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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7622/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7622/2021, promossa da:
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Riva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Martiri della Libertà n. 28, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(p.iva ; c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Cavazzuti e Regina Casolari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Modena, Corso Canalgrande n. 27, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2 Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16-17.12.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, anche solo “ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_2
pagina 1 di 9 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2214/2021 (R.G. n. 5130/2021), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 24.08.2021, su ricorso di Ingegneri (nel prosieguo, per CP_1 brevità, anche solo “ ), per l'importo, in linea capitale, di euro 11.577,94, oltre interessi e spese di Pt_3 procedura, asseritamente dovuto a titolo di compenso professionale per le prestazioni rese con riguardo alla redazione del progetto delle opere strutturali relative all'edificio, ad uso agricolo, di proprietà dell'Immobiliare Gianpietro S.r.l., sito nella frazione S. Antonio in Mercadello (Comune di Novi di Modena), via S. Antonio n. 9, come da contratto di conferimento di incarico, sottoscritto in data 2.03.2015. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: (i) la carenza di prova scritta del credito azionato per non essere, la fattura allegata al ricorso monitorio, idonea, di per sé sola, a giustificare l'ingiunzione di pagamento in ragione della sua formazione unilaterale;
(ii) la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in ragione dell'espressa pattuizione dell'obbligo di fatturazione nei confronti della Proprietà dell'immobile (art. 7 del contratto); (iii) l'inadempimento di controparte alla previsione di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto e, segnatamente, alla consegna della documentazione progettuale entro e non oltre la data del 13.04.2015, elevata, peraltro, dalle parti, a motivo legittimo di risoluzione del contratto;
(iv) l'inesatto adempimento delle prestazioni richieste alla luce dei numerosi errori e carenze riscontrati nel computo metrico estimativo e nel relativo progetto esecutivo, con conseguente non ammissione, a contributo pubblico regionale, di molteplici importi in quanto afferenti a opere non dovute o da eseguirsi con materiali non ammessi in spregio della normativa emergenziale. Sulla base di tali premesse, pertanto, la società opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna, in via riconvenzionale, di parte convenuta opposta al risarcimento del relativo danno sofferto, come quantificato, in atti, pari a €. 42.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche tramite espletamento di apposita CTU ed eventualmente al netto della compensazione con il credito azionato da il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa. Pt_3
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.04.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e insistendo per il rigetto Pt_3 dell'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e con ulteriore condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento dell'importo di euro 19.737,04 a titolo di corrispettivo contrattuale per l'incarico eseguito ovvero a titolo di risarcimento (contrattuale o extracontrattuale) del danno, oltre interessi moratori e/o legali dalla scadenza al saldo o di rivalutazione in caso di danno o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.. In particolare, la stessa, deduceva l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in considerazione sia dell'ammissione, a contributo pubblico regionale, dei propri elaborati progettuali, valutati, pur sempre, positivamente dalla Regione, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto, comunque accettato, senza alcun tipo di contestazione, da controparte sia della strumentalità delle osservazioni al progetto, formulate da L.A., in quanto afferenti a presunti ritardi e negligenze mai denunciati prima del presente giudizio, con conseguente sua decadenza da qualsivoglia azione, anche risarcitoria, ad esse connessa, in ogni caso da intendersi ampiamente prescritta.
1.3 – Con ordinanza dell'8.02.2023, si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, avanzata da parte convenuta e, al contempo, si assegnavano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 2 di 9 In seguito, istruita la causa mediante apposita CTU, affidata all'ing. la stessa, veniva Persona_1 trattenuta in decisione, all'esito del predetto incombente, previa concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Preliminarmente, occorre rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una nuova fase processuale a cognizione piena, avente ad oggetto l'an e il quantum del credito indicato nel ricorso monitorio, nella quale, ciascuna delle parti, viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione). Nel giudizio di opposizione, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni (tra le quali la sussistenza della prova scritta) necessarie per l'emissione della ingiunzione, bensì la fondatezza della pretesa creditoria, posta a base del ricorso monitorio, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, la cui rilevanza resta circoscritta alle statuizioni sulle spese (Cass. Civ., 15.7.2014, n. 16167). Inoltre, in applicazione delle regole generali, vigenti in tema di riparto dell'onere della prova, come evincibili dal disposto dell'art. 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13.6.2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12.4.2006, n. 8615). Similmente, nei casi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso, potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533; Cass. n. 3373/2010).
2.1.1 - Ferme le considerazioni che precedono, tuttavia, si è precisato che, se "soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione", ciò non esclude che, "ai sensi dell'art. 645 c.p.c., comma 2", in seguito all'opposizione il giudizio si svolga "secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito"; richiamo, questo, che "consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 c.p.c., a mente del quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" (così, Cass. sez. un., n. 26128 del 2010). Si tratta, dunque, "del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore - soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto - di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonchè di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto", con la particolarità, però, che "la
pagina 3 di 9 reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte" (così, ancora una volta, Cass., sez. un., n. 26128 del 2010, cit.). Sennonché, il tema dell'ammissibilità della c.d. "riconvenzionale" dell'opposto ha conosciuto un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una "nuova" domanda, definita come "complanare", la quale, "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle persone", e ferma restando la necessità che essa debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata", può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass., sez. un., 15.6.2015, n. 12310), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (cfr. Cass., sez. un., 13.9.2018, n. 22404). Proprio in ragione di tale evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, è stato di recente affermato - per tornare al tema che qui più direttamente interessa - che "il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo", e ciò persino "nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto", sempre che, tuttavia, "tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art.183 c.p.c." (cfr. Cass., sez. I, 24.3.2022, n. 9633). Tanto chiarito, nel caso che qui occupa, l'odierna convenuta alla propria domanda di adempimento Pt_3 delle obbligazioni di cui alla fattura allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c., a fronte dell'opposizione di L.A. e della domanda riconvenzionale, da quest'ultima, avanzata, ha sostituito - con la propria "riconvenzionale" - la domanda di pagamento delle maggiori somme, a suo dire, dovute a titolo di corrispettivo contrattuale ovvero di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale), certamente "connessa per incompatibilità" con quella già azionata in via monitoria, oltre che riguardante "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", cumulando, con tale nuova domanda, anche quella di risarcimento. In questi termini, dunque, la domanda nuova formulata da deve dirsi pienamente ammissibile e Pt_3 idonea a comportare un'estensione del thema decidendum.
2.2 – Ciò posto, in riferimento al caso di specie, parte opponente eccepisce, in questa sede, una serie di inadempienze di relativamente alle modalità di espletamento dell'incarico professionale conferito Pt_3
(segnatamente, il progetto delle opere strutturali di edificio ad uso agricolo di proprietà dell'Immobiliare Gianpietro S.r.l., sito nella frazione S. Antonio in Mercadello - Comune di Novi di Modena, in via S. Antonio n. 9 ai fini dell'ammissione dei lavori ai contributi pubblici messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) a suo dire, ostative al riconoscimento del corrispettivo azionato. In particolare, il progetto investiva il restauro di tre edifici, suddivisi, poi, in quattro unità immobiliari ai fini della presentazione della domanda “SFINGE” per l'erogazione del contributo: (i) uno destinato in parte ad abitazione e in parte a fienile (“Immobile A); (ii) uno a “basso servizio” (“Immobile B”); (iii) l'ultimo destinato a deposito mezzi agricoli (“Immobile C”).
pagina 4 di 9 Più nel dettaglio, il progetto investiva il restauro;
segnatamente, uno destinato in parte ad abitazione (“Immobile A”) e in parte a fienile (“Immobile A”); uno a “basso servizio” (“Immobile B”) e l'ultimo destinato a deposito mezzi agricoli (“Immobile C”). Dal canto suo, ribadisce il proprio corretto operato, evidenziando la pretestuosità delle contestazioni Pt_3 avversarie non integranti veri e propri vizi né carenze progettuali, in ogni caso mai formalmente denunciati da controparte prima del presente giudizio. Orbene, al fine di meglio comprendere l'oggetto del contendere, pare opportuno ripercorrere, brevemente, gli antefatti caratterizzanti il rapporto obbligatorio tra le parti. Innanzitutto, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 1 opponente;
doc. 3 fasc. mon.) che, in data 2.3.2015, veniva sottoscritto tra L.A. e un disciplinare di incarico per la “Redazione del progetto delle Pt_3 opere strutturali di edificio ad uso agricolo di proprietà dell'immobiliare Gianpietro s.r.l.”. Più nel dettaglio, all'art. 1, venivano elencate le prestazioni richieste a ossia: (i) valutazione Pt_3 preliminare dell'ammissibilità a contributo congiunta tra committente e professionista;
(ii) stesura delle perizie tecniche asseverate finalizzate alla determinazione del livello operativo, da giurare a cura del committente;
(iii) progetto esecutivo delle opere strutturali completa di tutti gli allegati necessari al fine dell'invio delle pratiche per il deposito della pratica sismica;
(iv) computo metrico estimativo delle opere civili e delle opere strutturali, completa della ripartizione delle voci per strutture, finiture e finiture connesse, oltre che ai conteggi della parcella professionale nelle misure massime degli importi professionali ammissibili a contributo, nonché del calcolo del massimo costo convenzionale relativo all'intervento. Oltre a quant'altro richiesto ed ivi inerente anche in fase di integrazione richiesta dagli enti preposti. Peraltro, il documentato e incontestato conferimento d'incarico, nei termini sopra illustrati, rende, di per sé, priva di rilevanza l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di parte opponente relativamente alle richieste di pagamento avanzate da I.R., specie considerando che è la stessa L.A. a definirsi, nel contratto stipulato, “committente del progetto”. Con riguardo alle tempistiche di espletamento dell'incarico, l'art. 3 del predetto disciplinare statuiva, espressamente, che: “La documentazione progettuale sarà consegnata entro e non oltre il 15.04.2015 al fine di consentire l'invio della pratica al committente entro il 30.04.2015.”; con l'ulteriore precisazione che: “Nel caso in cui siano necessarie modifiche al progetto strutturale il professionista si impegna a redigerle e predisporle per consentire l'invio della documentazione al committente entro e non oltre 10 gg dalla loro richiesta, salvo casi particolarmente complessi il cui tempo può arrivare sino a 20 gg. (il tempo che mediamente le amministrazioni danno ai professionisti per integrare le pratiche va dai 1 O a 30 gg), se tali tempi non vengono rispettati in contratto tra le parti è da ritenersi risolto.” Il successivo art. 5, nel disciplinare le modalità di esecuzione dell'incarico, statuiva, poi, che “tutte le modifiche derivanti dalla diligenza e professionalità debbano essere apportate senza alcun costo aggiuntivo, specie se finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo finale comune ovvero l'ottenimento del contributo di ricostruzione/recupero dell'immobile”, aggiungendo altresì che “Nella fattispecie sono altresì da considerarsi comprese nell'incarico di cui alla presente tutte le varianti e modifiche necessarie a rimediare ad errori grossolani o di progettazione, oltre che ad eventuali mancanze iniziali inerenti ad imprecise considerazioni.”.
