Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da Luigi D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della ordinanza 39/2020 del 6 dicembre 2024, notificata il 9 dicembre 2024, con la quale il Responsabile dell’U.T. del comune di Nocera Inferiore, richiamata l’ordinanza di demolizione n. 59118 del 16 novembre 2020, ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 3.227,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n.380/01;
b) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa il verbale di accertamento del 21 novembre 2024 di inottemperanza all’ordine di demolizione richiamato sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha allegato e dedotto che: è proprietario di un fabbricato sviluppato su più livelli, a destinazione abitativa, sito in Nocera Inferiore al Corso Vittorio Emanuele, in catasto al foglio 18, p.lle n. 4956, 4957 e 4958; è stato raggiunto, in data 16.11.2020, da tre distinte ordinanze di demolizione nn. 59106, 59166 e 59118, aventi ad oggetto svariate difformità edilizie riscontrate sugli immobili di sua proprietà; avverso tali ingiunzioni demolitorie, ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R. (n.r.g. 1677/2020), esitato con la sentenza di improcedibilità n. 109/2021, stante l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità urbanistica, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; l’ente comunale, rilevata la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 59118/2020, prima ancora della definizione del procedimento di sanatoria, gli ha ingiunto, con il provvedimento epigrafato, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.227,90.
2. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento da ultimo richiamato, deducendone i seguenti vizi di illegittimità:
I. Violazione (o comunque elusione) del giudicato formatosi sulla sentenza n. 109/2021 del 14 gennaio 2021. Nullità ex art. 21- septies della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha eccepito la nullità, ovvero l’illegittimità, del provvedimento ingiuntorio per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 109/2021, avendo il T.A.R. ritenuto priva di effetti la presupposta ingiunzione di demolizione n. 59118/2020 del 16 novembre 2020, in ragione della rilevata pendenza della istanza di sanatoria.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta ingiustizia omessa individuazione delle aree oggetto di acquisizione. Omesso accertamento della inottemperanza. Difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepito l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio gravato per non essere questo stato preceduto da un formale atto di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria n. 59118/2020.
III. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.
Secondo la prospettazione ricorsuale, l’iniziativa sanzionatoria sarebbe, altresì, censurabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento del ricorso.
4. Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Nocera Inferiore, il quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza demolitoria; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
5. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è stato impugnato il verbale con cui il Corpo di Polizia Municipale ha accertato l'inottemperanza all'ordine demolitorio.
Alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato, “In materia di repressione di abusi edilizi, è inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l'adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta a tal fine necessaria l'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato dalla competente Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l'effetto acquisitivo” (cfr. TAR Napoli n. 664/2025. Nello stesso senso, TAR Napoli n. 1472/2025).
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato sul punto che:
“L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate; tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione: posta la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, dunque, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (C. di St. n. 8769/2024).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in parte qua per carenza di interesse.
7. Per il resto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato l’irrogazione della sanzione pecuniaria assumendo che non vi sarebbe alcuna inottemperanza all’ordinanza di demolizione stante la pendenza della richiesta di sanatoria edilizia.
La censura non coglie nel segno.
Invero, ex actis, è emerso che, con provvedimento prot. n. 21495 del 13.04.2021, la richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presentata data 30.12.2020 (prot. n. 67386 – pratica 57/2020) è stata respinta.
Pertanto, proprio a seguito del diniego di sanatoria si sono riespansi gli effetti dell’ordinanza di demolizione prot. n. 59118/2020.
9. Neanche meritevole di accoglimento si rivela la seconda doglianza.
Invero, deve escludersi che la mancata notifica del verbale che accerti l’inottemperanza all’ordine di demolizione possa inficiarne la legittimità dell’impugnata sanzione pecuniaria.
La notifica all’interessato dell’accertamento, infatti, ha esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e si atteggia ad adempimento necessario ai diversi fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei Registri immobiliari; si tratta di un atto che è normativamente configurato come avente efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate (T.A.R. Napoli, sez. IV, 3/1/2022 n. 21; Id., 14/1/2021 n. 285).
Di qui l’inconsistenza dell’ulteriore assunto di parte ricorrente, che erroneamente postula la necessità dell’adozione, da parte del comune, di un atto a contenuto provvedimentale allo scopo di assicurare la legittimità del provvedimento impugnato.
10. Nemmeno è concludente, da ultimo, la contestata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, obbligo non esigibile in capo alla P.A. procedente “trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge” (in tal senso si v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 21/10/2024, n. 5543).
Invero, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è effetto automatico dell'inottemperanza dell'ordine demolitorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2022 n. 1151) e la stessa deve ritenersi legittima, senza che possano considerarsi violati i principi del contraddittorio e di difesa del destinatario dell'ingiunzione a causa del mancato coinvolgimento del privato al sopralluogo ispettivo.
11. Ne deriva, per quanto sopra, la reiezione in parte qua del ricorso, siccome privo di fondamento.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di Nocera Inferiore, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di IN, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO