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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte 1
con l'avv. TONDI PAOLO GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
Controparte_1 e Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte 1 adiva il Tribunale di Brindisi UfficioCon ricorso depositato in data 04.07.2023
Lavoro, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, preliminarmente, nulla, errata ed illegittima la dichiarazione di improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione perché palesemente infondata e contraria ai principi di diritto del nostro Ordinamento.
2) Accertare e dichiarare, conseguentemente, lo status di vittima del dovere in capo al Sig. Parte_1
[...] a causa dell'evento verificatosi il 29.12.1999. 3) Dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente ad essere titolare di tutti i benefici economici e non economici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere 4) Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio non reversibile, come previsto ex art. 2 legge 407/98 fissando la decorrenza degli arretrati dalla data dell'evento, ovvero dalla data di stabilizzazione della malattia sofferta ovvero ancora dall'entrata in vigore della legge DPR 07.07.2006 n°243. 5) Dichiarare ancora il diritto del ricorrente a beneficiare con l'elevamento ad €500,00 mensili dell'assegno vitalizio di cui all'articolo
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, dalla data dell'evento, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 6)) Condannare per l'effetto il Controparte_1 al pagamento dell'assegno previsto ex art. 2 legge 407/98, con decorrenza dalla data della verificazione dell'evento ovvero dalla data di dalla data di entrata in vigore della legge e comunque implementato in € 500,00, mensili. 4) Dichiarare, ancora, il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 2, comma 105 della legge 244/2007, come aggiornato, dalla data dell'evento ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 01.01.2008. 5) Condannare il CP_1 al pagamento dell'assegno di € 1,033,00, mensili di cui all'art.2, comma
105 della legge 244/2007 con la decorrenza sopra indicata ed i previsti aggiornamenti 6) Dichiarare
, infine, il diritto del ricorrente a beneficiare di tutti i diritti derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere 7) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."
In particolare, il deducente allegava: di essere assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio attivo;
di essere stato vittima, in data 29.12.1999, di un gravissimo sinistro stradale occorso in costanza di servizio (nel quale perdeva la vita purtroppo un collega di lavoro) riportando lesioni in particolare alla colonna cervicale, nonché un trauma contusivo frontale, con ferita lacero contusa, con esiti ancora in atto e successivo riconoscimento della causa di servizio come da documentazione in atti;
- di aver avanzato, in data 18.09.2018, apposita istanza, volta ad accertare e riconoscere lo status di Vittima del Dovere con consequenziale attribuzione dei benefici e delle provvidenze disciplinate dal D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, ottenendone il rigetto, con provvedimento datato 28.05.2020, per improcedibilità della domanda dacché prescritta (ovvero prodotta oltre il termine decennale).
Sulla scorta di tale narrativa il deducente, ritenuta l'illegittimità di tale diniego, agiva in giudizio e, richiamata la normativa in materia, formulava le conclusioni di cui innanzi. Avverso tale domanda resisteva il Controparte 1 che, preliminarmente, eccepiva il difetto di
Controparte_2 chiedendone l'estromissione; l'intervenutalegittimazione passiva della prescrizione del diritto azionato e, comunque, dei ratei dei benefici connessi;
nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti e, richiamata la normativa di riferimento, rilevava segnatamente che "L'incidente, se pur grave, è avvenuto per mera accidentalità e dunque non può rientrare nel perimetro normativo invocato da parte ricorrente."; escludeva, infine, qualsivoglia automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione della qualifica di vittima del dovere ed allegava giurisprudenza a supporto;
insisteva, quindi, per il rigetto chiedendo "nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso tenuto conto degli art 10 e 13 della l. n 302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo che il Tribunale voglia statuire la defalcazione e lo scomputo dall'eventuale condanna delle provvidenze già percepite e/o percipiende."
Il procedimento, istruito solo in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva definito con sentenza recante contestuale motivazione. ***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Com'è noto lo status di vittima del dovere è riconosciuto a quei soggetti che "abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: [...] in attività di soccorso ed in attività di tutela della pubblica incolumità".
Il ricorso muove dall'assunto che, a fronte di un servizio riconducibile alle ipotesi enucleate dalla legge, il riconoscimento dello status di vittima del dovere sorga in via automatica, ex lege, in quanto idoneo al riconoscimento della causa di servizio.
Tale assunto non può essere condiviso.
La speciale tutela, che il legislatore appresta, presuppone un evento specifico, che s'iscriva nel peculiare contesto di rischio e costituisca estrinsecazione della particolare pericolosità insita nell'attività definita dalla legge (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34299).
Come la Suprema Corte ha ribadito "deve esistere, pur sempre, una correlazione diretta ed immediata tra l'attività descritta dalla norma e la lesione riportata" (Cass., sez. lav., 26 dicembre 2024, n.
34481, punto 10 del Considerato).
Il dettato letterale è inequivocabile nel riconnettere l'invalidità all'espletamento dell'attività di servizio e nel definire il rapporto eziologico in termini rigorosi: l'invalidità permanente deve rappresentare "effetto diretto" delle lesioni e le lesioni, a loro volta, devono essere riportate in conseguenza di eventi ben determinati, legati ai contesti rischiosi individuati dalla legge.
Nel dare continuità ai principi espressi da Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969, invero la
Suprema Corte ha puntualizzato che "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che
è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n.
29819, in motivazione).
Da tali premesse discende che "L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore
Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quella delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario"
(sentenza n. 29819 del 2022, cit., in motivazione;
negli stessi termini, di recente, Cass., sez. lav., 15 giugno 2025, n. 15978 e n. 15977, 18 novembre 2024, n. 29618, e 26 giugno 2024, n. 17589).
Orbene, nella specie all'interno del libello introduttivo, l'istante chiedeva il riconoscimento del beneficio in parola in ragione del fatto che in data 29/12/1999 lo stesso in costanza di servizio veniva coinvolto in un gravissimo sinistro stradale, senza precisare alcuna altra circostanza.
Non è stato dunque dedotto un nesso qualificato tra l'attività di soccorso e ...di tutela della pubblica incolumità" e l'evento, nè è stata offerta prova di un evento specifico, derivante da circostanze che rispecchino, secondo l'id quod plerumque accidit, la particolare pericolosità del servizio in concreto prestato.
Pertanto, non v'è sufficiente allegazione e prova della sussistenza di particolari condizioni ambientali oppure operative.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità della questione.
Pqm
Rigetta il ricorso,
Compensa le spese di lite tra le parti.
Brindisi 7.10.2025 Il Giudice
,LL OV
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte 1
con l'avv. TONDI PAOLO GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
Controparte_1 e Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte 1 adiva il Tribunale di Brindisi UfficioCon ricorso depositato in data 04.07.2023
Lavoro, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, preliminarmente, nulla, errata ed illegittima la dichiarazione di improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione perché palesemente infondata e contraria ai principi di diritto del nostro Ordinamento.
2) Accertare e dichiarare, conseguentemente, lo status di vittima del dovere in capo al Sig. Parte_1
[...] a causa dell'evento verificatosi il 29.12.1999. 3) Dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente ad essere titolare di tutti i benefici economici e non economici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere 4) Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio non reversibile, come previsto ex art. 2 legge 407/98 fissando la decorrenza degli arretrati dalla data dell'evento, ovvero dalla data di stabilizzazione della malattia sofferta ovvero ancora dall'entrata in vigore della legge DPR 07.07.2006 n°243. 5) Dichiarare ancora il diritto del ricorrente a beneficiare con l'elevamento ad €500,00 mensili dell'assegno vitalizio di cui all'articolo
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, dalla data dell'evento, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 6)) Condannare per l'effetto il Controparte_1 al pagamento dell'assegno previsto ex art. 2 legge 407/98, con decorrenza dalla data della verificazione dell'evento ovvero dalla data di dalla data di entrata in vigore della legge e comunque implementato in € 500,00, mensili. 4) Dichiarare, ancora, il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 2, comma 105 della legge 244/2007, come aggiornato, dalla data dell'evento ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 01.01.2008. 5) Condannare il CP_1 al pagamento dell'assegno di € 1,033,00, mensili di cui all'art.2, comma
105 della legge 244/2007 con la decorrenza sopra indicata ed i previsti aggiornamenti 6) Dichiarare
, infine, il diritto del ricorrente a beneficiare di tutti i diritti derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere 7) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."
