Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14653 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento emesso dalla Rappresentanza diplomatica Italiana a New Delhi con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente di visto per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Rappresentanza diplomatica Italiana a New Delhi con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato;
- costituitosi in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, quest’ultimo ha dedotto e documentato che, in esito ad un procedimento di riesame in autotutela, la Sede diplomatica ha rilasciato al ricorrente il visto richiesto;
- l’Amministrazione resistente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere;
- all’udienza camerale del 27 gennaio 2026, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto per studio in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ritenuto che le spese legali vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
GI RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RO | RA RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.