2.3 - Chiarito il contenuto degli accordi contrattuali presi dalle parti, la CTU espletata - alla quale si rinvia più diffusamente - ha ripercorso, in maniera analitica, la fase progettuale sino all'ottenimento del contributo pubblico regionale. Più precisamente, per quanto qui interessa:
pagina 5 di 9 - con mail del 5.4.2015 l'arch. per conto di confermava la scadenza del 30.4.2015 Persona_2 Pt_2
(prevista dal disciplinare) per l'invio della pratica e richiedeva ai tecnici di I.R. di produrre la documentazione mancante, in formato .pdf, entro il 13.4.2015 (doc. 2 opponente);
- con mail dell'8.4.2015, dava puntuale riscontro alla predetta comunicazione, senza sollevare alcun Pt_3 tipo di problematica quanto alle tempistiche di assolvimento dell'incarico conferito;
- pertanto, con successive mail del 13-14-15.4.2015, trasmetteva a la documentazione Pt_3 Pt_2 progettuale richiesta (doc. 2 convenuta);
- seguivano ulteriori scambi di documentazione tra maggio e giugno 2015 sino alla presentazione della domanda di contributo, presso la Regione, in data 30.6.2015 (doc. 15 attrice), a seguito di proroghe concesse a livello regionale per la formalizzazione della richiesta (doc. 3 convenuta);
- una volta istruita la pratica, venivano inviate a L.A., da parte della Regione, tre richieste di integrazione documentale;
segnatamente, in data 14.11.2015; in data 28. 12.2015 e in data 3.3.2016 (doc. 15 attrice);
- alle predette richieste, dava puntuale riscontro, fornendo i dovuti chiarimenti;
Pt_3
- con mail dell'1.6.2016 L.A. comunicava a la proposta di contributo formulata dalla Regione, recante Pt_3 il riconoscimento di un livello di danno inferiore rispetto a quanto proposto dai tecnici, chiedendo contestualmente se vi fossero i presupposti per far ricorso o se convenisse accettare quanto proposto, eventualmente rivedendo alcune lavorazioni;
- con mail del 6.6.2016 inviava a a conferma sui livelli operativi di Edificio A (casa e fienile) e di Pt_3 Pt_2 edificio B (basso comodo), chiedendo di vedere cosa fosse stato inviato a SFINGE per poter valutare la possibilità di presentare eventuali osservazioni;
- tuttavia, in data 6.6.2016 l'immobiliare firmava l'accettazione del contributo per un totale di Per_3
€. 1.051.947,65;
- seguiva, quindi, in data 7.6.2016, mail di con la quale veniva informata della decisione del Pt_2 Pt_3 proprietario dell'immobile di accettare il contributo e, al contempo, le veniva chiesto di evidenziare nel CME le lavorazioni non eseguibili in funzione del minore importo concesso dalla Regione (doc.ti 7-7bis opposta).
2.4 - Così ricostruiti gli antefatti, il CTU si è poi soffermato sull'istruttoria compiuta dalla Regione. In particolare, il minor valore delle lavorazioni ammesse a contributo rispetto a quanto quantificato nel CME è dipeso, essenzialmente, dall'espunzione di alcune voci - con conseguente riclassificazione del danno, relativamente agli Immobili A e B - nonché dalla mancata ammissione a contributo dell'immobile C (deposito mezzi agricoli) in quanto non menzionato nel contratto di affittanza. A parere del consulente tecnico, tuttavia, le circostanze, sopra rappresentate, non sarebbero tali da prospettare eventuali inadempienze di con riguardo all'incarico conferito, anche sotto il profilo delle Pt_3 tempistiche impiegate per il compimento dei vari incombenti, essendo pur sempre previsto, a livello di normativa regionale, un termine sino a trenta giorni per ottemperare alle eventuali richieste inoltrate dalla Regione, comunque sempre tempestivamente riscontrate da parte convenuta. Osserva, al riguardo, il nominato professionista: “Se … i documenti forniti da Ingegneri UN e presentati in Regione non fossero stati sufficienti, o se al contrario fossero stati incompleti o carenti la Regione ne avrebbe richiesto l'integrazione fino a quando o sarebbe arrivata ad avere tutto il materiale completo o avrebbe rigettato la richiesta di contributo. Possiamo quindi affermare con certezza che avendo il committente ottenuto il contributo i documenti presentati fossero idonei al raggiungimento dell'obiettivo riportato all'art 5 del disciplinare d'incarico …. ritenendo compreso in questo articolo anche quanto necessario per l'ottenimento del contributo Regionale. Non può essere imputato a Ingegneri UN il fatto che per l'immobile C non sia stato ottenuto il contributo in quanto la Regione espone in modo chiaro che il motivo della pagina 6 di 9 non ammissibilità del contributo è legato al fatto che l'“immobile non compare nel contratto di affittanza agraria” e al fatto che le utenze citate in domanda facessero riferimento agli altri immobili e non a questo.” (pagg. 29-30 della perizia). Per quanto riguarda, poi, i minori contributi riconosciuti per gli immobili A e B, si legge, nella perizia in atti: “Esaminando … i motivi di rimodulazione dei contributi degli immobili …. si rileva che il minor contributo concesso deriva principalmente dalla revisione del livello operativo dell'immobile A - abitazione e B. Nel documento di istruttoria regionale si legge che i chiarimenti sul livello operativo erano stati richiesti con integrazione del 14.11.2015; a tali integrazioni, Ingegneri rispondono il giorno 11.12.2015 con una nuova perizia sul livello operativo;
appare evidente CP_1 che nonostante le integrazioni la Regione avesse voluto confermare la Revisione del livello operativo, possibilità che era nelle facoltà della Regione durante la fase istruttoria…. Va sottolineato che per gli immobili A-abitazione e B il livello operativo asseverato in perizia … poi revisionato dalla Regione … non toglie valore a quanto prodotto da Ingegneri per la CP_1 pratica in oggetto.” Le considerazioni che precedono – dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto prive di vizi logici o di altra natura e frutto di un'analisi condotta in modo accurato e in continua aderenza alla documentazione prodotta - avallano, dunque, le difese di parte convenuta. In particolare - come sottolineato dal CTU - è circostanza documentalmente provata che l'attività prestata da sia risultata, pur sempre, idonea ad assicurare alla parte committente il risultato sperato dell'accesso Pt_3 alle misure di sostegno richieste, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello auspicato. In questi termini, pertanto, la diligenza e la perizia tenute da si sono rivelate conformi al contenuto Pt_3 dell'obbligazione assunta, specie considerando che il conseguimento del risultato sperato – ossia l'ottenimento della totalità delle somme richieste – dipendeva, di fatto, da una serie di variabili (quale l'esercizio di poteri discrezionali della Regione in sede di quantificazione del contributo) al di fuori della sfera di controllo di parte convenuta, non prevedibili né evitabili. Infatti, le stime dei livelli operativi sono valori estremamente soggettivi e non sono la risultanza di automatismi o di una codificazione normativa: pertanto, non è escluso che questi valori vengano riadattati e rivisti dall'amministrazione pubblica.
In definitiva, dunque, non sussistono profili di responsabilità di tali da precludere il pagamento del Pt_3 corrispettivo maturato, salve le precisazioni di cui si dirà nel paragrafo successivo.
2.5 – Con riguardo specifico al quantum debeatur, soccorrono le ulteriori riflessioni svolte dal consulente tecnico nominato, il quale ha diversamente quantificato il costo dell'opera professionale prestata da Pt_3
Invero, all'art. 6 del disciplinare d'incarico, si legge che “il compenso per le prestazioni elencate all'Art. I "Oggetto dell'incarico", è pari al 30% dell'importo erogato dalla Regione Emilia Romagna a copertura delle spese tecniche comprensivo del contributo cassa”. Riassumendo quanto erogato dalla Regione, per l'incarico in oggetto si ottiene:
- €. 38.593,16 liquidati con il I SAL;
- €. 39.133,94 liquidati a saldo;
per un totale liquidato di €. 77.727,10 (importo al lordo di Iva e c.p.). Pertanto, sulla scorta delle previsioni di cui al disciplinare di incarico, la quota spettante ad dovrebbe Pt_3 essere pari al 30% di €. 77.727,10, ossia a €. 23.318,13 (importo al lordo di Iva e c.p.). Tuttavia, il CTU ha decurtato tale importo del valore economico pari alla differenza tra i particolari costruttivi predisposti per un progetto definitivo e quelli necessari per un progetto esecutivo nonché del costo derivante dai maggiori oneri di direzione lavori. Secondo il consulente, infatti, “il progetto depositato da Ingegneri può definirsi un progetto esecutivo e pertanto CP_1 cantierabile per quanto riguarda le relazioni e le piante strutturali, risulta invece carente delle caratteristiche del progetto esecutivo facendolo classificare più come un progetto definitivo per quanto riguarda lo sviluppo dei dettagli esecutivi.” pagina 7 di 9 Dunque, le mancanze progettuali di – delle quali si è tenuto conto in sede di determinazione del Pt_3 compenso – sono state ravvisate nel differente grado di approfondimento richiesto tra un progetto definitivo e un progetto esecutivo. Di qui, dunque, il riconoscimento, ai fini del relativo conteggio, del maggior lavoro sostenuto dalla Direzione Lavori per aggiornare e allineare i computi metrici, predisposti da con quanto realmente Pt_3 presente in cantiere. Tali costi sono stati stimati, nella perizia in atti, in complessivi €. 5.301,38 (importo al lordo di Iva e c.p.), da intendersi onnicomprensivi di qualsivoglia pregiudizio sofferto da L.A., come esaustivamente chiarito dal CTU (cfr. pag. 49 della relazione: “Si ritiene che non abbia propriamente subito dei danni, è più Parte_1 corretto affermare che a causa della progettazione, talvolta poco approfondita, di Ingegneri ha avuto Parte_1 CP_2 maggiori incombenze e attività professionali da svolgere in fase di DL.”). In definitiva, il credito da riconoscersi in capo a è pari all'importo di €. 18.016,75 (al lordo di Iva e Pt_3 cassa). L'adesione di questo Giudice alle conclusioni del CTU in quanto espressione della propria discrezionalità nella valutazione delle prove, costituisce, per ciò solo, una valida motivazione, ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, "implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente" (cfr. Cass. nn. 11917/2021; 15147/2018; 23637/2016) e, "attraverso opportuni richiami, lasciare desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese" (v. Cass. nn. 5677/1998; 1815/2015). Trattandosi di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, la somma come sopra determinata dovrà essere maggiorata dei soli interessi legali dalla domanda al saldo. Tanto ritenuto, stante l'avvenuta modifica dell'importo spettante alla società opposta, in parziale accoglimento della domanda, dalla medesima, formulata in via riconvenzionale in conseguenza della proposizione dell'opposizione avversaria, pur a fronte dell'infondatezza dei motivi di opposizione spiegati da il decreto ingiuntivo opposto va, comunque, revocato. Pt_2
3.