In particolare, il deducente allegava: di essere assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio attivo;
di essere stato vittima, in data 29.12.1999, di un gravissimo sinistro stradale occorso in costanza di servizio (nel quale perdeva la vita purtroppo un collega di lavoro) riportando lesioni in particolare alla colonna cervicale, nonché un trauma contusivo frontale, con ferita lacero contusa, con esiti ancora in atto e successivo riconoscimento della causa di servizio come da documentazione in atti;
- di aver avanzato, in data 18.09.2018, apposita istanza, volta ad accertare e riconoscere lo status di Vittima del Dovere con consequenziale attribuzione dei benefici e delle provvidenze disciplinate dal D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, ottenendone il rigetto, con provvedimento datato 28.05.2020, per improcedibilità della domanda dacché prescritta (ovvero prodotta oltre il termine decennale).
Sulla scorta di tale narrativa il deducente, ritenuta l'illegittimità di tale diniego, agiva in giudizio e, richiamata la normativa in materia, formulava le conclusioni di cui innanzi. Avverso tale domanda resisteva il Controparte 1 che, preliminarmente, eccepiva il difetto di
Controparte_2 chiedendone l'estromissione; l'intervenutalegittimazione passiva della prescrizione del diritto azionato e, comunque, dei ratei dei benefici connessi;
nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti e, richiamata la normativa di riferimento, rilevava segnatamente che "L'incidente, se pur grave, è avvenuto per mera accidentalità e dunque non può rientrare nel perimetro normativo invocato da parte ricorrente."; escludeva, infine, qualsivoglia automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione della qualifica di vittima del dovere ed allegava giurisprudenza a supporto;
insisteva, quindi, per il rigetto chiedendo "nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso tenuto conto degli art 10 e 13 della l. n 302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo che il Tribunale voglia statuire la defalcazione e lo scomputo dall'eventuale condanna delle provvidenze già percepite e/o percipiende."
Il procedimento, istruito solo in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva definito con sentenza recante contestuale motivazione. ***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Com'è noto lo status di vittima del dovere è riconosciuto a quei soggetti che "abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: [...] in attività di soccorso ed in attività di tutela della pubblica incolumità".
Il ricorso muove dall'assunto che, a fronte di un servizio riconducibile alle ipotesi enucleate dalla legge, il riconoscimento dello status di vittima del dovere sorga in via automatica, ex lege, in quanto idoneo al riconoscimento della causa di servizio.
Tale assunto non può essere condiviso.
La speciale tutela, che il legislatore appresta, presuppone un evento specifico, che s'iscriva nel peculiare contesto di rischio e costituisca estrinsecazione della particolare pericolosità insita nell'attività definita dalla legge (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34299).
Come la Suprema Corte ha ribadito "deve esistere, pur sempre, una correlazione diretta ed immediata tra l'attività descritta dalla norma e la lesione riportata" (Cass., sez. lav., 26 dicembre 2024, n.
34481, punto 10 del Considerato).
Il dettato letterale è inequivocabile nel riconnettere l'invalidità all'espletamento dell'attività di servizio e nel definire il rapporto eziologico in termini rigorosi: l'invalidità permanente deve rappresentare "effetto diretto" delle lesioni e le lesioni, a loro volta, devono essere riportate in conseguenza di eventi ben determinati, legati ai contesti rischiosi individuati dalla legge.
Nel dare continuità ai principi espressi da Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969, invero la
Suprema Corte ha puntualizzato che "perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che
è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n.
29819, in motivazione).
Da tali premesse discende che "L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore
Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quella delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario"
(sentenza n. 29819 del 2022, cit., in motivazione;
negli stessi termini, di recente, Cass., sez. lav., 15 giugno 2025, n. 15978 e n. 15977, 18 novembre 2024, n. 29618, e 26 giugno 2024, n. 17589).
Orbene, nella specie all'interno del libello introduttivo, l'istante chiedeva il riconoscimento del beneficio in parola in ragione del fatto che in data 29/12/1999 lo stesso in costanza di servizio veniva coinvolto in un gravissimo sinistro stradale, senza precisare alcuna altra circostanza.
Non è stato dunque dedotto un nesso qualificato tra l'attività di soccorso e ...di tutela della pubblica incolumità" e l'evento, nè è stata offerta prova di un evento specifico, derivante da circostanze che rispecchino, secondo l'id quod plerumque accidit, la particolare pericolosità del servizio in concreto prestato.
Pertanto, non v'è sufficiente allegazione e prova della sussistenza di particolari condizioni ambientali oppure operative.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità della questione.
Pqm
Rigetta il ricorso,
Compensa le spese di lite tra le parti.
Brindisi 7.10.2025 Il Giudice
,LL OV