Articolo 31 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 30Articolo 32
Versione
11 febbraio 1994
Art. 31. Sanzioni disciplinari 1. Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3; d) la radiazione.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994