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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9424 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 21592/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 10.6.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 18.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Improta e Salvatore C.F._1 Mauriello
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la ricorrente, titolare di assegno sociale cat. AS n. 04511594 dall'1.4.2017, integrato con relativa maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 dal settembre 2021, ha dedotto:
- che, con missiva datata 21.6.2023 (cfr. doc. 2 produzione attorea) l' le ha CP_1 comunicato che “da gennaio 2019 a dicembre 2019” le ha “corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.632,72”, conseguente alla “revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018”, in quanto “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021”; CP_
- che l' formalizzava l'indebito con richiesta di restituzione della somma di € 3.632,72 con missiva datata 15.04.2024 (cfr. doc.
3 - produzione attorea);
- che, con missiva datata 29.2.2024 l' le ha comunicato la revoca della prestazione CP_1 anche in relazione all'anno 2023, con conseguente indebito di € 5.502,64 relativo ai mesi da gennaio a novembre 2023;
1 CP_
- che, inoltre, a decorrere da Gennaio 2024 l' ha sospeso l'erogazione dell'assegno sociale con relativa maggiorazione “seppur tale prestazione non risulti revocata, essendo ancora esistente e non eliminata (cfr. all.5)”.
CP_ Tanto premesso, contestando la sussistenza degli indebiti vantati dall' in relazione agli anni 2019 e 2023, nonché la sospensione dell'assegno sociale dal gennaio 2024 per essere titolare di tutti gli elementi costitutivi del diritto a tale prestazione, ha concluso chiedendo (il grassetto e il sottolineato sono quelli del ricorso):
- In via principale: accertato in capo al ricorrente il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata CP_ dall' dichiarare l'insussistenza dell'indebito di €3.632,72, relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Per logica ed immediata conseguenza dichiarare altresì l'insussistenza dell'ulteriore indebito di €5.502,64 contestato per l'anno 2023, risultando illegittima l'applicazione dell'art. 35 comma 10bis dl 217/2008, non potendo alla ricorrente revocarsi alcuna prestazione.
- In via subordinata, in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare comunque l'insussistenza dell'indebito di €3.632,72, relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione percepiti dall'istante per il CP_ periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto l' avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018;
- Accertare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione in misura integrale sin dal Gennaio 2024 ed ininterrottamente senza soluzione di continuità sin dalla prima erogazione della prestazione del 01.04.2017. CP_
- Condannare, di conseguenza, l' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa a recupero delle presunte somme indebite, nonché al pagamento – in via generica - dell'assegno sociale con relativa maggiorazione a decorrere dal Gennaio 2024, oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile al saldo effettivo vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità del CP_1 giudizio per non aver previamente presentato il ricorso amministrativo.
Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
In particolare, ha dedotto:
- di aver “operato una ricostituzione in data 26/06/2023, in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 entro il termine improrogabile del 15/09/2022, nonostante i vari solleciti inviati ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- che “ha così comunicato il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto per l'anno 2018 e la sospensione della prestazione dal 01/01/2023”;
- che “a tal proposito … all'istante è stata recapitato il bustone con la richiesta della dichiarazione dei redditi anno 2018 in data 09/08/2019”;
- che “in data 13/12/2023 la ricorrente ha presentato domanda di Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008, web nr 2114984300013, in cui sono stati autocertificati i redditi dal 2019 al 2023”;
2 - che, “effettuati i dovuti accertamenti presso Agenzia dell'Entrate, si è riscontrato che nel 2023 l'istante ha alienato immobile posseduto al 50 % con il coniuge, con atto registrato ADE che si riporta e si allega: Atto relativo all'anno 2023 Modello MODELLO 69 Ufficio DPNA1 UT AAPP SUCC RIMB IVA NAPOLI (TE8) data registrazione 18/7/2023 Serie 1T Numero 029064 Negozio COMPRAVENDITA DI FABBRICATO (1102) ruolo dante causa Data stipula 14/7/2023 valore dichiarato 53.686,00 € AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Prezzo valore 130.000,00 € elenco delle coparti ”; C.F._2
- che, “pertanto, quando è stata lavorata la ricostituzione su menzionata, sono stati inseriti nel pannello dei redditi, oltre ai redditi da immobili posseduti, per l'anno 2023 in "altri redditi non assoggettabili all'Irpef", l'importo ricevuto dalla vendita dell'immobile al richiedente e al coniuge per la parte spettante”;
- che “a seguito della ricostituzione operata è scaturito un credito di E 1.733,10, determinato dal riconoscimento della pensione AS per l'anno 2023, tenendo conto dei redditi del 2022”;
- che, invece, “detta pensione non spetta per l'anno 2024 perché nell'anno 2023 si è superato il limite dei redditi, ai sensi della legge 335 del 1995”; CP_
- che la ricorrente era tenuta “a comunicare all' qualsiasi fatto che potesse incidere sul diritto o la misura dell'assegno”;
- che, pertanto, “l'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente. In particolare, la ricorrente non ha dichiarato le vicende proprietarie narrate”;
- che, “si ribadisce che nella domanda presentata per ottenere la maggiorazione e che ha dato impulso alla ricostituzione, tali redditi non sono stati menzionati. Tale circostanza integra senza dubbio l'elemento soggettivo del dolo”.
*** Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso amministrativo.
Ed invero, posto che la ratio del sistema dei ricorsi amministrativi è quella di consentire all'ente di procedere alla liquidazione in via amministrativa della prestazione richiesta, nel caso in esame non viene in questione una prestazione previdenziale o assistenziale vantata su domanda amministrativa, quanto piuttosto la sussistenza o meno di somme CP_ indebitamente erogate dall' in relazione ad una prestazione già in precedenza riconosciuta, nonché la legittimità o meno della sospensione di quest'ultima.
Passando al merito, pacifico che la ricorrente è stata titolare di assegno sociale n. 04511594 dal 01.04.2017, la domanda ha ad oggetto: CP_
- l'accertamento della insussistenza dell'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019, per € 3.632,72; CP_
- l'accertamento della insussistenza dell'indebito vantato dall' in relazione al periodo da gennaio 2023 a novembre 2023, per € 5.502,64;
- l'accertamento del diritto della ricorrente al ripristino di tale assegno a decorrere dal CP_ gennaio 2024, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei;
- l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire tale prestazione “senza soluzione di continuità sin dalla prima erogazione della prestazione del 01.04.2017”.
3 Orbene, in primo luogo deve rilevarsi che nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in relazione CP_1 all'anno 2023.
All'udienza del 10.6.2025, infatti:
- il procuratore del ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'indebito relativo a tale CP_ anno - disposto dall' con la comunicazione datata 15.4.2024, da quest'ultimo depositata ma mai comunicata all'istante - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente a tale parte di domanda;
- il procuratore dell' ha aderito a tale richiesta. CP_1
CP_ Sul punto deve evidenziarsi che l' non ha fornito prova di aver comunicato alla ricorrente il suindicato annullamento.
Pertanto, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in CP_1 relazione all'anno 2023, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, quanto alla restante parte della domanda, alla medesima udienza del 10.6.2025 il procuratore del ricorrente, ha limitato la stessa: CP_
- all'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019;
- alla domanda di richiesta di ripristino della prestazione dall'1.1.2024.
CP_ Ciò posto, partendo dall'esame dell'indebito vantato dall' con riferimento all'anno 2019, pari ad € 3.632,72, si rileva che, come dedotto in memoria difensiva, a fondamento della richiesta di restituzione delle somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale, CP_ l' ha allegato la mancata presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei CP_ redditi all' in relazione all'anno 2018.
Orbene, in primo luogo, deve rilevarsi che, come ritenuto dall'istante, bisogna fare riferimento ai redditi dell'anno in corso (dunque l'anno 2019) e non a quelli dall'anno precedente.
Ed, invero, ciò era già previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 che, per quanto rileva in questa sede, così statuisce: Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
4 Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. …”.
Nello stesso senso, poi, dispone più in generale l'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge n. 14/2009.
In particolare, tale norma così recita ai commi 8 e 9 nella formulazione applicabile ratione temporis, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. 2010 n.78 convertito in legge n. 122/2010):
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni (4).
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
Il suindicato art. 13, ai commi da 1 a 3, dispone:
1. E' istituito presso l' , senza nuovi o maggiori Controparte_2 oneri per la finanza pubblica, il " dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_3 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.".
Alla luce della suindicata normativa, dunque, per le prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito per le quali cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati aventi titolo a prestazioni di natura assistenziale, rileva il reddito percepito nello stesso anno (cfr. Cass. n. 5271/2017).
Nel caso in esame, pertanto, vertendosi in tema prestazione di carattere assistenziale per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, deve aversi riguardo al reddito percepito nell'anno in corso.
5 A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi che, con riferimento all'anno 2019, la ricorrente CP_ non era tenuta a presentare all' la dichiarazione reddituale.
Al riguardo è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall'art. 13, comma 6, lett. c) del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, che così recita:
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
… c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Orbene, è pacifico che nel caso in esame non si verte in tale ipotesi.
CP_ Ed invero, l' non ha dedotto che la ricorrente è stata titolare di redditi non comunicati all'amministrazione finanziaria.
Né tale circostanza si desume aliunde.
Per completezza, infine, si evidenzia che dai certificati dell'agenzia delle entrate depositati dalla ricorrente il 10.2.2025 si evince l'insussistenza di redditi ostativi alla percezione CP_ dell'assegno sociale nella misura erogata dall'
CP_ Per tali motivi, non sussiste l'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019.
Passando all'esame della questione relativa alla sospensione della prestazione a decorrere dal gennaio 2024, si osserva quanto segue.
CP_ Come specificamente dedotto dall' l'indebito deriverebbe unicamente dalla circostanza per la quale, in seguito alla vendita di un immobile, di cui la ricorrente era proprietaria al 50%, nell'anno 2023, per il complessivo importo di € 130.000,00, la stessa ha superato i limiti di reddito per l'anno 2024.
Orbene, come già innanzi esposto, dovendo fare riferimento al reddito dell'anno in corso, ed avendo la ricorrente pacificamente venduto l'immobile dedotto in memoria difensiva nell'anno 2023, la somma ricevuta in conseguenza di tale vendita, anche tenuto conto della circostanza per la quale la ricorrente era proprietaria dell'immobile al 50%, non rileva ai fini della prestazione in esame relativa all'anno 2024.
6 Quanto ai redditi relativi a tale ultima annualità, dai dati emergenti dalle certificazioni dell'agenzia delle entrate (depositate il 13.12.2025) e dalle CU 2025 (depositate l'1.5.2025), relativamente sia alla ricorrente che al coniuge, si evince che nell'anno 2024 il reddito coniugale è stato pari a zero, visto che:
- il coniuge della ricorrente risulta aver percepito solo l'indennità di accompagnamento che, rappresentando una prestazione volta a far fronte alla situazione di incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana, non costituisce reddito (cfr. ex multis Cass. civ. 19.4.2023, n. 10423);
- la ricorrente risulta aver percepito € 2.579,72 a titolo di maggiorazione già erogatale CP_ dall' (cfr. pagina n. 7 della CU2025 della ricorrente relativa all'anno 2024 – doc. 3a).
Conseguentemente, sussiste il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale, con la relativa maggiorazione in misura integrale a decorrere dall'1.1.2024, con conseguente CP_ condanna dell' all'erogazione dei relativi ratei.
Non può, infine, accogliersi la domanda volta alla “restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa”, non essendo ammissibile una condanna per il futuro.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenendo conto del richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 44/2014 (“fino al 30 per cento”), seguono la sostanziale soccombenza, anche quella “virtuale” relativa alla domanda avente ad oggetto l'anno 2023.
Ed invero, all'annullamento dell'indebito relativo a tale annualità fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2023; CP_1 CP_ b) dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all' la somma di € 3.632,72, di cui alla comunicazione datata 15.4.2024, percepita a titolo di assegno sociale cat. AS n. 04511594 nell'anno 2019; c) dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale cat. AS n. 04511594 a CP_ decorrere dall'1.1.2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali;
d) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto “la restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa”; CP_ e) condanna l' a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 21592/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 10.6.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 18.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Improta e Salvatore C.F._1 Mauriello
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la ricorrente, titolare di assegno sociale cat. AS n. 04511594 dall'1.4.2017, integrato con relativa maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 dal settembre 2021, ha dedotto:
- che, con missiva datata 21.6.2023 (cfr. doc. 2 produzione attorea) l' le ha CP_1 comunicato che “da gennaio 2019 a dicembre 2019” le ha “corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.632,72”, conseguente alla “revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018”, in quanto “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021”; CP_
- che l' formalizzava l'indebito con richiesta di restituzione della somma di € 3.632,72 con missiva datata 15.04.2024 (cfr. doc.
3 - produzione attorea);
- che, con missiva datata 29.2.2024 l' le ha comunicato la revoca della prestazione CP_1 anche in relazione all'anno 2023, con conseguente indebito di € 5.502,64 relativo ai mesi da gennaio a novembre 2023;
1 CP_
- che, inoltre, a decorrere da Gennaio 2024 l' ha sospeso l'erogazione dell'assegno sociale con relativa maggiorazione “seppur tale prestazione non risulti revocata, essendo ancora esistente e non eliminata (cfr. all.5)”.
CP_ Tanto premesso, contestando la sussistenza degli indebiti vantati dall' in relazione agli anni 2019 e 2023, nonché la sospensione dell'assegno sociale dal gennaio 2024 per essere titolare di tutti gli elementi costitutivi del diritto a tale prestazione, ha concluso chiedendo (il grassetto e il sottolineato sono quelli del ricorso):
- In via principale: accertato in capo al ricorrente il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata CP_ dall' dichiarare l'insussistenza dell'indebito di €3.632,72, relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Per logica ed immediata conseguenza dichiarare altresì l'insussistenza dell'ulteriore indebito di €5.502,64 contestato per l'anno 2023, risultando illegittima l'applicazione dell'art. 35 comma 10bis dl 217/2008, non potendo alla ricorrente revocarsi alcuna prestazione.
- In via subordinata, in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare comunque l'insussistenza dell'indebito di €3.632,72, relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione percepiti dall'istante per il CP_ periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto l' avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018;
- Accertare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione in misura integrale sin dal Gennaio 2024 ed ininterrottamente senza soluzione di continuità sin dalla prima erogazione della prestazione del 01.04.2017. CP_
- Condannare, di conseguenza, l' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa a recupero delle presunte somme indebite, nonché al pagamento – in via generica - dell'assegno sociale con relativa maggiorazione a decorrere dal Gennaio 2024, oltre interessi legali o maggior somma da svalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile al saldo effettivo vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità del CP_1 giudizio per non aver previamente presentato il ricorso amministrativo.
Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
In particolare, ha dedotto:
- di aver “operato una ricostituzione in data 26/06/2023, in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 entro il termine improrogabile del 15/09/2022, nonostante i vari solleciti inviati ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- che “ha così comunicato il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto per l'anno 2018 e la sospensione della prestazione dal 01/01/2023”;
- che “a tal proposito … all'istante è stata recapitato il bustone con la richiesta della dichiarazione dei redditi anno 2018 in data 09/08/2019”;
- che “in data 13/12/2023 la ricorrente ha presentato domanda di Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008, web nr 2114984300013, in cui sono stati autocertificati i redditi dal 2019 al 2023”;
2 - che, “effettuati i dovuti accertamenti presso Agenzia dell'Entrate, si è riscontrato che nel 2023 l'istante ha alienato immobile posseduto al 50 % con il coniuge, con atto registrato ADE che si riporta e si allega: Atto relativo all'anno 2023 Modello MODELLO 69 Ufficio DPNA1 UT AAPP SUCC RIMB IVA NAPOLI (TE8) data registrazione 18/7/2023 Serie 1T Numero 029064 Negozio COMPRAVENDITA DI FABBRICATO (1102) ruolo dante causa Data stipula 14/7/2023 valore dichiarato 53.686,00 € AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Prezzo valore 130.000,00 € elenco delle coparti ”; C.F._2
- che, “pertanto, quando è stata lavorata la ricostituzione su menzionata, sono stati inseriti nel pannello dei redditi, oltre ai redditi da immobili posseduti, per l'anno 2023 in "altri redditi non assoggettabili all'Irpef", l'importo ricevuto dalla vendita dell'immobile al richiedente e al coniuge per la parte spettante”;
- che “a seguito della ricostituzione operata è scaturito un credito di E 1.733,10, determinato dal riconoscimento della pensione AS per l'anno 2023, tenendo conto dei redditi del 2022”;
- che, invece, “detta pensione non spetta per l'anno 2024 perché nell'anno 2023 si è superato il limite dei redditi, ai sensi della legge 335 del 1995”; CP_
- che la ricorrente era tenuta “a comunicare all' qualsiasi fatto che potesse incidere sul diritto o la misura dell'assegno”;
- che, pertanto, “l'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente. In particolare, la ricorrente non ha dichiarato le vicende proprietarie narrate”;
- che, “si ribadisce che nella domanda presentata per ottenere la maggiorazione e che ha dato impulso alla ricostituzione, tali redditi non sono stati menzionati. Tale circostanza integra senza dubbio l'elemento soggettivo del dolo”.
*** Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso amministrativo.
Ed invero, posto che la ratio del sistema dei ricorsi amministrativi è quella di consentire all'ente di procedere alla liquidazione in via amministrativa della prestazione richiesta, nel caso in esame non viene in questione una prestazione previdenziale o assistenziale vantata su domanda amministrativa, quanto piuttosto la sussistenza o meno di somme CP_ indebitamente erogate dall' in relazione ad una prestazione già in precedenza riconosciuta, nonché la legittimità o meno della sospensione di quest'ultima.
Passando al merito, pacifico che la ricorrente è stata titolare di assegno sociale n. 04511594 dal 01.04.2017, la domanda ha ad oggetto: CP_
- l'accertamento della insussistenza dell'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019, per € 3.632,72; CP_
- l'accertamento della insussistenza dell'indebito vantato dall' in relazione al periodo da gennaio 2023 a novembre 2023, per € 5.502,64;
- l'accertamento del diritto della ricorrente al ripristino di tale assegno a decorrere dal CP_ gennaio 2024, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei;
- l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire tale prestazione “senza soluzione di continuità sin dalla prima erogazione della prestazione del 01.04.2017”.
3 Orbene, in primo luogo deve rilevarsi che nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in relazione CP_1 all'anno 2023.
All'udienza del 10.6.2025, infatti:
- il procuratore del ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'indebito relativo a tale CP_ anno - disposto dall' con la comunicazione datata 15.4.2024, da quest'ultimo depositata ma mai comunicata all'istante - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente a tale parte di domanda;
- il procuratore dell' ha aderito a tale richiesta. CP_1
CP_ Sul punto deve evidenziarsi che l' non ha fornito prova di aver comunicato alla ricorrente il suindicato annullamento.
Pertanto, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in CP_1 relazione all'anno 2023, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, quanto alla restante parte della domanda, alla medesima udienza del 10.6.2025 il procuratore del ricorrente, ha limitato la stessa: CP_
- all'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019;
- alla domanda di richiesta di ripristino della prestazione dall'1.1.2024.
CP_ Ciò posto, partendo dall'esame dell'indebito vantato dall' con riferimento all'anno 2019, pari ad € 3.632,72, si rileva che, come dedotto in memoria difensiva, a fondamento della richiesta di restituzione delle somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale, CP_ l' ha allegato la mancata presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei CP_ redditi all' in relazione all'anno 2018.
Orbene, in primo luogo, deve rilevarsi che, come ritenuto dall'istante, bisogna fare riferimento ai redditi dell'anno in corso (dunque l'anno 2019) e non a quelli dall'anno precedente.
Ed, invero, ciò era già previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 che, per quanto rileva in questa sede, così statuisce: Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
4 Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. …”.
Nello stesso senso, poi, dispone più in generale l'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge n. 14/2009.
In particolare, tale norma così recita ai commi 8 e 9 nella formulazione applicabile ratione temporis, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 6, lettere a) e b) del D.L. 2010 n.78 convertito in legge n. 122/2010):
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni (4).
