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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
TI BR, a seguito dell'udienza del 11/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10049 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DI GENNARO C.F._1
ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. pt., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. ROMANO ANNANTONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la società , esponendo: Controparte_2
- di essere stato dipendente della convenuta, con la qualifica di operaio qualificato pulitore III liv. contratto CCNL servizi di pulizia e servizi
1 integrati / multiservizi, dal 02.07.03 sino al pensionamento intervenuto in data 30.04.22;
- di aver sempre ricevuto una retribuzione mensile per complessive 173 ore di lavoro, prescindendo dal numero di ore effettivamente lavorate;
- che, fin dalla assunzione, la società convenuta ha retribuito con la voce conguaglio ore mese, le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto alle retribuite, una volta compensate con quelle prestate in misura inferiore;
- che dai cedolini paga si evince che il numero di ore retribuite in misura superiore a quelle effettivamente lavorate sono contabilizzate alla voce
"competenze" e quelle erogate in misura minore rispetto a quelle lavorate sono contabilizzate come "trattenute", non dando luogo a retribuzione per lavoro straordinario sino a compensazione di tali ore e sono indicati come "conguaglio ore mese";
- che, in applicazione dell'art 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non danno luogo a compensi per lavoro supplementare /straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare;
- che, secondo quanto disposto dall'art 38 del CCNL, il lavoro straordinario, applicata la compensazione di cui all'art. 31, deve essere compensato con una maggiorazione del 25% della paga oraria;
- che la datrice di lavoro, il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, ha provveduto a calcolare la compensazione per le ore straordinarie prestate nel corso dell'anno precedente, contabilizzate alla voce “conguaglio ore anno” e che, tale erogazione, è sempre stata fatta fino al gennaio 2016 in riferimento all'anno 2015, evidenziando che - a decorrere dal gennaio 2016 - la società non ha più erogato, in maniera del tutto immotivata, la voce retributiva de quo, pur restando la stessa regolarmente contabilizzata in busta paga;
- che il ricorrente ha diritto alla fruizione delle ore lavorate e non retribuite in virtù dell'art 31 del CCNL, e comunque in forza dell'art. 36 della
2 Cost., ed in ogni caso in base al principio generale di sinallagmaticità della prestazione, che dopo la compensazione devono essere retribuite con la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate, che il sig. ha diritto a percepire la Parte_1
voce retributiva cd "conguaglio ore" a decorrere dal gennaio 2016, vale
a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito tale voce retributiva, regolarmente inserita negli statini paga, dal gennaio 2016;
c) accertare e dichiarare che sulle somme dovute si applica la maggiorazione per lavoro supplementare di cui all'art. 38 del CCNL;
d) conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante delle somme dovute per ogni anno a tale titolo, una volta sottratte le somme da compensare, ed applicata al dovuto la maggiorazione del 25%, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, da quantificarsi, in caso di mancato adempimento spontaneo, a mezzo successivo giudizio;
e) si chiede altresì liquidarsi spese e competenze oltre rimborso spese forfettario con attribuzione all'avvocato antistatario”.
La società convenuta ha resistito alle avverse pretese ed ha dedotto: 1) la natura
“in house” della Società e il contesto in cui essa opera;
2) una corretta interpretazione degli artt. 19, 31, 38 del CCNL di settore;
3) l'incidenza della nozione di “giusta retribuzione” dell'art. 36 della Costituzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
La causa è stata istruita documentalmente. Il Tribunale ha ordinato alla parte resistente di depositare tutte le buste paga relative al periodo per cui è causa.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
3 conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Tribunale ritiene di aderire ai numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti, le cui argomentazioni si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.
( cfr.: (sentenza del Tribunale n. 3050/2020 pubbl. il 01/07/2020, nonché la sentenza n. 6748/2025 pubbl. il 30/09/2025).
In merito alla natura in house della società convenuta, si richiamano i citati precedenti, che hanno affermato che “le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA.
(come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house
(art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero, il d.lgs.
n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della
4 riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del
1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012
(Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU
26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto
2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs.
100/2017).
Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia,
l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle
5 discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche a parere della Scrivente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina privatistica.
In ordine alla controversa interpretazione dell'art. 31 del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi, è opportuno trascriverne il testo.
La norma, nella formulazione vigente ratione temporis, espressamente stabilisce che “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a..
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
6 Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate,
l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
I citati precedenti affermano che “Non è seriamente dubitabile che, in base alla volontà delle parti sociali resa palese dal testo riportato, il rapporto di lavoro è caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione”.
In ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante, l'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “la retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”.
La retribuzione viene dunque corrisposta in funzione di 173 ore mensili comunque retribuite ed il datore resistente ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui il lavoratore ha lavorato un minor numero di ore e quello invece, in cui le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite.
