Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2025, proposto dalla società Smart Transport Resource s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pesce e Filippo Capomacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, Piazza Dalmazia n.1, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento di cessazione della partita iva ai sensi dell’art. 35, comma 15- bis .1 del d. p. r. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. TI9T160000236/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe.
In pendenza del giudizio l’Agenzia delle Entrate ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, in esito ad una nuova istruttoria ed alla luce della documentazione ivi prodotta e dei dati presenti in A.T.
Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere, del che non resta che prendere atto giudizialmente.
Quanto alle spese, l’Amministrazione ne ha chiesto la compensazione in ragione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, non resta al Collegio che dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate per quanto osservato dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere,
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO