il travisamento della prova da parte del Tribunale nel limitare le pretese risarcitorie.
Nello specifico, gli appellanti rappresentano di aver depositato in data 9.9.2019 la fattura di €
6.710,00 per i lavori eseguiti dalla proprietaria di risanamento Parte_1 dell'immobile, effettuati dopo l'introduzione del giudizio di primo grado. L'esame di tale documento allegato al verbale dell'udienza del 26.9.2019, la cui rilevanza è stata peraltro prontamente contestata a verbale d'udienza, porta a ritenerne l'ininfluenza ai fini probatori verso terzi, in quanto non supportato da ulteriori elementi quali tracciabilità del pagamento ed essendo peraltro privo di indicazione del nominativo e di firma manoscritta dell'amministratore della Elena S.r.l.s.( società peraltro diversa House NT OM ER OB ) , di talchè non è nemmeno identificabile con esattezza l'emittente del documento fiscale. Si deve inoltre evidenziare che non è stata richiesta l'ammissione di alcuna prova integrativa, avendo il procuratore dei ricorrenti proposto ricorso ex art. 702 c.p.c. senza chiedere mutamento del rito per l' eventuale escussione quale testimone del beneficiario del pagamento portata dalla fattura, a conferma appunto delle risultanze del documento .
Quanto agli ulteriori documenti posti a base delle richieste risarcitorie della Parte_1
è presente -sub doc. 20 allegato all'atto introduttivo- un preventivo del 5.2.2019
[...] privo di firme della ditta individuale AO UC ed una fattura n. 4/2019 dello stesso artigiano per relazione preventivo di € 60 della quale non è stata chiesta la conferma dell' avvenuto pagamento come per le altre .
Quanto alle spese sostenute dalla , e dalla stessa richieste di ristoro, per il Parte_1 giudizio di accertamento preventivo, se da una parte vi è piena prova della attività svolta dal fratello Avv. , dall'altra non vi è prova del pagamento corrispostogli dalla Parte_2 sorella, in assenza di alcun tracciamento e pertanto la stessa fattura, seppur quietanzata con
5 sottoscrizione manuale dal professionista, può costituire ex se scrittura privata riconosciuta ed avente valore confessorio sull'avvenuto pagamento solo fra le parti del relativo rapporto e non verso terzi. Per quanto attiene alle spese per il contributo unificato e la marca da bollo per l' iscrizione del ricorso ex art. 702 c.p.c. le stesse risultano già riconosciute dalla ordinanza impugnata nella misura del 50% .
Il medesimo limite di mancata prova del pagamento deve ravvisarsi quanto alla fattura del
7.1.2019 emessa dall' Ing. per l'attività come CTP nel ricorso per AT pari ad Persona_2
€ 3.640,00. Anche in tale caso, seppur timbrata e quietanzata manoscritta la relativa fattura costituisce prova confessoria del pagamento solo fra le parti. In relazione a tale pagamento, come per quello per le spese legali, pur ritenendo il mancato interesse delle parti a pagare con mezzi tracciabili, stante l'esclusione di tali spese dalla detraibilità fiscale, resta incontrovertibile che in assenza di pagamento con mezzi elettronici, quali pos, bancomat, bonifici o cartolari con assegno, il pagamento non risulta provato nei confronti dei terzi.
Anche la fattura n. 92 del 2.11.2018 emessa dalla L'Idraulica di per € Persona_3
451,40 difetta della prova dell'avvenuto pagamento anche fra le parti, seppur indicata la modalità tramite bonifico bancario con relativo istituto bancario ed Iban.
Quanto alle richieste avanzate dall'Avv. in proprio va riconosciuto come Parte_2 il detto legale abbia comprovato innanzitutto la propria legittimazione, pur avendo documentato una precisa relatio con la res non limitata al comodato gratuito e verbale concessogli dalla sorella sull'immobile di sua proprietà , avendo il predetto depositato sia il pagamento del canone dell'utenza telefonica dell'appartamento a lui intestata, sia il pagamento degli oneri condominiali per riscaldamento, non ha per converso dato prova dei pagamenti e prima ancora dell'effettiva fruizione del servizio di alloggio presso gli esercizi alberghieri intestati nelle ricevute di pagamento nei periodi dalle stesse indicati, come avrebbe potuto attestare anche con deleghe al ricevimento della corrispondenza presso le reception o con scontrini attestanti la fruizione di servizi accessori quali bar o lavanderia.
Infine, la censura rispetto al rigetto della domanda di danno non patrimoniale correlata a pretesi disagi materiali e psicologici subiti da e derivati dal mutamento Parte_2 dell'alloggio appare infondata, stante il difetto assoluto di allegazione sull'an prima ancora che di determinazione del quantum, non avendo nemmeno riferito l'appellante in citazione e negli atti successivi la natura del disagio la transitorietà o stabilità dello stesso, e l'eventuale incidenza concreta sull'equilibrio psicofisico del richiedente.
6 Deve infine rilevarsi come, nelle more dell'appello l'appellante a seguito Parte_1 di precetto notificato, abbia ricevuto dalla compagnia Controparte_3 assicuratrice della ditta esecutrice dei lavori nell'immobile del Parte_3
, ed in esecuzione dell'ordinanza gravata, la somma di € 12.170,41, fra quali sono CP_1 comprese le spese per risanamento immobile pari ad € 3.980.93, oltre iva ed interessi, anche le spese per la CTU nel procedimento di accertamento preventivo in misura di € 1.812,49, nonchè quelle liquidate in misura di 1.060, oltre spese generali Iva e Cpa, liquidate in misura della metà. Con compensazione fra le parti della parte residua. Non avendo contestato l'avvenuto pagamento, nulla sarà dovuto per spese di risanamento dell'immobile, né per compensi pagati al CTU, e nemmeno per le maggiori somme corrisposte, ma non documentate all'Avv.
, stante il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese del primo Parte_2 grado a favore della e compensazione della residua parte. Parte_1
In definitiva l'appello deve rigettarsi e confermarsi integralmente l' impugnata sentenza ivi compresa la statuizione sulle spese di lite in quanto coerente alla decisione parzialmente favorevole alla parte ricorrente anche relativamente agli esborsi sostenuti dai ricorrenti .
Considerato l' esito complessivo della lite anche le spese del grado si compensano per la metà condannando l' appellato rimasto comunque parzialmente soccombente rispetto alle domande proposte nell' atto introduttivo, alla rifusione della residua parte , che si liquida nella misura indicata nel dispositivo secondo valori minimi avuto riguardo alla natura e scarsa complessità delle questioni controverse , per valore della causa, con esclusione della fase di istruttoria trattazione non tenutasi.
PQM
La Corte d' Appello di OM, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da e avverso la ordinanza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
OM depositata il 28.10.2019 nel giudizio iscritto al RG 25944/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- Rigetta l' appello;
- Compensa in ragione della metà le spese di lite del presente grado e condanna
[...]
a rifondere agli appellanti la residua parte che liquida in euro 191,00 per CP_1 esborsi ed euro 992,00 per compensi, compensata la residua parte, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7 - Dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
- Così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2025
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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