TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2466/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale degli avv.ti Clara Teramo e
Giuseppe Cosentino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 3460/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% o altra percentuale accertanda, eventualmente avvalendosi di Ctu medico- legale, con la condanna dell' alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti dalla CP_2
domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento e CP_2 pagamento della prestazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed Persona_1 esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risultava affetto integrasse una condizione invalidante nella misura del 69% a far data dal 31.08.2023 e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “spondilodiscartrosi del rachide cervicale e lombare documentata dalla recente RMN, che si manifesta con limitazioni funzionali di grado medio della flesso estensione, limitata a circa 1/3, e che inoltre procurano cervicobrachialgia e lombosciatalgia ricorrenti e parestesie agli arti superiore e inferiore sinistri;
OSAS in trattamento con B-PAP. La sindrome delle apnee del sonno ostruttive si caratterizza per la presenza di ripetute apnee ovvero il blocco temporaneo della respirazione mentre si dorme. Le cause più frequenti sono il sovrappeso e la presenza di ostruzioni delle alte vie respiratorie. Le conseguenze delle apnee notturne sono il peggioramento della qualità della vita(dovuto all'estrema sonnolenza diurna e alla difficoltà di concentrazione sul lavoro
e durate la guida) e un decadimento della salute cardiovascolare (con aumento del rischio di infarti, ictus, arresti cardiaci, ipertensione). Cardiopatia ipertensiva II classse NYHA in trattamento farmacologico ed in buon compenso emodinamico. Sindrome ansioso- depressiva valutabile di grado lieve. Ipoacusia bilaterale rilevata dalle audiometrie agli atti, con difficoltà uditive per le frequenze sociali”.
Il consulente ha valutato le patologie applicando i codici per analogia e concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al 85% a decorrere dalla domanda amministrativa.
4. Decisione e spese.
In conclusione, possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Riguardo alle spese di giudizio, in ragione dell'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione per un terzo delle spese della presente fase;
le spese per la fase sommaria seguono la soccombenza.
La restante parte, come da dispositivo, è posta a carico dell'ente e liquidata secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase atp e merito).
Le spese della consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a la condizione di handicap nella misura del Parte_1
83% con diritto all'assegno ordinario d'invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa (31/12/2022);
- dichiara inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.797,00 ed € 1.168,50 per CP_2
Atp - già compensate - per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. Persona_2
Messina, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando