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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2448/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno omesso di depositare le conclusioni e tutte le memorie ex art. 189 c.p.c. nel termine assegnato.
Parte convenuta ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20 settembre 2024 e introducevano la Parte_1 Parte_1
fase di merito dell'opposizione esperita ex art. 617 c.p.c., a seguito del provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 21 giugno 2024, con il quale veniva respinta l'istanza di sospensiva cautelare ed assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione della presente fase di merito.
Con comparsa del 25 novembre 2024 si costituiva in giudizio la eccependo, in primo Controparte_2
luogo, la tardività con cui le controparti avevano introdotto il giudizio di merito con conseguente inammissibilità dell'opposizione esperita. pagina 1 di 3 L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è fondata e merita integrale accoglimento. In particolare, le parti attrici rilevano l'assunta tempestività dell'opposizione esperita ritenendo erroneamente applicabile al presente giudizio la sospensione feriale dei termini. Trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione, va fatta applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del
1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. La regola della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le “cause” o i “procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12”. Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo,
c.p.c. (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n.
9998/10), ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02). Ne consegue che la presente fase di merito è stata tardivamente introdotta da parte di e con conseguente Parte_1 Parte_1
dichiarazione di inammissibilità delle domande esperite nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, determinato in base alle domande inammissibili delle parti attrici attinenti alla titolarità del credito e alla legittimazione ad agire per la sua riscossione, senza alcuna miglior deduzione del suo ammontare (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità dell'unica questione giuridica rilevante per la decisione. I compensi devono essere aumentati ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 stante la difesa avvenuta avverso n. 2 parti attrici aventi la medesima posizione processuale. Il compenso deve, poi, essere ulteriormente aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del pagina 2 di 3 D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.208,67 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande attoree per tardiva introduzione della fase di merito;
- Condanna (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio C.F._2
in favore della (C.F. che liquida nella somma di €.6.208,67 per Controparte_2 P.IVA_1
compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2448/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
ATTORI contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti attrici hanno omesso di depositare le conclusioni e tutte le memorie ex art. 189 c.p.c. nel termine assegnato.
Parte convenuta ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20 settembre 2024 e introducevano la Parte_1 Parte_1
fase di merito dell'opposizione esperita ex art. 617 c.p.c., a seguito del provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 21 giugno 2024, con il quale veniva respinta l'istanza di sospensiva cautelare ed assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione della presente fase di merito.
Con comparsa del 25 novembre 2024 si costituiva in giudizio la eccependo, in primo Controparte_2
luogo, la tardività con cui le controparti avevano introdotto il giudizio di merito con conseguente inammissibilità dell'opposizione esperita. pagina 1 di 3 L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è fondata e merita integrale accoglimento. In particolare, le parti attrici rilevano l'assunta tempestività dell'opposizione esperita ritenendo erroneamente applicabile al presente giudizio la sospensione feriale dei termini. Trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione, va fatta applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del
1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. La regola della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le “cause” o i “procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12”. Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo,
c.p.c. (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n.
9998/10), ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02). Ne consegue che la presente fase di merito è stata tardivamente introdotta da parte di e con conseguente Parte_1 Parte_1
dichiarazione di inammissibilità delle domande esperite nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, determinato in base alle domande inammissibili delle parti attrici attinenti alla titolarità del credito e alla legittimazione ad agire per la sua riscossione, senza alcuna miglior deduzione del suo ammontare (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità dell'unica questione giuridica rilevante per la decisione. I compensi devono essere aumentati ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 stante la difesa avvenuta avverso n. 2 parti attrici aventi la medesima posizione processuale. Il compenso deve, poi, essere ulteriormente aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del pagina 2 di 3 D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.208,67 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande attoree per tardiva introduzione della fase di merito;
- Condanna (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio C.F._2
in favore della (C.F. che liquida nella somma di €.6.208,67 per Controparte_2 P.IVA_1
compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 3 di 3