A norma dell'art. 653, ult. co., c.p.c., le spese di lite per il procedimento monitorio sono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, ratione temporis vigente, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.201,00 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio e sono poste a carico dell'opponente in omaggio al principio della soccombenza. Parimenti, le spese di lite del presente procedimento – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia (c.d. criterio del “decisum”), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 2214/2021 (R.G. n. 5130/2021), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 24.08.2021;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 18.016,75 (al lordo di Iva e Controparte_1 cassa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite del procedimento monitorio che si liquidano in euro 800,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cp.a., come per legge nonché delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente e la condanna a rimborsare, alla controparte, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7622/2021, promossa da:
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Riva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Martiri della Libertà n. 28, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(p.iva ; c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Cavazzuti e Regina Casolari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Modena, Corso Canalgrande n. 27, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2 Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16-17.12.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, anche solo “ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_2
pagina 1 di 9 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2214/2021 (R.G. n. 5130/2021), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 24.08.2021, su ricorso di Ingegneri (nel prosieguo, per CP_1 brevità, anche solo “ ), per l'importo, in linea capitale, di euro 11.577,94, oltre interessi e spese di Pt_3 procedura, asseritamente dovuto a titolo di compenso professionale per le prestazioni rese con riguardo alla redazione del progetto delle opere strutturali relative all'edificio, ad uso agricolo, di proprietà dell'Immobiliare Gianpietro S.r.l., sito nella frazione S. Antonio in Mercadello (Comune di Novi di Modena), via S. Antonio n. 9, come da contratto di conferimento di incarico, sottoscritto in data 2.03.2015. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: (i) la carenza di prova scritta del credito azionato per non essere, la fattura allegata al ricorso monitorio, idonea, di per sé sola, a giustificare l'ingiunzione di pagamento in ragione della sua formazione unilaterale;
(ii) la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in ragione dell'espressa pattuizione dell'obbligo di fatturazione nei confronti della Proprietà dell'immobile (art. 7 del contratto); (iii) l'inadempimento di controparte alla previsione di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto e, segnatamente, alla consegna della documentazione progettuale entro e non oltre la data del 13.04.2015, elevata, peraltro, dalle parti, a motivo legittimo di risoluzione del contratto;
(iv) l'inesatto adempimento delle prestazioni richieste alla luce dei numerosi errori e carenze riscontrati nel computo metrico estimativo e nel relativo progetto esecutivo, con conseguente non ammissione, a contributo pubblico regionale, di molteplici importi in quanto afferenti a opere non dovute o da eseguirsi con materiali non ammessi in spregio della normativa emergenziale. Sulla base di tali premesse, pertanto, la società opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna, in via riconvenzionale, di parte convenuta opposta al risarcimento del relativo danno sofferto, come quantificato, in atti, pari a €. 42.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche tramite espletamento di apposita CTU ed eventualmente al netto della compensazione con il credito azionato da il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa. Pt_3
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.04.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e insistendo per il rigetto Pt_3 dell'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e con ulteriore condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento dell'importo di euro 19.737,04 a titolo di corrispettivo contrattuale per l'incarico eseguito ovvero a titolo di risarcimento (contrattuale o extracontrattuale) del danno, oltre interessi moratori e/o legali dalla scadenza al saldo o di rivalutazione in caso di danno o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.. In particolare, la stessa, deduceva l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in considerazione sia dell'ammissione, a contributo pubblico regionale, dei propri elaborati progettuali, valutati, pur sempre, positivamente dalla Regione, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto, comunque accettato, senza alcun tipo di contestazione, da controparte sia della strumentalità delle osservazioni al progetto, formulate da L.A., in quanto afferenti a presunti ritardi e negligenze mai denunciati prima del presente giudizio, con conseguente sua decadenza da qualsivoglia azione, anche risarcitoria, ad esse connessa, in ogni caso da intendersi ampiamente prescritta.
1.3 – Con ordinanza dell'8.02.2023, si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, avanzata da parte convenuta e, al contempo, si assegnavano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 2 di 9 In seguito, istruita la causa mediante apposita CTU, affidata all'ing. la stessa, veniva Persona_1 trattenuta in decisione, all'esito del predetto incombente, previa concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Preliminarmente, occorre rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una nuova fase processuale a cognizione piena, avente ad oggetto l'an e il quantum del credito indicato nel ricorso monitorio, nella quale, ciascuna delle parti, viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione). Nel giudizio di opposizione, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni (tra le quali la sussistenza della prova scritta) necessarie per l'emissione della ingiunzione, bensì la fondatezza della pretesa creditoria, posta a base del ricorso monitorio, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, la cui rilevanza resta circoscritta alle statuizioni sulle spese (Cass. Civ., 15.7.2014, n. 16167). Inoltre, in applicazione delle regole generali, vigenti in tema di riparto dell'onere della prova, come evincibili dal disposto dell'art. 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13.6.2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12.4.2006, n. 8615). Similmente, nei casi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso, potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533; Cass. n. 3373/2010).
2.1.1 - Ferme le considerazioni che precedono, tuttavia, si è precisato che, se "soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione", ciò non esclude che, "ai sensi dell'art. 645 c.p.c., comma 2", in seguito all'opposizione il giudizio si svolga "secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito"; richiamo, questo, che "consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 c.p.c., a mente del quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" (così, Cass. sez. un., n. 26128 del 2010). Si tratta, dunque, "del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore - soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto - di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonchè di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto", con la particolarità, però, che "la
pagina 3 di 9 reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte" (così, ancora una volta, Cass., sez. un., n. 26128 del 2010, cit.). Sennonché, il tema dell'ammissibilità della c.d. "riconvenzionale" dell'opposto ha conosciuto un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una "nuova" domanda, definita come "complanare", la quale, "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle persone", e ferma restando la necessità che essa debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata", può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass., sez. un., 15.6.2015, n. 12310), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (cfr. Cass., sez. un., 13.9.2018, n. 22404). Proprio in ragione di tale evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, è stato di recente affermato - per tornare al tema che qui più direttamente interessa - che "il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo", e ciò persino "nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto", sempre che, tuttavia, "tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art.183 c.p.c." (cfr. Cass., sez. I, 24.3.2022, n. 9633). Tanto chiarito, nel caso che qui occupa, l'odierna convenuta alla propria domanda di adempimento Pt_3 delle obbligazioni di cui alla fattura allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c., a fronte dell'opposizione di L.A. e della domanda riconvenzionale, da quest'ultima, avanzata, ha sostituito - con la propria "riconvenzionale" - la domanda di pagamento delle maggiori somme, a suo dire, dovute a titolo di corrispettivo contrattuale ovvero di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale), certamente "connessa per incompatibilità" con quella già azionata in via monitoria, oltre che riguardante "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", cumulando, con tale nuova domanda, anche quella di risarcimento. In questi termini, dunque, la domanda nuova formulata da deve dirsi pienamente ammissibile e Pt_3 idonea a comportare un'estensione del thema decidendum.
2.2 – Ciò posto, in riferimento al caso di specie, parte opponente eccepisce, in questa sede, una serie di inadempienze di relativamente alle modalità di espletamento dell'incarico professionale conferito Pt_3
(segnatamente, il progetto delle opere strutturali di edificio ad uso agricolo di proprietà dell'Immobiliare Gianpietro S.r.l., sito nella frazione S. Antonio in Mercadello - Comune di Novi di Modena, in via S. Antonio n. 9 ai fini dell'ammissione dei lavori ai contributi pubblici messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) a suo dire, ostative al riconoscimento del corrispettivo azionato. In particolare, il progetto investiva il restauro di tre edifici, suddivisi, poi, in quattro unità immobiliari ai fini della presentazione della domanda “SFINGE” per l'erogazione del contributo: (i) uno destinato in parte ad abitazione e in parte a fienile (“Immobile A); (ii) uno a “basso servizio” (“Immobile B”); (iii) l'ultimo destinato a deposito mezzi agricoli (“Immobile C”).
pagina 4 di 9 Più nel dettaglio, il progetto investiva il restauro;
segnatamente, uno destinato in parte ad abitazione (“Immobile A”) e in parte a fienile (“Immobile A”); uno a “basso servizio” (“Immobile B”) e l'ultimo destinato a deposito mezzi agricoli (“Immobile C”). Dal canto suo, ribadisce il proprio corretto operato, evidenziando la pretestuosità delle contestazioni Pt_3 avversarie non integranti veri e propri vizi né carenze progettuali, in ogni caso mai formalmente denunciati da controparte prima del presente giudizio. Orbene, al fine di meglio comprendere l'oggetto del contendere, pare opportuno ripercorrere, brevemente, gli antefatti caratterizzanti il rapporto obbligatorio tra le parti. Innanzitutto, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 1 opponente;
doc. 3 fasc. mon.) che, in data 2.3.2015, veniva sottoscritto tra L.A. e un disciplinare di incarico per la “Redazione del progetto delle Pt_3 opere strutturali di edificio ad uso agricolo di proprietà dell'immobiliare Gianpietro s.r.l.”. Più nel dettaglio, all'art. 1, venivano elencate le prestazioni richieste a ossia: (i) valutazione Pt_3 preliminare dell'ammissibilità a contributo congiunta tra committente e professionista;
(ii) stesura delle perizie tecniche asseverate finalizzate alla determinazione del livello operativo, da giurare a cura del committente;
(iii) progetto esecutivo delle opere strutturali completa di tutti gli allegati necessari al fine dell'invio delle pratiche per il deposito della pratica sismica;
(iv) computo metrico estimativo delle opere civili e delle opere strutturali, completa della ripartizione delle voci per strutture, finiture e finiture connesse, oltre che ai conteggi della parcella professionale nelle misure massime degli importi professionali ammissibili a contributo, nonché del calcolo del massimo costo convenzionale relativo all'intervento. Oltre a quant'altro richiesto ed ivi inerente anche in fase di integrazione richiesta dagli enti preposti. Peraltro, il documentato e incontestato conferimento d'incarico, nei termini sopra illustrati, rende, di per sé, priva di rilevanza l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di parte opponente relativamente alle richieste di pagamento avanzate da I.R., specie considerando che è la stessa L.A. a definirsi, nel contratto stipulato, “committente del progetto”. Con riguardo alle tempistiche di espletamento dell'incarico, l'art. 3 del predetto disciplinare statuiva, espressamente, che: “La documentazione progettuale sarà consegnata entro e non oltre il 15.04.2015 al fine di consentire l'invio della pratica al committente entro il 30.04.2015.”; con l'ulteriore precisazione che: “Nel caso in cui siano necessarie modifiche al progetto strutturale il professionista si impegna a redigerle e predisporle per consentire l'invio della documentazione al committente entro e non oltre 10 gg dalla loro richiesta, salvo casi particolarmente complessi il cui tempo può arrivare sino a 20 gg. (il tempo che mediamente le amministrazioni danno ai professionisti per integrare le pratiche va dai 1 O a 30 gg), se tali tempi non vengono rispettati in contratto tra le parti è da ritenersi risolto.” Il successivo art. 5, nel disciplinare le modalità di esecuzione dell'incarico, statuiva, poi, che “tutte le modifiche derivanti dalla diligenza e professionalità debbano essere apportate senza alcun costo aggiuntivo, specie se finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo finale comune ovvero l'ottenimento del contributo di ricostruzione/recupero dell'immobile”, aggiungendo altresì che “Nella fattispecie sono altresì da considerarsi comprese nell'incarico di cui alla presente tutte le varianti e modifiche necessarie a rimediare ad errori grossolani o di progettazione, oltre che ad eventuali mancanze iniziali inerenti ad imprecise considerazioni.”.
2.3 - Chiarito il contenuto degli accordi contrattuali presi dalle parti, la CTU espletata - alla quale si rinvia più diffusamente - ha ripercorso, in maniera analitica, la fase progettuale sino all'ottenimento del contributo pubblico regionale. Più precisamente, per quanto qui interessa:
pagina 5 di 9 - con mail del 5.4.2015 l'arch. per conto di confermava la scadenza del 30.4.2015 Persona_2 Pt_2
(prevista dal disciplinare) per l'invio della pratica e richiedeva ai tecnici di I.R. di produrre la documentazione mancante, in formato .pdf, entro il 13.4.2015 (doc. 2 opponente);
- con mail dell'8.4.2015, dava puntuale riscontro alla predetta comunicazione, senza sollevare alcun Pt_3 tipo di problematica quanto alle tempistiche di assolvimento dell'incarico conferito;
- pertanto, con successive mail del 13-14-15.4.2015, trasmetteva a la documentazione Pt_3 Pt_2 progettuale richiesta (doc. 2 convenuta);
- seguivano ulteriori scambi di documentazione tra maggio e giugno 2015 sino alla presentazione della domanda di contributo, presso la Regione, in data 30.6.2015 (doc. 15 attrice), a seguito di proroghe concesse a livello regionale per la formalizzazione della richiesta (doc. 3 convenuta);
- una volta istruita la pratica, venivano inviate a L.A., da parte della Regione, tre richieste di integrazione documentale;
segnatamente, in data 14.11.2015; in data 28. 12.2015 e in data 3.3.2016 (doc. 15 attrice);
- alle predette richieste, dava puntuale riscontro, fornendo i dovuti chiarimenti;
Pt_3
- con mail dell'1.6.2016 L.A. comunicava a la proposta di contributo formulata dalla Regione, recante Pt_3 il riconoscimento di un livello di danno inferiore rispetto a quanto proposto dai tecnici, chiedendo contestualmente se vi fossero i presupposti per far ricorso o se convenisse accettare quanto proposto, eventualmente rivedendo alcune lavorazioni;
- con mail del 6.6.2016 inviava a a conferma sui livelli operativi di Edificio A (casa e fienile) e di Pt_3 Pt_2 edificio B (basso comodo), chiedendo di vedere cosa fosse stato inviato a SFINGE per poter valutare la possibilità di presentare eventuali osservazioni;
- tuttavia, in data 6.6.2016 l'immobiliare firmava l'accettazione del contributo per un totale di Per_3
€. 1.051.947,65;
- seguiva, quindi, in data 7.6.2016, mail di con la quale veniva informata della decisione del Pt_2 Pt_3 proprietario dell'immobile di accettare il contributo e, al contempo, le veniva chiesto di evidenziare nel CME le lavorazioni non eseguibili in funzione del minore importo concesso dalla Regione (doc.ti 7-7bis opposta).
2.4 - Così ricostruiti gli antefatti, il CTU si è poi soffermato sull'istruttoria compiuta dalla Regione. In particolare, il minor valore delle lavorazioni ammesse a contributo rispetto a quanto quantificato nel CME è dipeso, essenzialmente, dall'espunzione di alcune voci - con conseguente riclassificazione del danno, relativamente agli Immobili A e B - nonché dalla mancata ammissione a contributo dell'immobile C (deposito mezzi agricoli) in quanto non menzionato nel contratto di affittanza. A parere del consulente tecnico, tuttavia, le circostanze, sopra rappresentate, non sarebbero tali da prospettare eventuali inadempienze di con riguardo all'incarico conferito, anche sotto il profilo delle Pt_3 tempistiche impiegate per il compimento dei vari incombenti, essendo pur sempre previsto, a livello di normativa regionale, un termine sino a trenta giorni per ottemperare alle eventuali richieste inoltrate dalla Regione, comunque sempre tempestivamente riscontrate da parte convenuta. Osserva, al riguardo, il nominato professionista: “Se … i documenti forniti da Ingegneri UN e presentati in Regione non fossero stati sufficienti, o se al contrario fossero stati incompleti o carenti la Regione ne avrebbe richiesto l'integrazione fino a quando o sarebbe arrivata ad avere tutto il materiale completo o avrebbe rigettato la richiesta di contributo. Possiamo quindi affermare con certezza che avendo il committente ottenuto il contributo i documenti presentati fossero idonei al raggiungimento dell'obiettivo riportato all'art 5 del disciplinare d'incarico …. ritenendo compreso in questo articolo anche quanto necessario per l'ottenimento del contributo Regionale. Non può essere imputato a Ingegneri UN il fatto che per l'immobile C non sia stato ottenuto il contributo in quanto la Regione espone in modo chiaro che il motivo della pagina 6 di 9 non ammissibilità del contributo è legato al fatto che l'“immobile non compare nel contratto di affittanza agraria” e al fatto che le utenze citate in domanda facessero riferimento agli altri immobili e non a questo.” (pagg. 29-30 della perizia). Per quanto riguarda, poi, i minori contributi riconosciuti per gli immobili A e B, si legge, nella perizia in atti: “Esaminando … i motivi di rimodulazione dei contributi degli immobili …. si rileva che il minor contributo concesso deriva principalmente dalla revisione del livello operativo dell'immobile A - abitazione e B. Nel documento di istruttoria regionale si legge che i chiarimenti sul livello operativo erano stati richiesti con integrazione del 14.11.2015; a tali integrazioni, Ingegneri rispondono il giorno 11.12.2015 con una nuova perizia sul livello operativo;
appare evidente CP_1 che nonostante le integrazioni la Regione avesse voluto confermare la Revisione del livello operativo, possibilità che era nelle facoltà della Regione durante la fase istruttoria…. Va sottolineato che per gli immobili A-abitazione e B il livello operativo asseverato in perizia … poi revisionato dalla Regione … non toglie valore a quanto prodotto da Ingegneri per la CP_1 pratica in oggetto.” Le considerazioni che precedono – dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto prive di vizi logici o di altra natura e frutto di un'analisi condotta in modo accurato e in continua aderenza alla documentazione prodotta - avallano, dunque, le difese di parte convenuta. In particolare - come sottolineato dal CTU - è circostanza documentalmente provata che l'attività prestata da sia risultata, pur sempre, idonea ad assicurare alla parte committente il risultato sperato dell'accesso Pt_3 alle misure di sostegno richieste, ancorché per un importo inferiore rispetto a quello auspicato. In questi termini, pertanto, la diligenza e la perizia tenute da si sono rivelate conformi al contenuto Pt_3 dell'obbligazione assunta, specie considerando che il conseguimento del risultato sperato – ossia l'ottenimento della totalità delle somme richieste – dipendeva, di fatto, da una serie di variabili (quale l'esercizio di poteri discrezionali della Regione in sede di quantificazione del contributo) al di fuori della sfera di controllo di parte convenuta, non prevedibili né evitabili. Infatti, le stime dei livelli operativi sono valori estremamente soggettivi e non sono la risultanza di automatismi o di una codificazione normativa: pertanto, non è escluso che questi valori vengano riadattati e rivisti dall'amministrazione pubblica.
