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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 39724/2024 promossa da:
, in persona della procuratrice generale Parte_1 CP_1
Avv. ROCCHINI SILVIO
Ricorrente in opposizione contro
CP_2
Avv. PIETRANGELI ALESSANDRO
Resistente opposta
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza n. 2310 del 12.6.2023 la Corte di Appello di Roma condannava la Parte_2 di vedova e al pagamento in
[...] Persona_1 Parte_1 Controparte_3 favore di della somma di € 21.765,98 a titolo di differenze retributive e di € 2305,80 a CP_2 titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2500,00 per ciascun grado, oltre accessori.
1.1- notificava in data 12.9.2024 a in qualità di socia CP_2 Parte_1 accomandataria della (già la Controparte_4 [...]
vedova e C atto di precetto per il Controparte_5 Parte_1 Controparte_3 CP_3 pagamento della complessiva somma di € 40.865,33 sulla scorta della citata sentenza, assumendo: di aver notificato la sentenza e il precetto in data 5.10.2023 alla Motonautica di Pt_2 Persona_1
pagina 1 di 5 vedova la quale non aveva provveduto al pagamento;
Parte_1 CP_6 Controparte_3 di aver tentato l'escussione del patrimonio sociale attraverso il pignoramento mobiliare nei confronti della stessa società, tentativo rivelatosi infruttuoso in quanto l'ufficiale giudiziario incaricato non aveva rinvenuto “la suddetta attività al civico ove risulta stabilimento balneare denominato il Capanno dei
Pescatori”; che nel frattempo legale rappresentante della società, era deceduta e in data Persona_1
17.4.2024 era intervenuta una modifica nell'atto costitutivo della società per effetto della quale gli eredi di ovvero i figli e erano divenuti soci accomandatari e la Persona_1 CP_4 Parte_1 denominazione sociale era mutata in Parte_2 Controparte_4
1.2- tale precetto ha proposto opposizione, con atto di citazione iscritto alla sezione civile Pt_3 del Tribunale di Roma, in persona della procuratrice generale , Parte_1 CP_1 chiedendo, in via principale, di far accertare l'inefficacia del precetto stesso, assumendo che la creditrice non aveva dato prova della infruttuosità dell'esecuzione e dell'incapienza del patrimonio sociale.
A tal fine deduceva: che era coniugata con figlio di socia CP_2 Controparte_4 Persona_1 accomandataria della vedova e C Controparte_5 Parte_1 CP_3
e fratello di;
Controparte_3 Parte_1 che al tempo del tentato pignoramento mobiliare era residente con il marito e la CP_2 suocera in località in via Silvi Marina 21, sede legale della s.a.s.; Pt_2 che, nonostante l'esito negativo del pignoramento mobiliare, avrebbe potuto ottenere CP_2 soddisfazione del proprio credito procedendo al pignoramento presso la banca Intesa San Paolo s.p.a. dove la s.a.s. aveva un conto corrente con un saldo attivo di € 32.000,00 o presso la società Tutti al
Mare s.r.l. che versava alla stessa s.a.s. un canone mensile di affitto per la gestione del ristorante di €
4880,00.
In subordine, chiedeva di accertare che i coniugi e dal 2018 Controparte_4 CP_2 erano stati amministratori di fatto della Motonautica di vedova e C Pt_2 Persona_1 Parte_1
e pertanto erano solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte CP_3 Controparte_3 dalla società medesima. Ciò in quanto l'amministratrice, per ragioni di età (deceduta a 91 anni) e per condizioni di salute (affetta da demenza senile), non era in grado di gestire la società,
[...]
all'epoca socia accomandante, era stata allontanata dalla gestione della società stessa da Parte_1 oltre un decennio, mentre i coniugi e gestivano di fatto la società Controparte_4 CP_2 con l'utilizzo di deleghe bancarie.
pagina 2 di 5 2.- La causa, inizialmente iscritta al ruolo ordinario al n. RG 41070/2024, veniva assegnata alla sezione lavoro e, fissata con decreto l'udienza di discussione, si costituiva , CP_2 rappresentando di essersi costituita nel giudizio ordinario con comparsa di costituzione depositata in data 16.12.2024. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: che l'escussione preventiva del patrimonio sociale si era rivelata infruttuosa come risultava dal verbale di pignoramento mobiliare del 6.12.23 presso la sede della società; che sul conto corrente intestato alla società nel periodo in cui era stata tentata l'escussione vi erano importi compresi tra € 10.000 ed € 14.000, insufficiente a soddisfare il credito portato dal precetto;
che l'affittuaria Tutti al mare s.r.l. pagava alla s.a.s. il canone in maniera saltuaria e il relativo contratto risultava cessato da diverso tempo;
CP_ di non essere mai stata amministratrice di fatto della , anche perché se avesse avuto accesso diretto al conto corrente aziendale avrebbe recuperato il proprio credito.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il precetto opposto è stato notificato a quale socia accomandataria della Parte_1
ex di Controparte_4 Controparte_4 Parte_2 Persona_1 vedova e C e l'opposizione si basa sulla eccepita Parte_1 CP_3 Controparte_3 inoperatività della responsabilità sussidiaria ex art 2304 c.c..
4.- In proposito, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “quel che conta, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapporto società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti
(Cass. 8 luglio 1983, n. 4606; 3 marzo 2011, n. 5136). La responsabilità sussidiaria può difatti scattare soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale.
18.1.- Si tratta, quindi, di una questione di prova di esistenza, o di inesistenza, di quella capacità.
Del resto, quando l'incapacità patrimoniale della società è accertata con sentenza che ne dichiara il fallimento, la legge ammette, immediatamente e senza attendere i risultati dell'esecuzione concorsuale,
l'azione esecutiva del creditore sociale sul patrimonio del socio, facendo conseguire al fallimento della società quello dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 I.fall.).
19.- Nella società semplice (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale (arg. da Cass. 15 dicembre 1990,
n. 11921 e da Cass. n. 7000/03, cit.). Nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare
l'insufficienza del patrimonio sociale. pagina 3 di 5 Queste diverse modalità processuali si spiegano nel sistema del codice civile per la diversa condizione giuridica della società registrata rispetto a quella non registrata: è soltanto in relazione alla prima, difatti, che il creditore sociale è posto in grado di conoscere, attraverso la pubblicità del contratto sociale e delle sue modificazioni, i conferimenti dei soci e le loro successive vicende, sicché il socio è giustamente dispensato dall'onere d'indicargli i beni sui quali potersi soddisfare.
E una scelta analoga a quella relativa alla società registrata è stata adottata in favore del cessionario d'azienda o di ramo di essa (ex art. 14 del d.lgs. n. 472/97).
20.- Le modalità della prova divengono poi tanto più gravose, e il coefficiente di rischio di soccombenza aumenta, quanto più dubbie siano le circostanze.
Così, quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (ad esempio, in caso in cui la società cancellata), non c'è necessità per il creditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio della società (Cass. n.
4606/83, cit.). Sul versante opposto, anche l'esito negativo del pignoramento presso terzi è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (così Cass. n. 5136/11, cit.).
21.- Sicché se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto.
Se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce
a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. (Cass. 28709/2020).
5.- Nel caso di specie, la creditrice opposta, per dimostrare l'incapienza del patrimonio societario, ha indicato l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito in data 6.12.2023 presso la sede legale
( frazione di Fiumicino, in via Silvi Marina 21) della di Pt_2 Parte_2 Persona_1
C società di cui era socia Parte_1Controparte_3 CP_3 Controparte_3 Persona_1 accomandataria e i figli, e soci accomandanti. In detto verbale l'Ufficiale CP_4 Parte_1 giudiziario incaricato annotava: “… non ho potuto eseguire: non ho rinvenuto la suddetta attività al civico ove risulta stabilimento balneare Il Capanno dei Pescatori”.
Risulta altresì documentato: che, verificatosi il decesso di , la creditrice opposta faceva notificare in data 6.4.2024 il Persona_1 titolo esecutivo e il precetto agli eredi della de cuius presso l'ultimo domicilio di quest'ultima, coincidente con la sede legale della società ( frazione di Fiumicino, in via Silvi Marina 21), Pt_2
pagina 4 di 5 notifica ricevuta a mani di ivi residente insieme alla moglie , Testimone_1 CP_2 creditrice opposta;
che la creditrice opposta non dava seguito alla esecuzione nei confronti degli eredi di CP_2
e in seguito alla modifica nell'atto costitutivo della società debitrice (17.4.24, vedi visura), Persona_1 modifica per effetto della quale gli eredi di ovvero i figli e Persona_1 CP_4 Parte_1 erano divenuti soci accomandatari, era subentrata come socia accomandante e la CP_2 denominazione sociale era mutata in faceva Controparte_4 notificare il precetto, opposto nel presente giudizio, a quale socia accomandataria Parte_1 della società, che aveva assunto nuova denominazione e nuova compagine sociale;
che dall'estratto conto intestato alla si evince che detta società presentava un saldo creditorio CP_3 di € 31.502,76 al 30.9.2023, di € 16.764,97 al 31.12.2023 e di € 27.232,00 al 31.8.2024 e che riceveva un canone mensile dalla società Tutti al mare s.r.l. di € 4880,00.
6.- Tali circostanze documentali denotano, ad avviso del Tribunale, che l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito in data 6.12.2023 presso la sede della società non è idoneo a far ritenere certa l'incapienza della società stessa, posto che la creditrice opposta (all'epoca del pignoramento coniugata con il figlio della socia accomandataria e residente, insieme al marito e alla suocera, presso la sede legale della società) conosceva sia la sede sociale che le attività della società stessa e, sebbene la società fosse all'epoca attiva, come risulta dalla movimentazione del conto corrente bancario, non ha proposto alcuna iniziativa contro la stessa per soddisfare le proprie ragioni creditorie.
7.- Se ne deduce che la ricorrente non ha dato prova della incapienza patrimoniale della società, che aveva entrate potenzialmente idonee a soddisfare la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il precetto inefficace per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate in € 4700,00, oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 39724/2024 promossa da:
, in persona della procuratrice generale Parte_1 CP_1
Avv. ROCCHINI SILVIO
Ricorrente in opposizione contro
CP_2
Avv. PIETRANGELI ALESSANDRO
Resistente opposta
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza n. 2310 del 12.6.2023 la Corte di Appello di Roma condannava la Parte_2 di vedova e al pagamento in
[...] Persona_1 Parte_1 Controparte_3 favore di della somma di € 21.765,98 a titolo di differenze retributive e di € 2305,80 a CP_2 titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2500,00 per ciascun grado, oltre accessori.
1.1- notificava in data 12.9.2024 a in qualità di socia CP_2 Parte_1 accomandataria della (già la Controparte_4 [...]
vedova e C atto di precetto per il Controparte_5 Parte_1 Controparte_3 CP_3 pagamento della complessiva somma di € 40.865,33 sulla scorta della citata sentenza, assumendo: di aver notificato la sentenza e il precetto in data 5.10.2023 alla Motonautica di Pt_2 Persona_1
pagina 1 di 5 vedova la quale non aveva provveduto al pagamento;
Parte_1 CP_6 Controparte_3 di aver tentato l'escussione del patrimonio sociale attraverso il pignoramento mobiliare nei confronti della stessa società, tentativo rivelatosi infruttuoso in quanto l'ufficiale giudiziario incaricato non aveva rinvenuto “la suddetta attività al civico ove risulta stabilimento balneare denominato il Capanno dei
Pescatori”; che nel frattempo legale rappresentante della società, era deceduta e in data Persona_1
17.4.2024 era intervenuta una modifica nell'atto costitutivo della società per effetto della quale gli eredi di ovvero i figli e erano divenuti soci accomandatari e la Persona_1 CP_4 Parte_1 denominazione sociale era mutata in Parte_2 Controparte_4
1.2- tale precetto ha proposto opposizione, con atto di citazione iscritto alla sezione civile Pt_3 del Tribunale di Roma, in persona della procuratrice generale , Parte_1 CP_1 chiedendo, in via principale, di far accertare l'inefficacia del precetto stesso, assumendo che la creditrice non aveva dato prova della infruttuosità dell'esecuzione e dell'incapienza del patrimonio sociale.
A tal fine deduceva: che era coniugata con figlio di socia CP_2 Controparte_4 Persona_1 accomandataria della vedova e C Controparte_5 Parte_1 CP_3
e fratello di;
Controparte_3 Parte_1 che al tempo del tentato pignoramento mobiliare era residente con il marito e la CP_2 suocera in località in via Silvi Marina 21, sede legale della s.a.s.; Pt_2 che, nonostante l'esito negativo del pignoramento mobiliare, avrebbe potuto ottenere CP_2 soddisfazione del proprio credito procedendo al pignoramento presso la banca Intesa San Paolo s.p.a. dove la s.a.s. aveva un conto corrente con un saldo attivo di € 32.000,00 o presso la società Tutti al
Mare s.r.l. che versava alla stessa s.a.s. un canone mensile di affitto per la gestione del ristorante di €
4880,00.
In subordine, chiedeva di accertare che i coniugi e dal 2018 Controparte_4 CP_2 erano stati amministratori di fatto della Motonautica di vedova e C Pt_2 Persona_1 Parte_1
e pertanto erano solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte CP_3 Controparte_3 dalla società medesima. Ciò in quanto l'amministratrice, per ragioni di età (deceduta a 91 anni) e per condizioni di salute (affetta da demenza senile), non era in grado di gestire la società,
[...]
all'epoca socia accomandante, era stata allontanata dalla gestione della società stessa da Parte_1 oltre un decennio, mentre i coniugi e gestivano di fatto la società Controparte_4 CP_2 con l'utilizzo di deleghe bancarie.
pagina 2 di 5 2.- La causa, inizialmente iscritta al ruolo ordinario al n. RG 41070/2024, veniva assegnata alla sezione lavoro e, fissata con decreto l'udienza di discussione, si costituiva , CP_2 rappresentando di essersi costituita nel giudizio ordinario con comparsa di costituzione depositata in data 16.12.2024. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: che l'escussione preventiva del patrimonio sociale si era rivelata infruttuosa come risultava dal verbale di pignoramento mobiliare del 6.12.23 presso la sede della società; che sul conto corrente intestato alla società nel periodo in cui era stata tentata l'escussione vi erano importi compresi tra € 10.000 ed € 14.000, insufficiente a soddisfare il credito portato dal precetto;
che l'affittuaria Tutti al mare s.r.l. pagava alla s.a.s. il canone in maniera saltuaria e il relativo contratto risultava cessato da diverso tempo;
CP_ di non essere mai stata amministratrice di fatto della , anche perché se avesse avuto accesso diretto al conto corrente aziendale avrebbe recuperato il proprio credito.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il precetto opposto è stato notificato a quale socia accomandataria della Parte_1
ex di Controparte_4 Controparte_4 Parte_2 Persona_1 vedova e C e l'opposizione si basa sulla eccepita Parte_1 CP_3 Controparte_3 inoperatività della responsabilità sussidiaria ex art 2304 c.c..
4.- In proposito, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “quel che conta, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapporto società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti
(Cass. 8 luglio 1983, n. 4606; 3 marzo 2011, n. 5136). La responsabilità sussidiaria può difatti scattare soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale.
18.1.- Si tratta, quindi, di una questione di prova di esistenza, o di inesistenza, di quella capacità.
Del resto, quando l'incapacità patrimoniale della società è accertata con sentenza che ne dichiara il fallimento, la legge ammette, immediatamente e senza attendere i risultati dell'esecuzione concorsuale,
l'azione esecutiva del creditore sociale sul patrimonio del socio, facendo conseguire al fallimento della società quello dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 I.fall.).
19.- Nella società semplice (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale (arg. da Cass. 15 dicembre 1990,
n. 11921 e da Cass. n. 7000/03, cit.). Nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare
l'insufficienza del patrimonio sociale. pagina 3 di 5 Queste diverse modalità processuali si spiegano nel sistema del codice civile per la diversa condizione giuridica della società registrata rispetto a quella non registrata: è soltanto in relazione alla prima, difatti, che il creditore sociale è posto in grado di conoscere, attraverso la pubblicità del contratto sociale e delle sue modificazioni, i conferimenti dei soci e le loro successive vicende, sicché il socio è giustamente dispensato dall'onere d'indicargli i beni sui quali potersi soddisfare.
E una scelta analoga a quella relativa alla società registrata è stata adottata in favore del cessionario d'azienda o di ramo di essa (ex art. 14 del d.lgs. n. 472/97).
20.- Le modalità della prova divengono poi tanto più gravose, e il coefficiente di rischio di soccombenza aumenta, quanto più dubbie siano le circostanze.
Così, quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (ad esempio, in caso in cui la società cancellata), non c'è necessità per il creditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio della società (Cass. n.
4606/83, cit.). Sul versante opposto, anche l'esito negativo del pignoramento presso terzi è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (così Cass. n. 5136/11, cit.).
21.- Sicché se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto.
Se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce
a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. (Cass. 28709/2020).
5.- Nel caso di specie, la creditrice opposta, per dimostrare l'incapienza del patrimonio societario, ha indicato l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito in data 6.12.2023 presso la sede legale
( frazione di Fiumicino, in via Silvi Marina 21) della di Pt_2 Parte_2 Persona_1
C società di cui era socia Parte_1Controparte_3 CP_3 Controparte_3 Persona_1 accomandataria e i figli, e soci accomandanti. In detto verbale l'Ufficiale CP_4 Parte_1 giudiziario incaricato annotava: “… non ho potuto eseguire: non ho rinvenuto la suddetta attività al civico ove risulta stabilimento balneare Il Capanno dei Pescatori”.
Risulta altresì documentato: che, verificatosi il decesso di , la creditrice opposta faceva notificare in data 6.4.2024 il Persona_1 titolo esecutivo e il precetto agli eredi della de cuius presso l'ultimo domicilio di quest'ultima, coincidente con la sede legale della società ( frazione di Fiumicino, in via Silvi Marina 21), Pt_2
pagina 4 di 5 notifica ricevuta a mani di ivi residente insieme alla moglie , Testimone_1 CP_2 creditrice opposta;
che la creditrice opposta non dava seguito alla esecuzione nei confronti degli eredi di CP_2
e in seguito alla modifica nell'atto costitutivo della società debitrice (17.4.24, vedi visura), Persona_1 modifica per effetto della quale gli eredi di ovvero i figli e Persona_1 CP_4 Parte_1 erano divenuti soci accomandatari, era subentrata come socia accomandante e la CP_2 denominazione sociale era mutata in faceva Controparte_4 notificare il precetto, opposto nel presente giudizio, a quale socia accomandataria Parte_1 della società, che aveva assunto nuova denominazione e nuova compagine sociale;
che dall'estratto conto intestato alla si evince che detta società presentava un saldo creditorio CP_3 di € 31.502,76 al 30.9.2023, di € 16.764,97 al 31.12.2023 e di € 27.232,00 al 31.8.2024 e che riceveva un canone mensile dalla società Tutti al mare s.r.l. di € 4880,00.
6.- Tali circostanze documentali denotano, ad avviso del Tribunale, che l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito in data 6.12.2023 presso la sede della società non è idoneo a far ritenere certa l'incapienza della società stessa, posto che la creditrice opposta (all'epoca del pignoramento coniugata con il figlio della socia accomandataria e residente, insieme al marito e alla suocera, presso la sede legale della società) conosceva sia la sede sociale che le attività della società stessa e, sebbene la società fosse all'epoca attiva, come risulta dalla movimentazione del conto corrente bancario, non ha proposto alcuna iniziativa contro la stessa per soddisfare le proprie ragioni creditorie.
7.- Se ne deduce che la ricorrente non ha dato prova della incapienza patrimoniale della società, che aveva entrate potenzialmente idonee a soddisfare la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il precetto inefficace per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate in € 4700,00, oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5