Risulta pertanto infondata in punto di diritto - oltre che smentita in fatto dalla documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento mensili), ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore', dal momento che, dalla natura multiperiodale dell'orario, programmato su base annuale, discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale il lavoratore ha
7 comunque percepito, in base al citato art. 19 CCNL, la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore).
L'esame delle buste paga che, per pacifica giurisprudenza, costituiscono nei confronti del datore di lavoro piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite, consente di ritenere dimostrato il diritto dell'appellato al pagamento delle ore di lavoro che risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più. ( Cfr.: Corte di Appello di Napoli, del 19.5.2022; Corte App. Napoli, n. sentenza n. 1419/2022 pubbl. il
06/04/2022).
In conclusione, il Tribunale, al fine di quantificare le somme dovute ha ordinato alla parte resistente il deposito delle buste paga relative al periodo per cui è causa. La parte resistente non ha depositato tempestivamente tutte le buste paga e con ordinanza del giugno 2025 il Tribunale ha nuovamente ordinato alla parte resistente il deposito delle buste paga del 2017.
A seguito del deposito di tali buste paga del settembre 2025, la parte ricorrente, ribadito che solo “in esito al deposito supplementare degli statini paga del 2016 e 2017 si è potuto provvedere al conteggio”, ha depositato dei conteggi con cui si quantifica la somma dovuta al ricorrente pari ad euro
166,72, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, quale conguaglio tra le ore non lavorate e comunque retribuite e quelle lavorate e non retribuite, maggiorate del 25% come da art. 38 del CCNL Multiservizi.
Tali conteggi non risultano contestati dalla parte resistente.
Tenuto conto del credito, in favore del ricorrente, per le ore di lavoro prestate negli anni dal 2016, in misura superiore al monte di 173 mensili a titolo di
“conguaglio ore mese”, la convenuta va condannata al pagamento della citata somma oltre interessi legali sulle relative somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
In base all'art. 38 del CCNL, per detto lavoro straordinario, applicata la compensazione di cui all'art. 31, deve essere, per quanto residua, compensato con una maggiorazione del 25% della paga oraria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa TI BR – così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento di complessivi € 166,72, per il periodo 2016 – 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come precisato in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 400,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 11/11/2025 – 11/12/2025 Il
Giudice
IN RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/12/2025 in Cancelleria
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
TI BR, a seguito dell'udienza del 11/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10049 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DI GENNARO C.F._1
ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. pt., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. ROMANO ANNANTONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la società , esponendo: Controparte_2
- di essere stato dipendente della convenuta, con la qualifica di operaio qualificato pulitore III liv. contratto CCNL servizi di pulizia e servizi
1 integrati / multiservizi, dal 02.07.03 sino al pensionamento intervenuto in data 30.04.22;
- di aver sempre ricevuto una retribuzione mensile per complessive 173 ore di lavoro, prescindendo dal numero di ore effettivamente lavorate;
- che, fin dalla assunzione, la società convenuta ha retribuito con la voce conguaglio ore mese, le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto alle retribuite, una volta compensate con quelle prestate in misura inferiore;
- che dai cedolini paga si evince che il numero di ore retribuite in misura superiore a quelle effettivamente lavorate sono contabilizzate alla voce
"competenze" e quelle erogate in misura minore rispetto a quelle lavorate sono contabilizzate come "trattenute", non dando luogo a retribuzione per lavoro straordinario sino a compensazione di tali ore e sono indicati come "conguaglio ore mese";
- che, in applicazione dell'art 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non danno luogo a compensi per lavoro supplementare /straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare;
- che, secondo quanto disposto dall'art 38 del CCNL, il lavoro straordinario, applicata la compensazione di cui all'art. 31, deve essere compensato con una maggiorazione del 25% della paga oraria;
- che la datrice di lavoro, il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, ha provveduto a calcolare la compensazione per le ore straordinarie prestate nel corso dell'anno precedente, contabilizzate alla voce “conguaglio ore anno” e che, tale erogazione, è sempre stata fatta fino al gennaio 2016 in riferimento all'anno 2015, evidenziando che - a decorrere dal gennaio 2016 - la società non ha più erogato, in maniera del tutto immotivata, la voce retributiva de quo, pur restando la stessa regolarmente contabilizzata in busta paga;
- che il ricorrente ha diritto alla fruizione delle ore lavorate e non retribuite in virtù dell'art 31 del CCNL, e comunque in forza dell'art. 36 della
2 Cost., ed in ogni caso in base al principio generale di sinallagmaticità della prestazione, che dopo la compensazione devono essere retribuite con la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate, che il sig. ha diritto a percepire la Parte_1
voce retributiva cd "conguaglio ore" a decorrere dal gennaio 2016, vale
a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito tale voce retributiva, regolarmente inserita negli statini paga, dal gennaio 2016;
c) accertare e dichiarare che sulle somme dovute si applica la maggiorazione per lavoro supplementare di cui all'art. 38 del CCNL;
d) conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante delle somme dovute per ogni anno a tale titolo, una volta sottratte le somme da compensare, ed applicata al dovuto la maggiorazione del 25%, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, da quantificarsi, in caso di mancato adempimento spontaneo, a mezzo successivo giudizio;
e) si chiede altresì liquidarsi spese e competenze oltre rimborso spese forfettario con attribuzione all'avvocato antistatario”.
La società convenuta ha resistito alle avverse pretese ed ha dedotto: 1) la natura
“in house” della Società e il contesto in cui essa opera;
2) una corretta interpretazione degli artt. 19, 31, 38 del CCNL di settore;
3) l'incidenza della nozione di “giusta retribuzione” dell'art. 36 della Costituzione e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
La causa è stata istruita documentalmente. Il Tribunale ha ordinato alla parte resistente di depositare tutte le buste paga relative al periodo per cui è causa.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
3 conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Tribunale ritiene di aderire ai numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti, le cui argomentazioni si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.
( cfr.: (sentenza del Tribunale n. 3050/2020 pubbl. il 01/07/2020, nonché la sentenza n. 6748/2025 pubbl. il 30/09/2025).
In merito alla natura in house della società convenuta, si richiamano i citati precedenti, che hanno affermato che “le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA.
(come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house
(art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero, il d.lgs.
n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della
4 riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del
1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012
(Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU
26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto
2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs.
100/2017).
Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia,
l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle
5 discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche a parere della Scrivente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina privatistica.
In ordine alla controversa interpretazione dell'art. 31 del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi, è opportuno trascriverne il testo.
La norma, nella formulazione vigente ratione temporis, espressamente stabilisce che “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a..
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
6 Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate,
l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
I citati precedenti affermano che “Non è seriamente dubitabile che, in base alla volontà delle parti sociali resa palese dal testo riportato, il rapporto di lavoro è caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione”.
In ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante, l'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “la retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”.
La retribuzione viene dunque corrisposta in funzione di 173 ore mensili comunque retribuite ed il datore resistente ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui il lavoratore ha lavorato un minor numero di ore e quello invece, in cui le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite.
Risulta pertanto infondata in punto di diritto - oltre che smentita in fatto dalla documentazione versata in atti (cfr. cedolini di pagamento mensili), ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore', dal momento che, dalla natura multiperiodale dell'orario, programmato su base annuale, discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale il lavoratore ha
7 comunque percepito, in base al citato art. 19 CCNL, la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore).
L'esame delle buste paga che, per pacifica giurisprudenza, costituiscono nei confronti del datore di lavoro piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite, consente di ritenere dimostrato il diritto dell'appellato al pagamento delle ore di lavoro che risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più. ( Cfr.: Corte di Appello di Napoli, del 19.5.2022; Corte App. Napoli, n. sentenza n. 1419/2022 pubbl. il
06/04/2022).
In conclusione, il Tribunale, al fine di quantificare le somme dovute ha ordinato alla parte resistente il deposito delle buste paga relative al periodo per cui è causa. La parte resistente non ha depositato tempestivamente tutte le buste paga e con ordinanza del giugno 2025 il Tribunale ha nuovamente ordinato alla parte resistente il deposito delle buste paga del 2017.
A seguito del deposito di tali buste paga del settembre 2025, la parte ricorrente, ribadito che solo “in esito al deposito supplementare degli statini paga del 2016 e 2017 si è potuto provvedere al conteggio”, ha depositato dei conteggi con cui si quantifica la somma dovuta al ricorrente pari ad euro
166,72, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, quale conguaglio tra le ore non lavorate e comunque retribuite e quelle lavorate e non retribuite, maggiorate del 25% come da art. 38 del CCNL Multiservizi.
Tali conteggi non risultano contestati dalla parte resistente.
Tenuto conto del credito, in favore del ricorrente, per le ore di lavoro prestate negli anni dal 2016, in misura superiore al monte di 173 mensili a titolo di
“conguaglio ore mese”, la convenuta va condannata al pagamento della citata somma oltre interessi legali sulle relative somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
In base all'art. 38 del CCNL, per detto lavoro straordinario, applicata la compensazione di cui all'art. 31, deve essere, per quanto residua, compensato con una maggiorazione del 25% della paga oraria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa TI BR – così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento di complessivi € 166,72, per il periodo 2016 – 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come precisato in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 400,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 11/11/2025 – 11/12/2025 Il
Giudice
IN RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/12/2025 in Cancelleria
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