In definitiva, dunque, non sussistono profili di responsabilità di tali da precludere il pagamento del Pt_3 corrispettivo maturato, salve le precisazioni di cui si dirà nel paragrafo successivo.
2.5 – Con riguardo specifico al quantum debeatur, soccorrono le ulteriori riflessioni svolte dal consulente tecnico nominato, il quale ha diversamente quantificato il costo dell'opera professionale prestata da Pt_3
Invero, all'art. 6 del disciplinare d'incarico, si legge che “il compenso per le prestazioni elencate all'Art. I "Oggetto dell'incarico", è pari al 30% dell'importo erogato dalla Regione Emilia Romagna a copertura delle spese tecniche comprensivo del contributo cassa”. Riassumendo quanto erogato dalla Regione, per l'incarico in oggetto si ottiene:
- €. 38.593,16 liquidati con il I SAL;
- €. 39.133,94 liquidati a saldo;
per un totale liquidato di €. 77.727,10 (importo al lordo di Iva e c.p.). Pertanto, sulla scorta delle previsioni di cui al disciplinare di incarico, la quota spettante ad dovrebbe Pt_3 essere pari al 30% di €. 77.727,10, ossia a €. 23.318,13 (importo al lordo di Iva e c.p.). Tuttavia, il CTU ha decurtato tale importo del valore economico pari alla differenza tra i particolari costruttivi predisposti per un progetto definitivo e quelli necessari per un progetto esecutivo nonché del costo derivante dai maggiori oneri di direzione lavori. Secondo il consulente, infatti, “il progetto depositato da Ingegneri può definirsi un progetto esecutivo e pertanto CP_1 cantierabile per quanto riguarda le relazioni e le piante strutturali, risulta invece carente delle caratteristiche del progetto esecutivo facendolo classificare più come un progetto definitivo per quanto riguarda lo sviluppo dei dettagli esecutivi.” pagina 7 di 9 Dunque, le mancanze progettuali di – delle quali si è tenuto conto in sede di determinazione del Pt_3 compenso – sono state ravvisate nel differente grado di approfondimento richiesto tra un progetto definitivo e un progetto esecutivo. Di qui, dunque, il riconoscimento, ai fini del relativo conteggio, del maggior lavoro sostenuto dalla Direzione Lavori per aggiornare e allineare i computi metrici, predisposti da con quanto realmente Pt_3 presente in cantiere. Tali costi sono stati stimati, nella perizia in atti, in complessivi €. 5.301,38 (importo al lordo di Iva e c.p.), da intendersi onnicomprensivi di qualsivoglia pregiudizio sofferto da L.A., come esaustivamente chiarito dal CTU (cfr. pag. 49 della relazione: “Si ritiene che non abbia propriamente subito dei danni, è più Parte_1 corretto affermare che a causa della progettazione, talvolta poco approfondita, di Ingegneri ha avuto Parte_1 CP_2 maggiori incombenze e attività professionali da svolgere in fase di DL.”). In definitiva, il credito da riconoscersi in capo a è pari all'importo di €. 18.016,75 (al lordo di Iva e Pt_3 cassa). L'adesione di questo Giudice alle conclusioni del CTU in quanto espressione della propria discrezionalità nella valutazione delle prove, costituisce, per ciò solo, una valida motivazione, ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, "implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente" (cfr. Cass. nn. 11917/2021; 15147/2018; 23637/2016) e, "attraverso opportuni richiami, lasciare desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese" (v. Cass. nn. 5677/1998; 1815/2015). Trattandosi di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, la somma come sopra determinata dovrà essere maggiorata dei soli interessi legali dalla domanda al saldo. Tanto ritenuto, stante l'avvenuta modifica dell'importo spettante alla società opposta, in parziale accoglimento della domanda, dalla medesima, formulata in via riconvenzionale in conseguenza della proposizione dell'opposizione avversaria, pur a fronte dell'infondatezza dei motivi di opposizione spiegati da il decreto ingiuntivo opposto va, comunque, revocato. Pt_2
3.
A norma dell'art. 653, ult. co., c.p.c., le spese di lite per il procedimento monitorio sono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, ratione temporis vigente, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.201,00 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio e sono poste a carico dell'opponente in omaggio al principio della soccombenza. Parimenti, le spese di lite del presente procedimento – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia (c.d. criterio del “decisum”), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 2214/2021 (R.G. n. 5130/2021), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 24.08.2021;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 18.016,75 (al lordo di Iva e Controparte_1 cassa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite del procedimento monitorio che si liquidano in euro 800,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cp.a., come per legge nonché delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente e la condanna a rimborsare, alla controparte, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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