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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati TROSO Parte_1
TO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difes avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/07/2023, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 6.6.2023 con la quale l'istituto CP_1
previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 2.938,18 sulla pensione cat. INVCIV. N. 7073509 per rideterminazione della maggiorazione sociale nel periodo dal 1.3.2021 al 31.12.2021.
Nello specifico deduceva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede.
L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1
ricorso, specificando che l'indebito in esame era sorto a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata della ricorrente in data 10.2.2023, attraverso la quale era stata aggiornata la situazione reddituale e patrimoniale della stessa e, pertanto, scaturito l'indebito.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova rilevare che le somme per cui si procede, percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile, si incentrano sulla natura assistenziale della prestazione indebita.
Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606).
Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento CP_1 CP_2
riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
Pertanto dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' ”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_1
fossero perciò conoscibili dall' ovvero quando Controparte_3
l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce;
CP_1 CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, l' ha dedotto e CP_1
comprovato che solo con l'istanza di ricostituzione reddituale del 10.2.2023
(all.4 fascicolo veniva aggiornata la situazione reddituale e patrimoniale CP_1
della ricorrente .
Ciò posto, deve ritenersi che la somma di euro 2.938,18 riscossa nel periodo dal 1.3.2021 al 31.12.2021, chiesta in restituzione con la nota impugnata non sia ripetibile in quanto, come rappresentato dall'Istituto, il superamento dei limiti reddituali per l'attribuzione della maggiorazione sociale
è stato accertato da con provvedimento del 6.6.2023 considerando “i CP_1
redditi del coniuge, redditi da casellario, acquisiti in maniera automatizzata e rilevanti per la corresponsione della maggiorazione sociale”, regolarmente inoltrate per gli anni in contestazione.
Pertanto, stante la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell CP_1
poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza del requisito reddituale è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito opposto. Il che induce, da un lato, ad escludere una situazione di “dolo comprovato” in capo alla ricorrente ed a ritenere, dall'altro, applicabile al caso di specie il richiamato principio giurisprudenziale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/07/2023 da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 6.6.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente trattenuto, CP_1
oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
886,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati TROSO Parte_1
TO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difes avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/07/2023, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 6.6.2023 con la quale l'istituto CP_1
previdenziale chiedeva la restituzione della somma di euro 2.938,18 sulla pensione cat. INVCIV. N. 7073509 per rideterminazione della maggiorazione sociale nel periodo dal 1.3.2021 al 31.12.2021.
Nello specifico deduceva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede.
L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1
ricorso, specificando che l'indebito in esame era sorto a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata della ricorrente in data 10.2.2023, attraverso la quale era stata aggiornata la situazione reddituale e patrimoniale della stessa e, pertanto, scaturito l'indebito.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova rilevare che le somme per cui si procede, percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile, si incentrano sulla natura assistenziale della prestazione indebita.
Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606).
Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento CP_1 CP_2
riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
Pertanto dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' ”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_1
fossero perciò conoscibili dall' ovvero quando Controparte_3
l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce;
CP_1 CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1
dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, l' ha dedotto e CP_1
comprovato che solo con l'istanza di ricostituzione reddituale del 10.2.2023
(all.4 fascicolo veniva aggiornata la situazione reddituale e patrimoniale CP_1
della ricorrente .
Ciò posto, deve ritenersi che la somma di euro 2.938,18 riscossa nel periodo dal 1.3.2021 al 31.12.2021, chiesta in restituzione con la nota impugnata non sia ripetibile in quanto, come rappresentato dall'Istituto, il superamento dei limiti reddituali per l'attribuzione della maggiorazione sociale
è stato accertato da con provvedimento del 6.6.2023 considerando “i CP_1
redditi del coniuge, redditi da casellario, acquisiti in maniera automatizzata e rilevanti per la corresponsione della maggiorazione sociale”, regolarmente inoltrate per gli anni in contestazione.
Pertanto, stante la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell CP_1
poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza del requisito reddituale è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito opposto. Il che induce, da un lato, ad escludere una situazione di “dolo comprovato” in capo alla ricorrente ed a ritenere, dall'altro, applicabile al caso di specie il richiamato principio giurisprudenziale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/07/2023 da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 6.6.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente trattenuto, CP_1
oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
886,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri