Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05523/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5523 del 2022, proposto da
IO PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Verde, Luciana Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Verde in Napoli, via Giuseppe Martucci, 48;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
SC IE, CE SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Piano di Sorrento prot. n. 23596 del 30.8.2022, comunicato in pari data, ad oggetto diniego di Autorizzazione paesaggistica ex art.146 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti tra i quali si menziona: 1) il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli comunicato in data 25.7.2022 con il quale la Soprintendenza ha espresso “…parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto, per le motivazioni già espresse nella nota di questa Soprintendenza prot. n. 11764 del 7.6.2022 e per quelle ulteriori e integrative
che sono contenute nella presente nota”; 2) la nota della Soprintendenza BB.AA., comunicata in data 20.6.2022 di avviso di procedimento negativo; 3) la proposta di autorizzazione paesaggistica n.15 del 28.2.2019 di Revisione a seguito di richiesta Soprintendenza prot. 18639 del 6.12.2019; 4) la relazione istruttoria di compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento proposto del 21.7.2020; 5) il parere della Commissione per il Paesaggio del Comune di Piano di Sorrento - del 1.3.2019 prot. n. 5924; 6) la nota del Comune di Piano di Sorrento n.01676 del 18.6.2018; 7) la Proposta di autorizzazione paesaggistica n.15 del 28.2.2019. Revisione a seguito richiesta della Soprintendenza prot. 18639 del 06.12.2019, comunicata con nota dell’1.3.2019;
b1) per l’eventuale illegittimità del PRG del Comune di Sorrento (art.31 ss.) e del PUT vigente nel Comune di Piano di Sorrento (Legge Regionale 27.6.1985 n. 35 art. 17) per la parte che viene in rilievo nei motivi di ricorso;
c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Piano di Sorrento, Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito al Corso Italia n.101 del Comune di Piano di Sorrento e, in data 2.3.2018, presentava al Comune di Piano di Sorrento istanza di Autorizzazione Paesaggistica per procedere alla ricostruzione del ponticello, sito tra detto immobile e la cava, sita nella zona a monte del parcheggio di via Iaccarino, crollato in occasione del sisma del 1980.
Con provvedimento del 18.6.2018, prot. n. 16076, il Responsabile del procedimento chiedeva all’istante di integrare la documentazione allegata all’istanza (ed il ricorrente a tanto provvedeva con nota del 17.7.2018, prot. n. 18806).
Con nota prot. n. 5924 dell’1.3.2019, veniva comunicato al ricorrente che la Commissione Locale Paesaggio del Comune, nella seduta del 10.1.2019, aveva espresso parere contrario ‘ vista l’istruttoria urbanistica dalla quale si evince che non essendo stata dimostrata la preesistenza del manufatto in oggetto di ricostruzione l’intervento proposto è da considerarsi quale intervento di nuova costruzione, non assentibile nell’area in oggetto ”.
Con nota dell’1.3.2019 prot. 5926, l’istanza veniva stata trasmessa alla Soprintendenza BB.AA.CC. per il rilascio del parere di competenza; la Soprintendenza inoltrava, in data 30.7.2019, con nota prot. n. 12126, richiesta di integrazioni documentali, comprendente, tra l’altro, la documentazione comprovante la preesistenza del manufatto. Il ricorrente trasmetteva anche tale documentazione al Comune (nota prot. n. 27566 del 25.9.2019) ed il Comune, a sua volta, inoltrava gli atti integrativi alla Soprintendenza. Seguiva ulteriore integrazione documentale (in particolare, il ricorrente trasmetteva la perizia tecnica giurata, a firma dell’ing. Zannotti Luigi, direttore tecnico della società Digizeta s.a.s, specializzata nel settore del rilievo cartografico con procedimento fotogrammetrico e ulteriori note tecniche, a firma del tecnico di fiducia) sino a quando, con nota prot. n.11764 – P del 7.6.2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli dava preavviso di diniego dell’istanza di rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il ricorrente faceva pervenire le sue osservazioni.
Con nota n. 15340 del 25.7.2022, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, esprimeva in via definitiva il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando le motivazioni già espresse nella nota della stessa Soprintendenza, prot. n. 11764 – P del 7.6.2022.
Con provvedimento del 30.8.2022, prot. n. 23596, il Comune di Piano di Sorrento disponeva, quindi, il diniego al rilascio del titolo paesaggistico.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato diniego, unitamente agli atti ad esso presupposti meglio specificati in epigrafe, denunciandone l’illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che per eccesso di potere in varie figure sintomatiche.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piano di Sorrento ed il Ministero della Cultura chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie di replica.
Alla udienza pubblica di smaltimento del 5 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha presentato al Comune di Piano di Sorrento istanza di Autorizzazione Paesaggistica per procedere alla ricostruzione di un ponticello, posto tra l’immobile di sua proprietà e la cava sita nella zona a monte del parcheggio di via Iaccarino, crollato in occasione del sisma del 1980.
Nella nota del 7.6.2022, prot. n. 11764, la Soprintendenza, nell’esprimere parere negativo sull’istanza prodotta dal ricorrente, richiamava il parere della Commissione Locale del Paesaggio (seduta del 10.1.2019 verbale 1), ove si legge: “ la Commissione esprime, parere contrario, vista l’istruttoria urbanistica dalla quale si evince che non essendo stata dimostrata la preesistenza del manufatto oggetto di ricostruzione l’intervento proposto è da considerarsi intervento di nuova costruzione, non assentibile nell’area in oggetto ”; precisava, inoltre, che “ l’intervento ricade in ‘zona 6’ (urbanizzazione satura) del vigente PUT e in ‘zona A6’ (tessuti misti su impianto insediativo storico) del PRG comunale” e che “il progetto prevede la ricostruzione di un ponticello ad arco sottostante (risalente a prima del 1956), di collegamento tra due proprietà a cavallo di via Cavottole, crollato in seguito al sisma del 1980. È prevista la realizzazione con struttura in c.a. e rivestimento in tufo ”. Tali rilievi venivano confermati dalla Soprintendenza nel parere negativo reso, in via definitiva, con nota prot. n. 15340 del 25.7.2022.
Il Comune, a sua volta, richiamato il parere negativo della Soprintendenza, e ritenute non meritevoli di accoglimento le osservazioni rese dal ricorrente in sede procedimentale, ha denegato l’istanza di rilascio della autorizzazione paesaggistica, qualificando l’intervento proposto nei termini di una ristrutturazione edilizia, non conforme alla disciplina urbanistica di zona. E, infatti, si trattava, secondo il Comune, della “ricostruzione di un ponticello ad arco sottostante (risalente a prima del 1956), di collegamento tra due proprietà a cavallo di via Cavottole, crollato in seguito al sisma del 1980, per la quale era prevista la realizzazione con struttura in c.a. e rivestimento in tufo; l’intervento ricadeva in ‘zona 6’ (urbanizzazione satura) del vigente PUT e ‘zona A6’ (tessuti misti su impianto insediativo storico) del PRG comunale”; l’opera di ristrutturazione edilizia non era consentita dal vigente P.U.T. e dal vigente P.R.G. comunale, che per gli immobili ante 1955 prevedeva si potessero eseguire unicamente interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento, di demolizione senza ricostruzione; nella specie, non era stata dimostrata la preesistenza del manufatto oggetto di ricostruzione; si trattava di realizzare un manufatto di oltre 7 metri, in aggiunta a quello esistente e, quindi, di un’opera estremamente impattante.
Orbene, a sostegno del gravame, il ricorrente ritiene, in primo luogo, che l’esistenza del ponticello in data successiva al 1956 non potrebbe essere messa in dubbio, in quanto già comprovata e documentata sia nell’atto pubblico di acquisto, con il quale il dante causa aveva acquistato i locali collegati con detto ponticello (compravendita Rep. n. 169942 del 20.04.1989), sia nella precedente pratica inoltrata al Comune di Piano di Sorrento dall’allora proprietario, esaminata ed assentita dall’amministrazione comunale nel 1985. Dovrebbe considerarsi, poi, che, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/01, come modificato dalla legge n. 98/13, non sarebbe più possibile operare alcuna distinzione tra edifici anteriori o successivi al 1955 e dovrebbero qualificarsi come ristrutturazione edilizia tutti gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Erano state, infine, debitamente comprovate, nel contraddittorio con l’Ufficio, tramite relazioni tecniche e perizie di parte, non solo la consistenza ma anche la corretta datazione del ponticello. Si trattava, in conclusione, della ricostruzione di un ponticello esistente dopo il 1956, crollato nel 1980 e ricostruito solo parzialmente nel 1986.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che tali doglianze non meritino accoglimento.
La Soprintendenza, invero, nel rendere il parere negativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ha reso osservazioni che sono state integralmente recepite dal Comune nel provvedimento negativo impugnato, ovvero l’ente locale ha ritenuto che l’intervento proposto, consistente nella ricostruzione del ponte - risalente a prima del 1956 e poi crollato nel 1980- mediante la realizzazione di una struttura portante in c.a. e rivestimento in tufo, non fosse conforme alla disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Piano di Sorrento. Ed invero, l’intervento di nuova costruzione non poteva ritenersi compatibile con le prescrizioni del PUT che, per gli immobili ante 1955, ammette unicamente interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento, di demolizione senza ricostruzione
Il Comune resistente, in merito, ha inoltre efficacemente precisato, in sede difensiva, che il manufatto di cui si discute ricade in “zona 6” (urbanizzazione satura) del vigente P.U.T. e in “zona A6” (tessuti misti su impianto insediativo storico) del vigente P.R.G. comunale. L’area su cui è ubicato il manufatto ricade, inoltre, nel vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 (introdotto dal D.M. 15 febbraio 1962, con il quale l’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ex lege n. 497/39).
Alla luce dei rilievi formulati dall’Ufficio in senso ostativo all’accoglimento della istanza presentata dal ricorrente, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso proposti in questa sede non consentano di superare gli esiti dell’istruttoria condotta dall’Ufficio, istruttoria che risulta approfondita ed articolata (si veda sul punto la Relazione del Responsabile del procedimento dell’Ufficio del paesaggio, Dott. Marulo, depositata in atti).
Non si ravvisa, quindi, il dedotto vizio di motivazione ed eccesso di potere nell’azione amministrativa, posto che negli atti, anche istruttori che hanno condotto al provvedimento impugnato, il Comune ha sempre, ed in maniera coerente, evidenziato la mancanza di prove documentali atte a collocare, in maniera certa, il manufatto ad una data successiva al 1956, altresì ritenendo che l’intervento non poteva autorizzarsi in quanto teso alla ricostruzione di un ponte crollato nel 1980.
In tal senso, non pare decisivo, in senso favorevole alla tesi del ricorrente, né il richiamo al contratto di compravendita autenticata del 1989, nel quale si conferma il crollo nel ponte durante il sisma del 1980 né richiamo alla disciplina di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/01, come modificato dalla legge n. 98/13, contenuto nel ricorso, in quanto il diniego gravato ha fatto corretta applicazione della normativa speciale contenuta nel P.U.T dell’Area Sorrentina recante, come sopra rilevato, la disciplina degli interventi ammissibili nella zona in cui il manufatto è inserito, e volto, espressamente, a legittimare, in tale zona, per gli immobili preesistenti al 1956, soltanto interventi minori. Ed ancora, è lo stesso consulente di parte ricorrente a descrivere accuratamente la consistenza dei lavori di cui ci occupa, definendoli nei termini di ricostruzione del ponticello crollato per la sua intera estensione.
A fronte dei rilievi, mossi dagli Uffici comunali e dalla Soprintendenza, quindi, il ricorrente non ha dimostrato che il ponte fosse stato realizzato dopo il 1955, limitandosi ad asserire che sarebbe crollato, dopo il sisma del 1980. Tali asserzioni sono state, di contro, diffusamente confutate dall’Ufficio, in sede istruttoria (si veda la relazione istruttoria a firma dell’Ing. Ponticorvo del 21.07.2020).
Per tali ragioni, il ricorso va respinto, siccome infondato.
Le spese di lite possono essere compensate stante la novità e peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | AO VE |
IL SEGRETARIO