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
Il suindicato art. 13, ai commi da 1 a 3, dispone:
1. E' istituito presso l' , senza nuovi o maggiori Controparte_2 oneri per la finanza pubblica, il " dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_3 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.".
Alla luce della suindicata normativa, dunque, per le prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito per le quali cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati aventi titolo a prestazioni di natura assistenziale, rileva il reddito percepito nello stesso anno (cfr. Cass. n. 5271/2017).
Nel caso in esame, pertanto, vertendosi in tema prestazione di carattere assistenziale per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, deve aversi riguardo al reddito percepito nell'anno in corso.
5 A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi che, con riferimento all'anno 2019, la ricorrente CP_ non era tenuta a presentare all' la dichiarazione reddituale.
Al riguardo è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall'art. 13, comma 6, lett. c) del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, che così recita:
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
… c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Orbene, è pacifico che nel caso in esame non si verte in tale ipotesi.
CP_ Ed invero, l' non ha dedotto che la ricorrente è stata titolare di redditi non comunicati all'amministrazione finanziaria.
Né tale circostanza si desume aliunde.
Per completezza, infine, si evidenzia che dai certificati dell'agenzia delle entrate depositati dalla ricorrente il 10.2.2025 si evince l'insussistenza di redditi ostativi alla percezione CP_ dell'assegno sociale nella misura erogata dall'
CP_ Per tali motivi, non sussiste l'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2019.
Passando all'esame della questione relativa alla sospensione della prestazione a decorrere dal gennaio 2024, si osserva quanto segue.
CP_ Come specificamente dedotto dall' l'indebito deriverebbe unicamente dalla circostanza per la quale, in seguito alla vendita di un immobile, di cui la ricorrente era proprietaria al 50%, nell'anno 2023, per il complessivo importo di € 130.000,00, la stessa ha superato i limiti di reddito per l'anno 2024.
Orbene, come già innanzi esposto, dovendo fare riferimento al reddito dell'anno in corso, ed avendo la ricorrente pacificamente venduto l'immobile dedotto in memoria difensiva nell'anno 2023, la somma ricevuta in conseguenza di tale vendita, anche tenuto conto della circostanza per la quale la ricorrente era proprietaria dell'immobile al 50%, non rileva ai fini della prestazione in esame relativa all'anno 2024.
6 Quanto ai redditi relativi a tale ultima annualità, dai dati emergenti dalle certificazioni dell'agenzia delle entrate (depositate il 13.12.2025) e dalle CU 2025 (depositate l'1.5.2025), relativamente sia alla ricorrente che al coniuge, si evince che nell'anno 2024 il reddito coniugale è stato pari a zero, visto che:
- il coniuge della ricorrente risulta aver percepito solo l'indennità di accompagnamento che, rappresentando una prestazione volta a far fronte alla situazione di incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana, non costituisce reddito (cfr. ex multis Cass. civ. 19.4.2023, n. 10423);
- la ricorrente risulta aver percepito € 2.579,72 a titolo di maggiorazione già erogatale CP_ dall' (cfr. pagina n. 7 della CU2025 della ricorrente relativa all'anno 2024 – doc. 3a).
Conseguentemente, sussiste il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale, con la relativa maggiorazione in misura integrale a decorrere dall'1.1.2024, con conseguente CP_ condanna dell' all'erogazione dei relativi ratei.
Non può, infine, accogliersi la domanda volta alla “restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa”, non essendo ammissibile una condanna per il futuro.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenendo conto del richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 44/2014 (“fino al 30 per cento”), seguono la sostanziale soccombenza, anche quella “virtuale” relativa alla domanda avente ad oggetto l'anno 2023.
Ed invero, all'annullamento dell'indebito relativo a tale annualità fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'indebito vantato dall' in relazione all'anno 2023; CP_1 CP_ b) dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all' la somma di € 3.632,72, di cui alla comunicazione datata 15.4.2024, percepita a titolo di assegno sociale cat. AS n. 04511594 nell'anno 2019; c) dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale cat. AS n. 04511594 a CP_ decorrere dall'1.1.2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali;
d) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto “la restituzione dell'importo eventualmente trattenuto al ricorrente in corso di causa”; CP_ e) condanna l' a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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