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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 1273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1273 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. PROVENZA GIUSEPPE;
- parte opponente -
E
C.F. ), in nome del rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI
ANDREA;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione allegata dalle parti;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Salerno decreto ingiuntivo n. 3470/2019, emesso in data 26 novembre 2019 nei confronti di e per Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 14.070,24, oltre accessori;
che il presunto credito trae origine dal mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 9909501, di cui la società asserisce la CP_1
stipulazione da parte di e Parte_1 Parte_2
con la società Compass (vedi all.to 5 del fascicolo monitorio), oggetto di plurime cessioni – dalla società Compass alla Banca Ifis S.p.a. mediante singoli contratti di cessione e successivamente dalla Banca Ifis S.p.a. alla società (vedi all.to 1 del fascicolo monitorio); CP_1
che e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
debitori ingiunti, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni;
preso atto che la società si è regolarmente costituita in CP_1
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile e comunque non fondata su fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria;
osservato che in istruttoria non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'ingiunzione appare fondata su un mero saldo conto non certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (vedi ordinanza del 22 aprile 2021); rilevato che parte opponente eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, in ragione del ritenuto mancato
2 raggiungimento della prova in ordine all'avvenuta cessione del singolo credito oggetto del giudizio;
considerato che, sul punto, è intervenuta recentemente la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che in caso di contestazione dell'inclusione del singolo credito nell'ambito della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è onere di parte opposta provare la titolarità del credito, rilevando la pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione in G.U. quale mero indice presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 17944 del 22 giugno 2023); che peraltro, in materie di plurime cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., è onere della parte opposta provare con maggiore rigore l'effettiva inclusione del singolo credito nell'alveo della sequenza delle singole cessioni;
rilevato che la società ha allegato, ai fini probatori, unicamente CP_1
la comunicazione di avvenuta cessione del credito a mezzo di G.U. n. 21 del
18 febbraio 2017; che, tuttavia, la società cedente – Banca Ifis S.p.a. – aveva a sua volta acquisito il credito dalla società Compass, a seguito di una ulteriore operazione di cessione, della quale non risulta alcuna prova agli atti;
ritenuto, pertanto, che non risulta provata l'avvenuta cessione del credito tra l'originaria creditrice – società Compass – e la successiva cedente – Banca Ifis
S.p.A.; che, a parere del giudicante, comunque la mera esibizione dell'avviso in G.U. non risulta idonea a provare, in ragione della genericità del suo contenuto (cfr. documentazione in atti), che il credito oggetto di contestazione sia incluso nell'ambito della successiva cessione ex art. 58 T.U.B. in favore della società
; CP_1
3 che, invero, tale carenza probatoria non è in alcun modo sopperita dalla esibizione della scarna documentazione contabile, peraltro non rispettosa dei crismi stabiliti dall'art. 50 T.U.B. (vedi all.to 6 del fascicolo monitorio); ritenuto, pertanto, che la domanda monitoria è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della società , ossia in ragione del mancato CP_1
assolvimento della prova circa la inclusione del credito nell'ambito delle plurime cessioni in blocco;
che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in virtù dei parametri stabiliti con D.M.
55/2014 e ss. mod.;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
3470/2019 del 26 novembre 2019;
CONDANNA parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di e , che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 4.237,00 per onorari di difesa (di cui euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, liquidata secondo i valori medi;
euro
840,00 per la fase istruttoria, liquidata secondo i valori minimi, in ragione della esigua attività svolta in concreto), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA, CAP e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. PROVENZA GIUSEPPE, per dichiarato anticipo.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
4 Salerno, 24 marzo 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1273 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. PROVENZA GIUSEPPE;
- parte opponente -
E
C.F. ), in nome del rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI
ANDREA;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione allegata dalle parti;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Salerno decreto ingiuntivo n. 3470/2019, emesso in data 26 novembre 2019 nei confronti di e per Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 14.070,24, oltre accessori;
che il presunto credito trae origine dal mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 9909501, di cui la società asserisce la CP_1
stipulazione da parte di e Parte_1 Parte_2
con la società Compass (vedi all.to 5 del fascicolo monitorio), oggetto di plurime cessioni – dalla società Compass alla Banca Ifis S.p.a. mediante singoli contratti di cessione e successivamente dalla Banca Ifis S.p.a. alla società (vedi all.to 1 del fascicolo monitorio); CP_1
che e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
debitori ingiunti, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni;
preso atto che la società si è regolarmente costituita in CP_1
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile e comunque non fondata su fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria;
osservato che in istruttoria non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'ingiunzione appare fondata su un mero saldo conto non certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (vedi ordinanza del 22 aprile 2021); rilevato che parte opponente eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, in ragione del ritenuto mancato
2 raggiungimento della prova in ordine all'avvenuta cessione del singolo credito oggetto del giudizio;
considerato che, sul punto, è intervenuta recentemente la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che in caso di contestazione dell'inclusione del singolo credito nell'ambito della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è onere di parte opposta provare la titolarità del credito, rilevando la pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione in G.U. quale mero indice presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 17944 del 22 giugno 2023); che peraltro, in materie di plurime cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., è onere della parte opposta provare con maggiore rigore l'effettiva inclusione del singolo credito nell'alveo della sequenza delle singole cessioni;
rilevato che la società ha allegato, ai fini probatori, unicamente CP_1
la comunicazione di avvenuta cessione del credito a mezzo di G.U. n. 21 del
18 febbraio 2017; che, tuttavia, la società cedente – Banca Ifis S.p.a. – aveva a sua volta acquisito il credito dalla società Compass, a seguito di una ulteriore operazione di cessione, della quale non risulta alcuna prova agli atti;
ritenuto, pertanto, che non risulta provata l'avvenuta cessione del credito tra l'originaria creditrice – società Compass – e la successiva cedente – Banca Ifis
S.p.A.; che, a parere del giudicante, comunque la mera esibizione dell'avviso in G.U. non risulta idonea a provare, in ragione della genericità del suo contenuto (cfr. documentazione in atti), che il credito oggetto di contestazione sia incluso nell'ambito della successiva cessione ex art. 58 T.U.B. in favore della società
; CP_1
3 che, invero, tale carenza probatoria non è in alcun modo sopperita dalla esibizione della scarna documentazione contabile, peraltro non rispettosa dei crismi stabiliti dall'art. 50 T.U.B. (vedi all.to 6 del fascicolo monitorio); ritenuto, pertanto, che la domanda monitoria è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della società , ossia in ragione del mancato CP_1
assolvimento della prova circa la inclusione del credito nell'ambito delle plurime cessioni in blocco;
che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in virtù dei parametri stabiliti con D.M.
55/2014 e ss. mod.;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
3470/2019 del 26 novembre 2019;
CONDANNA parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di e , che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 4.237,00 per onorari di difesa (di cui euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, liquidata secondo i valori medi;
euro
840,00 per la fase istruttoria, liquidata secondo i valori minimi, in ragione della esigua attività svolta in concreto), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA, CAP e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. PROVENZA GIUSEPPE, per dichiarato anticipo.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
4 Salerno, 24 marzo 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
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